Incomplete fact-finding in building-permit appeal

52.1999.78Other CourtOct 19, 1999Granted

Summary

The appellant challenged the cantonal government's refusal to grant a building permit for enlarging a rustico outside the building zone. He argued that the facts were incompletely established because no site inspection had been carried out. The Administrative Court held that the inspection was essential to assess the relationship between the two buildings and whether an objective necessity justified the expansion. It therefore annulled the Council of State's decision and remanded the case for supplementary investigation and a new merits decision. No court fees were charged.

Regest

Art. 18 cpv. 1 e 65 PAmm; complete fact-finding and remittal for incomplete investigation. An administrative authority must establish ex officio and fully all facts relevant to the decision. Where the factual basis is insufficient and decisive circumstances cannot be assessed without further evidence, in particular a site inspection, the appellate court may annul the impugned decision and remit the case for supplementary instruction and a new decision. Remittal is justified especially when the lower authority could not decide with full knowledge of the facts because essential local conditions or prior authorisations remain unclear.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.78

Data decisione, Autorità: 19.10.1999, TRAM

Incarto n. 52.1999.00078

Lugano 19 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 marzo 1999 di


contro

la decisione 24 febbraio 1999, no. 791, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 novembre 1998, con la quale il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza edilizia per l'ampliamento dell'edificio sito al mappale no. __________ RF di quel comune, fuori zona edificabile;

viste le risposte:

  • 30 marzo 1999 del municipio di __________;

    1. aprile 1999 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________ è proprietario della particella no. __________ del comune di __________;

che su tale fondo, di complessivi mq 9356 e situato fuori zona edificabile, sorgono due edifici; quello posto al mappale no. __________A dispone di una superficie di mq 127 ed è utilizzato quale abitazione secondaria;

che il 3 settembre 1998 il ricorrente ha chiesto il permesso di ampliare il predetto edificio con l'aggiunta di un locale sotterraneo da adibire a legnaia e deposito attrezzi;

che con preavviso 30 ottobre 1998 il Dipartimento del territorio si è opposto all'intervento prospettato;

che visto il preavviso del Dipartimento del territorio, con decisione 4 novembre 1998 il municipio di __________ ha negato al ricorrente il rilascio della licenza edilizia;

che con ricorso 18 novembre 1998 il ricorrente ha postulato davanti al Consiglio di Stato l'annullamento della decisione impugnata ed il rilascio dell'autorizzazione richiesta; preso conoscenza delle osservazioni inoltrate dall'autorità dipartimentale e da quella municipale, con lettera 21 dicembre 1998 il ricorrente ha chiesto l'esperimento di un sopralluogo;

che con decisione 24 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, senza procedere all'assunzione della prova richiesta, in quanto ritenuta superflua ai fini del giudizio;

che secondo l'Esecutivo cantonale l'intervento prospettato disattenderebbe l'art. 29bis della NAPR di __________, in virtù del quale l'ampliamento di rustici già trasformati, è ammesso solo se trattasi d'interventi costruttivi di manutenzione straordinaria, ossia lavori di modesta importanza intesi a conservare lo stato e l'uso della costruzione esistente;

che a detta del Governo l'ampliamento non potrebbe neppure essere approvato ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT, in quanto l'aggiunta del locale auspicato non sarebbe necessaria alla continuazione dell'utilizzazione del rustico già esistente;

che contro tale risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento; lamenta un accertamento inesatto della fattispecie, non essendo stato esperito il sopralluogo da lui richiesto;

che l'insorgente ha inoltre posto in evidenza come sul mappale no. __________ sorgano due edifici: mentre il rustico che si trova al mappale no. __________ B dispone di una propria legnaia, l'abitazione al mappale no. __________ A ne è priva;

che a detta del ricorrente l'uso indipendente dei due edifici è attuabile, soltanto se verrà autorizzato l'ampliamento richiesto; sarebbe dunque data una necessità oggettiva che giustifica l'intervento;

che il municipio di __________, il Consiglio di Stato e l'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale hanno postulato la reiezione del gravame; delle argomentazioni addotte, si dirà, per quanto necessario nel seguito.

Considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

che di principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova della parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che tuttavia l'autorità deve accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il giudizio;

che per la valutazione della fattispecie qui in esame, la verifica dell'esatta situazione dei luoghi, con particolare riguardo all'interdipendenza dei due manufatti situati al mappale no. __________, alla disponibilità di spazi o locali già esistenti nel rustico posto sulla particella no. __________ A, si appalesa essenziale;

che il Consiglio di Stato non esperendo il sopralluogo richiesto dal ricorrente, non ha potuto accertare se nel caso in esame è data una necessità oggettiva che giustifichi l'ampliamento prospettato;

che sulla base dell'incartamento non è neppure possibile stabilire qual è l'entità della trasformazione operata in precedenza dal ricorrente al fine di rendere abitabile il rustico che ora sorge al mappale no. __________ A;

che l'autorità inferiore non poteva quindi pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla fattispecie, in quanto il sopralluogo ed il richiamo degli atti concernenti l'autorizzazione della trasformazione del rustico in un'abitazione secondaria appaiono fondamentali per il giudizio;

che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;

che verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché, esperita l'istruttoria summenzionata, statuisca nuovamente nel merito del ricorso;

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. La decisione 24 febbraio 1999, no. 791, del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato, affinché si pronunci nuovamente previa istruttoria.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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