AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.27
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00027
52.99.00028
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi:
a) 7
gennaio 1999 del
b) 18
gennaio 1999 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la
decisione 22 dicembre 1998, no. 6030, del Consiglio di Stato che:
a) respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 14 luglio 1998 con cui il municipio di
__________ le ha negato la licenza edilizia per la ristrutturazione di un
edificio situato in località __________, fuori della zona edificabile (part.
no. __________ RF);
b) dichiara irricevibile
l'impugnativa/istanza di riesame presentata dall’insorgente avverso la
decisione 22 settembre 1998 con cui il municipio di __________ ha ordinato
l'esecuzione dell'ordine di demolizione 23 ottobre 1996 riferito all'edificio
di cui sopra;
viste le risposte:
-
26 gennaio 1999 del Consiglio di
Stato;
-
27 gennaio 1999 del Dipartimento
del territorio;
-
4 febbraio 1999 del municipio di
__________;
-
25 febbraio 1999 della __________;
al ricorso di cui sub. a)
viste le risposte:
-
26 gennaio 1999 del Dipartimento
del territorio;
-
26 gennaio 1999 del Consiglio di
Stato;
-
4 febbraio 1999 del municipio di
__________;
-
16 febbraio 1999 del dr.
__________;
al ricorso di cui sub. b)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzioni 15 aprile ed
11 maggio 1987 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il
municipio di __________ hanno rilasciato ad __________ il permesso di costruire
un manufatto di m 13 x 8, da adibire a magazzino/deposito attrezzi per la coltivazione
di una piccola piantagione di kiwi (120-130 piante), situato fuori dalla zona
edificabile, in località __________ (part. no. __________ RFD di mq 2491). Il
fabbricato era suddiviso in due locali di m 5 x 10 e 3 x 3, destinati l’uno a
magazzino, l’altro a deposito attrezzi. Sul lato SW disponeva inoltre di un
porticato di m 3 x 13. Data la destinazione, esso era privo di qualsiasi servizio.
Senza interpellare l'autorità cantonale, il 21 marzo 1990 il
municipio di __________ ha successivamente autorizzato l'aggiunta di una
tettoia di m 3 x 13 sul retro della costruzione.
Con decisione 26 aprile e 4 maggio 1993 il Dipartimento del
territorio ed il municipio di __________ hanno infine autorizzato la chiusura
del porticato con vetrate destinate a formare un cosiddetto "giardino
d'inverno".
B. Il 26 settembre 1994
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare il
magazzino in una casa di vacanza, dotandola dei necessari servizi.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
ritenendo palesemente insoddisfatti i requisiti posti dall'art. 24 LPT per
autorizzare un simile cambiamento di destinazione. Il 21 novembre 1994 il
municipio ha quindi negato l'autorizzazione richiesta.
La decisione è stata definitivamente confermata da questo Tribunale
con sentenza 26 giugno 1996.
C. Raccolto il preavviso del
Dipartimento del territorio, il 23 ottobre 1996 il municipio di __________ ha
ordinato alla __________, nuova proprietaria del fondo, di rimuovere tutte le
opere che erano state nel frattempo eseguite abusivamente nel magazzino allo
scopo di renderlo abitabile. L'autorità comunale ha in particolare ingiunto
alla società di allontanare il camino, la canna fumaria, la cucina, i servizi
igienici e le relative condotte, il pozzo perdente e la parete in muratura
eretta per chiudere il portico.
L'ordine di ripristino è stato confermato dapprima dal
Consiglio di Stato e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizi
del 30 settembre, rispettivamente del 16 dicembre 1997 hanno respinto le
impugnative contro di esso inoltrate dalla __________.
In quest'ultimo giudizio, il Tribunale cantonale
amministrativo ha fra l'altro rilevato che:
" 3.2. In concreto, il
municipio ha ordinato alla __________ di rimuovere dalla costruzione in esame
tutte le opere che servono a renderla abitabile e che non possono essere giustificate
dalla destinazione agricola per la quale è stata a suo tempo autorizzata. La
ricorrente vi si oppone asserendo che queste opere esistevano già prima dell'acquisto
del fondo.
La tesi difensiva è
manifestamente infondata.
La preesistenza di queste
opere non basta in effetti a legittimarle. Il permesso di costruzione
rilasciato nel 1987 ad __________ aveva d’altra parte per oggetto unicamente un
magazzino-deposito agricolo, privo di qualsiasi contenuto abitativo. I piani
approvati non prevedevano alcuna installazione volta a permettere una sua
utilizzazione a fini residenziali. Non prevedevano nè un camino, nè una cucina,
nè un pozzo perdente, nè impianti sanitari (doccia, WC). Tutte queste opere
sono quindi state realizzate abusivamente. Quando siano state realizzate e chi
le abbia realizzate non è di decisivo momento. Determinante ai fini del
giudizio sulla legittimità del provvedimento ablativo è unicamente il fatto che
non sono mai state autorizzate e che non sono nemmeno suscettibili di
conseguire un’autorizzazione a posteriori.
Il contrasto con il diritto
materialmente applicabile, in particolare con l’ordinamento edilizio applicabile
fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT), è in effetti stridente. Nemmeno la
ricorrente pretende del resto che i lavori eseguiti abusivamente possano essere
posti al beneficio di un permesso in sanatoria.
Invano allega di essersi
limitata ad interventi di normale manutenzione. Siffatta tesi difensiva appare
palesemente priva di fondamento ove appena si pongano a confronto le opere
realizzate con quelle effettivamente autorizzate dal municipio di __________ a
partire dal 1987.
Sono quindi chiaramente
date le premesse per l'adozione di misure di ripristino.
Ciò vale anche per la
parete in muratura eretta per chiudere il porticato. E' in effetti evidente che
questa parete serve ad aumentare la superficie abitabile del fabbricato e non
risponde ad effettive necessità agricole.
I provvedimenti di
ripristino ordinati dal municipio di __________ sono d'altro canto più che
rispettosi del principio di proporzionalità. Rinunciando ad esigere la
rimozione dell'impianto di riscaldamento, delle pareti interne e di altre
infrastrutture realizzate abusivamente in aperto contrasto con la destinazione
agricola del manufatto, l'autorità ha già dato prova di una non comune
benevolenza nei confronti dell'insorgente."
D. Il 17 marzo 1998 il
municipio ha diffidato la __________ a dar seguito all'ordine di ripristino. Il
giorno seguente la ricorrente ha inoltrato al municipio una domanda di
costruzione volta ad ottenere il permesso per ristrutturare lo stabile,
mantenendo il caminetto, la cucina ed i servizi igienici, con l’aggiunta sulle
facciate SW e SE di un pergolato largo 3 m. Scopo dell'intervento, stando alla
relazione tecnica allegata alla domanda, sarebbe quello di offrire ai
collaboratori della società ricorrente, "che svolgono attività nel
settore terziario in ambito di progettazione di programmi per elaboratori
elettronici di dati e di soluzioni informatiche, la possibilità di svolgere
un'attività diversa e contrastante a compensazione del lavoro sedentario e
soprattutto mentale che l'attività della __________ richiede",
attraverso la coltivazione di kiwi e di erbe officinali.
Alla domanda, pubblicata in modo irrito dal 10 al 24 aprile e
ripubblicata correttamente dal 20 di quel mese al 4 maggio 1998, si è
tempestivamente opposto il vicino dr. __________, contestando soprattutto
l’aggiunta del pergolato.
La domanda è stata inoltre avversata dal Dipartimento del
territorio, che sulla scorta del preavviso espresso dai suoi servizi, ha fra
l'altro negato la natura agricola dell'insediamento.
Esperito un sopralluogo alla presenza degli interessati, il
14 luglio 1998 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione.
Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al
Consiglio di Stato, sollecitando il rilascio della licenza rifiutata.
E. Pendente il ricorso, il 22
settembre 1998 il municipio di __________ ha comunicato alla __________ che
avrebbe incaricato un'impresa di costruzioni di eseguire le demolizioni ordinate.
Contro questa comunicazione la __________ si è aggravata davanti
al Consiglio di Stato, chiedendo che nell’ambito del ricorso interposto contro
il diniego della licenza venisse anche riesaminata la legittimità dell'ordine
di demolizione e che nel frattempo venisse sospesa l’esecuzione del ripristino
ordinato.
F. Con giudizio 22 dicembre
1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla __________
contro la decisione 14 luglio 1998 del municipio di __________, dichiarando nel
contempo irricevibili tanto il ricorso presentato contro la comunicazione 22 settembre
1998 del municipio di __________, quanto l'istanza di riesame dell'ordine di
ripristino 23 ottobre 1996.
In sostanza, il Governo si è limitato a rilevare che la
licenza non poteva essere accordata perché gli interventi in esame non rispondevano
ai presupposti dell'art. 24 LPT.
G. a) Contro il predetto
giudizio insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il dr.
__________ contestando le considerazioni con cui il Consiglio di Stato l’ha estromesso
dal procedimento giudicando tardiva l'opposizione inoltrata.
b) Contro lo stesso giudizio si aggrava inoltre davanti a
questo tribunale anche la __________, chiedendone l’annullamento e postulando
il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.
L'insorgente rileva anzitutto che il suo fondo è incluso
nella zona agricola definita dal piano del paesaggio di __________. Applicabile
alla fattispecie sarebbe quindi l'art. 16 LPT e non l'art. 24. Già per questo
motivo il ricorso andrebbe accolto e la causa rinviata al Consiglio di Stato
per nuovo giudizio.
Abbondanzialmente l'insorgente contesta comunque anche le
deduzioni operate dal Governo per giustificare l’inammissibilità
dell’insediamento. Le acque residuali dello stabile, obietta, potrebbero essere
raccolte in una fossa stagna da vuotare periodicamente come suggerito dalla
Sezione protezione aria e acqua (SPAA). L’intervento non si porrebbe quindi in
contrasto con interessi preponderanti riferiti alla protezione della falda
freatica. Nella costruzione, soggiunge, non sarebbero peraltro previsti spazi
destinati al pernottamento. Qualsiasi finalità abitativa sarebbe stata
definitivamente abbandonata. La ristrutturazione perseguirebbe scopi esclusivamente
agricoli e la domanda in esame sarebbe del tutto diversa da quella presentata dal
precedente proprietario.
Delle ulteriori contestazioni si dirà semmai nei seguenti considerandi.
H. a) Il ricorso del dr.
__________ è avversato dal Consiglio di Stato che non formula particolari
osservazioni.
Il municipio di __________ e la __________ si rimettono in sostanza
al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
b) All'accoglimento del ricorso della __________ si oppongono
il Consiglio di Stato ed il dr. __________, che ne contesta succintamente il
fondamento.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________
che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE.
1.2. Il ricorso del dr.
__________ è irricevibile per mancanza di interesse legittimo. Il giudizio
impugnato conferma infatti la decisione di diniego della licenza. Dal profilo
del risultato da quindi soddisfazione all’insorgente. L’impugnativa è peraltro
rivolta soltanto contro la motivazione e non contro il dispositivo.
Ai fini del riconoscimento dei diritti di parte del vicino
qui ricorrente può comunque essere rilevato che l'opposizione presentata era
tempestiva. La domanda di costruzione è infatti stata pubblicata dal 20 aprile
al 4 maggio 1998, dopo che una prima pubblicazione era stata revocata perché
viziata da errore. L'opposizione del dr. __________, spedita il 28 aprile 1998,
era quindi del tutto tempestiva.
Certa ed incontestabile è invece la legittimazione attiva
della __________, direttamente toccata dal provvedimento impugnato.
In quanto volto a contestare il diniego della licenza, il
ricorso della proprietaria del fondo, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine. Inammissibili sono unicamente le censure volte a contestare la
comunicazione 22 settembre 1998 con cui il municipio ha informato la __________
che avrebbe dato mandato ad un'impresa di costruzioni di provvedere
all'esecuzione della demolizione ordinata. Non costituendo alcun nuovo obbligo
a carico dell’insorgente, la comunicazione non costituisce in effetti una
decisione impugnabile.
-
Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione è perfettamente nota a questo
Tribunale, che ha già dovuto occuparsene a due riprese. Le questioni che devono
qui essere affrontate e risolte non richiedono d'altro canto particolari
accertamenti. Infondate sono le critiche che la società ricorrente muove
all’indirizzo del Consiglio di Stato in relazione al mancato esperimento di un
sopralluogo. Reputando che questa prova non avrebbe apportato la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, il Governo ha operato una
valutazione anticipata delle prove del tutto corretta. Controversa, tutto
sommato, è infatti soltanto la questione a sapere se la prevista ristrutturazione
e le trasformazioni realizzate abusivamente possano beneficiare di un permesso
a posteriori giustificato da esigenze legate alla gestione agricola del fondo.
-
3.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e
gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
(principio della conformità di zona).
Nella zona agricola sono di principio ammesse soltanto le costruzioni
per le quali il suolo è indispensabile in quanto fattore primario di
produzione. Edifici ed impianti ad uso agricolo possono esservi autorizzati
soltanto se presentano un legame sufficientemente stretto con l'utilizzazione
agricola del fondo, rendendola possibile e quantomeno agevolandola.
L'autorizzazione è concessa soltanto nella misura in cui gli insediamenti da realizzare
risultino adeguatamente sorretti, dal profilo dell'ubicazione, della
destinazione e delle dimensioni, da esigenze oggettive, legate allo sfruttamento
agricolo del suolo (DTF 123 II 508 consid. 3 b/cc; 122 II 162 consid. 3a; 121
II 68 consid. 3 a; 116 I b 228 consid. 3a; DFGP, Commento alla LPT, ad. art. 16
n 9, 18 seg; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 67 LALPT, N. 489 seg; Bandli,
Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 190 seg.).
Costruzioni non conformi alla funzione della zona agricola possono
altrimenti essere autorizzate unicamente nella misura in cui siano dati i
presupposti dell'art. 24 LPT.
3.2. Nell'evenienza concreta, l'edificio in contestazione
sorge fuori della zona edificabile, nella zona agricola definita dal piano del
paesaggio di __________. Esso è stato autorizzato nel 1987 come costruzione
destinata al deposito degli attrezzi e dei materiali indispensabili per la
coltivazione di poco più di un centinaio di piante di kiwi. Se l'opera fosse
effettivamente giustificata da esigenze legate allo sfruttamento agricolo del
suolo è questione che non viene e non può nemmeno essere messa in discussione.
Non si può tuttavia fare a meno di constatare che essa risulta generosamente
dimensionata: al punto che il precedente proprietario ha potuto destinarla in
gran parte all'uso abitativo senza apparentemente pregiudicare la gestione agricola
del podere.
Con la domanda di costruzione in esame, volta in sostanza a
sventare l'ordine di ripristino di cui si è detto in narrativa, la __________
intende conseguire una licenza edilizia destinata in primo luogo a permettere
che il manufatto venga utilizzato per il soggiorno di chi coltiva il podere,
sanando in tal modo le infrastrutture e le trasformazioni che vi sono state
realizzate abusivamente. La domanda postula inoltre il rilascio di un permesso
per costruire un pergolato lungo le facciate SE e SW. Si tratta quindi di
stabilire se l'utilizzazione agricola del fondo esiga la presenza di un fabbricato
utilizzabile per il soggiorno degli addetti alla coltivazione dei kiwi in
quanto dotato di servizi igienici (doccia-WC), di una cucina completa di
fornelli e frigorifero, di un caminetto e di un pergolato lungo una trentina di
metri.
Orbene, le trasformazioni che l'insorgente chiede di
autorizzare a posteriori non sono per nulla giustificate da esigenze legate
alla gestione agricola della piccola piantagione. Queste infrastrutture sono
essenzialmente volte ad agevolare la presenza sul luogo degli addetti alla cura
del podere. La coltivazione di un frutteto con poco più di un centinaio di
piante di kiwi situato a due passi dall’abitato non richiede tuttavia affatto
una presenza di personale talmente assidua ed intensa da rendere necessaria la
costruzione di un manufatto dotato di servizi igienici, di una cucina ed
addirittura di un caminetto. La piantagione può benissimo continuare ad essere
coltivata come sinora. La stessa ricorrente giustifica peraltro queste opere
con il pretesto di offrire ai suoi collaboratori, "la possibilità di
svolgere un'attività diversa e contrastante a compensazione del lavoro
sedentario e soprattutto mentale che l'attività della __________
richiede". L’edificio e le opere in contestazione sono quindi dettate
da esigenze di svago e di ristoro dei suoi collaboratori e non da reali necessità
di carattere agricolo. Lo stesso pergolato serve ad abbellire ed ombreggiare il
manufatto esistente e non a rendere possibile o a migliorare lo sfruttamento
agricolo del podere.
La coltivazione di erbe officinali che l'insorgente
intenderebbe promuovere, sempreché possa ancora essere considerata alla stregua
di un'attività agricola, non costituisce uno sfruttamento tale da esigere un'accresciuta
presenza di personale. Nemmeno questa novità permette di considerare
indispensabile un manufatto dotato di servizi igienici e di ristorazione.
Irrilevante è il fatto che l’edificio non verrebbe utilizzato per il
pernottamento. Già nel fatto che verrebbe utilizzato per il soggiorno del
personale addetto alla coltivazione del podere invece che per il deposito di
attrezzi e materiali è ravvisabile un'inammissibile trasformazione della
destinazione originariamente autorizzata. Nemmeno l'uso del magazzino a scopo
di soggiorno è invero conforme alla funzione della zona in quanto dettato da
effettive necessità legate allo sfruttamento agricolo del suolo.
Alla fin fine non si deve peraltro dimenticare che la piantagione
di kiwi ha potuto sinora essere coltivata senza alcuna difficoltà dovuta alla
mancanza di servizi igienici e di refezione.
Non trattandosi di infrastrutture e di trasformazioni
indispensabili per la gestione agricola del fondo, dal profilo dell'art. 16 LPT
il diniego dell'autorizzazione può essere confermato senza nemmeno esaminare se
l'intervento si ponga anche in contrasto con le esigenze di tutela della falda
freatica o con quelle di prevenzione dai pericoli derivanti dalla collocazione
del fondo all'interno della zona di protezione della falda freatica e della
zona esposta al rischio di inondazione.
- Resta da esaminare se
l'intervento possa essere autorizzato in base all'art. 24 LPT.
In pratica si tratta di verificare se nell'edificio esistente,
autorizzato a suo tempo come costruzione agricola (magazzino/deposito attrezzi)
conforme alla funzione assegnata alla zona di situazione, possano esservi
inseriti contenuti estranei alle finalità di quest'ultima.
La questione va risolta negativamente, sia che la si riguardi
dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT, sia che la si giudichi in base agli art.
24 cpv. 2 LPT e 75 LPT. Gli interventi previsti non rispondono in effetti al
requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT .
Nemmeno la ricorrente sostiene il contrario. Né potrebbe sostenerlo con
successo, visto che il concetto di ubicazione vincolata nella zona agricola si
identifica con quello di conformità di zona.
L'art. 24 cpv. 2 LPT, disciplinante assieme all'art. 75 LALPT
gli interventi ammissibili su costruzioni esistenti fuori della zona edificabile
in contrasto con la funzione di zona, è invece inapplicabile perché il
manufatto esistente è conforme alla funzione agricola attribuita alla zona.
D'altronde non sarebbe nemmeno dato il requisito posto dall'art. 75 LALPT con
riferimento all'indispensabilità dell'intervento ai fini della continuazione
dell'utilizzazione attuale dell'immobile.
- Preso atto della rinuncia
dell'insorgente a chiedere il riesame dell'ordine di demolizione 23 ottobre
1996, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della __________ va quindi
respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 22, 24 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso di cui sub a) è
evaso come ai considerandi.
-
In quanto ricevibile, il
ricorso di cui sub b) è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'500.-- è a carico della __________, che rifonderà fr. 2'000.-- al comune di
__________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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