AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.333
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00333-339
Lugano
26 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 10 dicembre 1999 di
patr. da: avv. __________
b) 13 dicembre 1999 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 4955), che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato da __________ e respinge
quello inoltrato da __________ avverso la licenza edilizia 6 ottobre 1999,
rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la
ristrutturazione e l'ampliamento di uno stabile situato nel nucleo del paese
(part. n. __________ e __________ RF);
viste le risposte:
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
3 gennaio 2000 di
__________ e __________;
-
20 gennaio 2000 del
Municipio di __________;
al ricorso di cui sub a;
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
3 gennaio 2000 di
__________ e __________;
-
20 gennaio 2000 del
Municipio di __________;
al ricorso di cui sub b;
esperita una visita in luogo;
preso atto della variante (rettifica) del 31 luglio
2000 presentata dai resistenti;
viste le conclusioni:
-
21 agosto 2000 di
__________ e __________;
-
25 agosto 2000 di
__________;
-
29 agosto 2000 di
__________;
-
8 settembre 2000 del
Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
resistenti __________ e __________ sono comproprietari di una vecchia stalla/fienile
in disuso, situata ai margini del nucleo di __________ (part. n. __________ RF;
zona NV). La ricorrente __________ è proprietaria degli edifici posti a N e ad
W della stalla (part. n. __________ RF), mentre __________ è proprietaria in
comunione ereditaria dello stabile che sorge a N della stessa (part. n.
__________ RF).
Il 1. luglio 1999 __________ e __________
hanno chiesto al municipio il permesso di ristrutturare ed ampliare la stalla,
trasformandola in una casa d'abitazione. Il progetto prevedeva di innalzare il
tetto di 85 cm e di ampliare lo stabile verso W, con l'aggiunta a pianterreno
di un locale interrato, a confine con il fondo della ricorrente __________ e
sporgente dal terreno per 80 cm, rispettivamente verso S, sul fondo contermine
(part. n. __________ RF), situato nella zona residenziale R2s, con la
formazione di una veranda (giardino d'inverno).
Alla domanda si sono opposte le vicine qui
ricorrenti, che hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo della
distanza verso i loro edifici, inferiore a quella minima di 4 m prescritta
dall'art. 35 NAPR verso edifici con aperture.
B. Esperito un
infruttuoso tentativo di conciliazione e raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 20 settembre 1999 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo implicitamente le opposizioni delle vicine.
Contro la licenza le opponenti sono insorte
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi
addotti senza successo in sede di opposizione.
C. Con
giudizio 24 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
di __________ e respinto quelli delle altre opponenti.
Dopo aver ritenuto che la trasformazione e
l'ampliamento rientrassero nei limiti di un intervento ammissibile secondo
l'art. 35 NAPR di __________, il Governo ha escluso qualsiasi violazione delle
norme sulle distanze. I balconi degli stabili delle ricorrenti non
chiamerebbero distanze, poiché sporgenti meno di m 1.10 dal filo della facciata
e lunghi meno di un terzo della stessa. Conforme al diritto sarebbe anche il
locale interrato, previsto sul lato W. Sporgendo dal terreno soltanto 80 cm
esso non sarebbe infatti tenuto a rispettare le distanze dal confine e fra
edifici.
Il ricorso di __________ è stato
parzialmente accolto, poiché i resistenti si sono adeguati alla richiesta di
non aprire una finestra e di non formare una veranda sulla facciata N.
D. Contro il
predetto giudizio governativo le opponenti __________ e __________ si aggravano
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo
assieme alla controversa licenza.
a) Eccepita l'adeguatezza normativa
dell'art. 35 NAPR, __________ contesta l'insufficiente distanza della
costruzione dei resistenti dal suo stabile (part. n. __________ sub. E), inferiore
ai 4 m prescritti verso edifici con aperture. Lesivo delle norme di PR, in
quanto utilizzato come terrazza, sarebbe pure il corpo edilizio seminterrato,
sporgente dal terreno sino ad un'altezza di 80 cm, che verrebbe aggiunto sul
lato W. Contestato l'intervento anche dal profilo dell'art. 24 LE, l'insorgente
censura infine il riparto di spese e ripetibili effettuato dal Consiglio di
Stato.
b) Analoghe censure sono sollevate da
__________, che insiste in particolare sulla violazione delle distanze verso
l'edificio che sorge sulla part. n. __________ RF, caratterizzato dalla presenza
di balconi, la cui lunghezza complessiva supererebbe la lunghezza di un terzo
della facciata. Inammissibile, soggiunge, sarebbe pure l'apertura di una
finestra nella facciata N.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono il municipio di __________, che si riconferma
nei precedenti allegati, ed i beneficiari della licenza impugnata, che contestano
dettagliatamente le tesi delle ricorrenti.
F. In sede di
sopralluogo si è accertato che la facciata N della stalla/fienile dei resistenti
si avvicina sino a m 3.58 dalla facciata S, munita di aperture, dello stabile
della ricorrente __________ (part. n. __________ RF sub E). Si è inoltre
stabilito che i due balconi della facciata S, lunga 14 m, dello stabile della
ricorrente __________ (part. n. __________ RF) sono larghi cm 99 e 110 e
sporgono cm 40, rispettivamente 57 dal muro perimetrale.
Il 31 luglio 2000 i resistenti hanno
inoltrato una rettifica, che prevede di arretrare la facciata N della stalla da
ristrutturare sino ad una distanza di 4 m dalla facciata S dello stabile della
ricorrente __________.
In sede di conclusioni i resistenti hanno
chiesto la conferma della licenza con le modifiche apportate in questa sede. Le
ricorrenti si sono invece confermate nelle tesi e nelle domande formulate con
le rispettive impugnative.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva delle ricorrenti, già opponenti e proprietarie di fondi
contermini a quello dedotto in edificazione, è certa. I ricorsi, tempestivi,
sono dunque ricevibili in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm) integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito.
- 2.1.
Giusta l'art. 35 NAPR di __________:
"nella zona NV, nucleo del
villaggio, (...) per ogni intervento è richiesto il rispetto delle distanze
seguenti:
a) da un fondo aperto: in confine o a me
1.50;
b) verso un edificio senza aperture: in
contiguità o a m 3.00;
c) verso un edificio con aperture: m
4.00;
La norma si riallaccia all'ordinamento delle
distanze retto dagli art. 120 seg. LAC, che riprende parzialmente, adattandolo
agli scopi ed alle esigenze della pianificazione territoriale.
La distanza è misurata nel punto in cui
l'edificio più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti,
escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza sino a m 1.10 e non
occupano più di un terzo della facciata (art. 41 RLE).
2.2. Nell'evenienza concreta, il sopralluogo
ha permesso di accertare che l'angolo NW della facciata N dello stabile dei resistenti
si avvicina sino a m 3.58 dalla facciata S dello stabile della ricorrente
__________ (part. n. __________ sub E RF), rispettivamente sino a poco più di 3
m dal filo esterno dei due piccoli balconi, lunghi circa m 1.00, che sporgono
per circa 50 - 60 cm dalla facciata S, lunga circa 14 m, dello stabile della
ricorrente __________ (part. n. __________ RF).
Contrariamente a quanto assume questa
ricorrente, decisiva ai fini del giudizio non è la distanza che separa i
balconi dalla facciata N dello stabile dei resistenti, ma quella che intercorre
fra la facciata S dell'edificio della ricorrente __________ e l'angolo NW della
costruzione da ristrutturare.
L'art. 41 RLE esclude infatti dal computo
delle distanze i balconi larghi fino a m 1.10 che non superano la lunghezza di
un terzo della facciata. La distanza va quindi misurata da facciata a facciata,
senza considerare i due piccoli balconi. A torto reputa la ricorrente
__________ che la distanza debba essere misurata in base ai criteri di
misurazione della LAC, che considerano determinante il filo esterno dei
balconi, in quanto configurabile come apertura a prospetto. In assenza di un
esplicito richiamo dei criteri di misurazione della LAC da parte delle NAPR, la
distanza va misurata esclusivamente in base alle modalità fissate dall'art. 41
RLE. La distanza della costruzione dei resistenti dallo stabile della
ricorrente __________ non è quindi di un metro, ma solo di 42 cm inferiore alla
distanza minima di m 4.00, prescritta dall'art. 35 NAPR verso edifici con
aperture.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, lo stabile dei resistenti non è comunque conforme al diritto vigente.
Edifici e impianti esistenti in contrasto
con il diritto entrato successivamente in vigore possono essere soltanto
riparati e mantenuti. Sono esclusi i lavori di trasformazione sostanziali (art.
39 RLE).
In concreto, la controversa ristrutturazione
non rientra di certo nei limiti degli interventi ammissibili in base all'art.
39 RLE. Essa sovverte infatti radicalmente l'identità della costruzione
esistente, cambiandone la destinazione ed aumentandone la volumetria.
Trattandosi di un intervento di natura sostanziale, la licenza può essere
rilasciata solo se la distanza della costruzione verso lo stabile della
ricorrente __________ viene posta in consonanza con quella minima di 4.00 m,
fissata dall'art. 35 NAPR.
Con la variante prospettata in sede di
sopralluogo e precisata dal piano inoltrato il 31 luglio scorso, i resistenti
si sono dichiarati disposti ad arretrare la facciata N della loro costruzione
sino a 4.00 m dallo stabile della ricorrente __________. Con questa correzione,
viene rimosso il principale impedimento alla concessione della licenza.
Resta da stabilire se possano essere
autorizzati gli ampliamenti verticali e orizzontali previsti dal progetto.
- 3.1.
Giusta l'art. 35 NAPR, "nella zona NV, nucleo del villaggio, devono
essere salvaguardati i valori architettonici o ambientali tradizionali".
In questa zona sono ammessi i riattamenti, ossia il risanamento di un edificio
senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione (lett. a), le trasformazioni,
ovvero i risanamenti di un edificio con cambiamento di destinazione, senza
ampliamenti (lett. b), gli ampliamenti, ossia gli aumenti della volumetria di
un edificio esistente (lett. d) e la combinazione tra gli interventi sopra
descritti in quanto non snaturino le strutture edilizie e ambientali esistenti
(lett. e).
3.2. In concreto, i resistenti intendono ristrutturare
una vecchia stalla in disuso, trasformandola in casa d'abitazione ed aumentandone
la volumetria, mediante innalzamento di 85 cm del tetto ed aggiunta, sul lato
W, di un locale che verrebbe a sporgere dal terreno sino ad un'altezza di 80
cm.
Il municipio ha ritenuto che la
ristrutturazione rientrasse nei limiti degli interventi ammissibili in base
alla norma succitata. La valutazione operata dall'autorità comunale resiste
alla critica delle ricorrenti. Essa non procede invero da un esercizio scorretto
del potere d'apprezzamento che l'art. 35 NAPR le riserva. Tanto meno si fonda
su un'interpretazione insostenibile dei concetti giuridici indeterminati
contenuti in tale norma. L'inserimento di contenuti abitativi nella stalla in
disuso costituisce un intervento che rende la destinazione dell'edificio
conforme alla funzione residenziale della zona. Non è quindi soltanto
ammissibile, ma addirittura auspicabile. Parimenti auspicabile è il recupero
dell'opera edilizia, attualmente abbandonata e cadente. L'intervento non fa che
eliminare un fattore di disordine, che nuoce all'immagine del nucleo. La modica
sopraelevazione non altera d'altro canto in misura apprezzabile i valori
architettonici o ambientali tradizionali. Né tali valori vengono pregiudicati
dall'ampliamento orizzontale, in larga misura sotterraneo. Palesemente a torto
la ricorrente __________ vi ravvisa una nuova costruzione. Benché sostanziale,
l'intervento mantiene i tratti essenziali dell'edificio esistente. Non si
tratta quindi di una nuova costruzione.
Infondate sono le censure sollevate in
particolare dalla ricorrente __________ con riferimento alle distanze dal suo
fondo e dai suoi stabili dell'aggiunta orizzontale, prevista sul lato W sino a
confine. Salvo diversa disposizione del regolamento edilizio o del piano
regolatore, le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50 non
soggiacciono infatti alle prescrizioni sulle distanze dal confine (art. 42
RLE). Sporgendo dal terreno per appena 80 cm e non prevedendo le NAPR diversa
disciplina, l'aggiunta non viola alcuna norma di legge. A torto ritiene questa
ricorrente che la possibilità di utilizzare il tetto dell'aggiunta come
terrazza richiami il rispetto di particolari distanze. La disciplina della LAC
sulle aperture a prospetto e sulle distanze che ne derivano non è applicabile
nell'ambito del rilascio del permesso di costruzione.
Ancor meno fondate sono infine le eccezioni
sollevate da questa ricorrente in relazione all'art. 24 LE, che vieta
l'edificazione di terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e
di stabilità o che sono esposti a pericoli particolari. È del tutto evidente
che il fondo dei resistenti non entra in questa categoria.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno quindi parzialmente
accolti, annullando la decisione governativa impugnata, siccome fondata su un accertamento
erroneo della distanza tra edifici. La licenza va nondimeno confermata alla
condizione che la facciata N della costruzione dei resistenti venga arretrata
sino a 4.00 m dalla facciata S dello stabile della ricorrente __________. Resta
inoltre acquisita la rinuncia alla formazione di una finestra e di una veranda
al primo piano.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili si
ritengono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 41, 42 RLE, 35 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 novembre 1999 del Consiglio
di Stato (n. 4955) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 6 ottobre 1999
rilasciata dal municipio di __________ e __________ è confermata alla
condizione che la facciata N della costruzione sia arretrata sino alla distanza
di m 4.00 dalla facciata S della costruzione che sorge sulla part. n.
__________ sub E RF e meglio come alla variante 31 luglio 2000 presentata dai
resistenti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 900.- è posta a carico dei resistenti in solido nella misura
di fr. 300.- e delle ricorrenti in ragione di metà ciascuna per la differenza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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