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Numero d'incarto:
52.1999.330
Data decisione, Autorità:
11.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00330
Lugano
11 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 1999 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 novembre 1999 (no. 4799) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la risoluzione 1°dicembre 1998 con cui il municipio di __________ ha
sospeso per due anni la decisione sulla domanda di costruzione concernente
l'edificazione di una "residenza per seniori" al mapp. no.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
20 dicembre 1999 del
municipio di __________;
-
29 dicembre 1999 del
dipartimento del territorio;
-
14 gennaio 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24
giugno 1998 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire sulla part. no. __________ (zona di costruzione intensiva ex art. 25
NAPR) una casa d'appartamenti definita "residenza per seniori"; alla
domanda si è opposto il dipartimento del territorio, evidenziando il carattere
deturpante dell'opera e l'esistenza di un contrasto con il possibile portale
est della galleria di circonvallazione di __________;
che con decisione 1° dicembre 1998 il
municipio di __________ ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 65
LALPT, ritenendola in collisione con le risultanze dello studio di fattibilità
delle predetta galleria di circonvallazione e con il PD (PTLV, scheda 12.25 del
21.4.1998, oggetto 12.25.2.11 allo stadio di informazione preliminare);
che con giudizio 17 novembre 1999 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dagli insorgenti;
che __________ e __________ hanno impugnato
il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento; in sostanza, i ricorrenti hanno negato la
sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 65 LALPT;
che il Consiglio di Stato, il dipartimento
del territorio ed il municipio di __________ hanno proposto la reiezione del
gravame senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il
ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 65 cpv. 3 LALPT, 21 LE, 43 e 46
PAmm;
che giusta l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in
mancanza di una zona di pianificazione, il municipio deve sospendere per due
anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in
contrasto con uno studio pianificatorio in atto;
che, in concreto, il termine biennale di
sospensione è ormai scaduto, per cui il ricorso va stralciato dai ruoli siccome
privo d'oggetto;
che ai fini della suddivisione delle spese e
dell'eventuale attribuzione di ripetibili, questo Tribunale deve nondimeno
pronunciarsi sommariamente sull'esito verosimile del ricorso che gli insorgenti
hanno presentato il 6 dicembre 1999; trattasi di un semplice giudizio di
apparenza che non richiede approfonditi esami di fatto e di diritto (RDAT 1984
N. 54);
che la controversa misura di salvaguardia
della pianificazione adottata dal municipio di __________ ex art. 65 LALPT
presuppone l'esistenza di uno studio sufficientemente concreto, che permetta di
valutare l'incidenza dell'intervento previsto sulle possibilità di attuazione
del piano; semplici documenti di lavoro o concetti di massima per una
pianificazione non sono sufficienti (RDAT 1994 II N. 39 e N. 59; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 65 LALPT, N. 455);
che, nell'evenienza concreta, quando il
municipio ha adottato il provvedimento in contestazione aveva già in mano lo
studio realizzato dalla __________ Ingegneria al fine di valutare la fattibilità
tecnico-economica della galleria di circonvallazione di __________;
che in esito ad un approfondito esame della
situazione, gli specialisti incaricati dal comune avevano individuato nella
zona __________ che accoglie anche il mapp. __________ (conoide del riale
__________) il comparto territoriale ideale per insediare il portale nord ed i
relativi svincoli della galleria;
che tale documento, stante la natura
estremamente complessa dell'opera viaria sottoposta all'esame di fattibilità,
svelava l'esistenza di uno "studio pianificatorio in atto" ai sensi
dell'art. 24 RLALPT; in effetti, pur dovendo essere ancora sottoposto ad ulteriori
valutazioni e verifiche da parte soprattutto delle autorità cantonali, esso
conteneva non solo proposte concrete in punto al tracciato ottimale della
galleria ed alla localizzazione dei suoi svincoli, ma indicava pure con
precisione la porzione di territorio coinvolta nell'operazione, rispettivamente
i due settori che meglio di altri si prestavano ad ospitare gli imbocchi N e S
del traforo;
che la domanda di costruzione inoltrata da
__________ appariva chiaramente in contrasto con le risultanze del suddetto
studio preliminare in possesso del comune;
che sospendendo per due anni la decisione su
tale domanda il municipio di __________ non ha dunque abusato della latitudine
di giudizio che gli va riconosciuta nell'applicazione dell'art. 65 LALPT;
che se non fosse divenuto privo di oggetto
per intervenuta decadenza della decisione impugnata, con ogni verosimiglianza
il ricorso sarebbe stato pertanto respinto con seguito di tasse e spese di
giustizia;
che date le circostanze, questo Tribunale
rinuncia nondimeno al prelievo di una tassa di giudizio;
visti gli art. 65 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
§. Gli atti sono rinviati al municipio di
__________ affinché statuisca sulla domanda di costruzione.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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