Driver readmission conditioned on new exams upheld

52.1999.237Other CourtOct 6, 1999Dismissed

Summary

The appellant challenged a cantonal decision that made his return to driving conditional on passing theoretical and practical examinations and submitting quarterly medical certificates for one year. The court held that, despite his long prior driving experience and medical evidence of abstinence, serious doubts remained as to his present ability to drive safely because he had been out of traffic for years, had a history of alcohol-related sanctions, and the reports did not address his traffic knowledge or practical skills. The appeal was dismissed and CHF 800 in costs were imposed on him; the provisional-relief request became moot.

Regest

Art. 14 cpv. 3 LCStr; art. 24 cpv. 2 e 24a cpv. 1 OAC; requisiti per imporre un nuovo esame o una corsa di controllo al conducente riammesso dopo revoca a tempo indeterminato. Il nuovo esame è ammissibile quando, alla luce dell'insieme delle circostanze, permangono seri dubbi sull'attuale idoneità alla guida; rilevano non solo le infrazioni pregresse, ma anche la reputazione del conducente, il suo passato di circolazione e la durata dell'assenza dalla guida. Le certificazioni mediche che attestano l'astinenza non bastano se non chiariscono la persistente capacità cognitiva e tecnica necessaria per una guida sicura; in tal caso l'autorità non abusa del potere né viola la proporzionalità esigendo un nuovo esame (consid. 2-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.237

Data decisione, Autorità: 06.10.1999, TRAM

Incarto n. 52.99.00237

Lugano 6 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di

__________, patr. da: avv. __________,

Contro

la decisione 25 agosto 1999, no. 3377, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 20 maggio 1999, con la quale la Sezione della circolazione ha subordinato la sua riammissione alla guida di veicoli a motore al superamento degli esami teorici e pratici ed alla presentazione ogni tre mesi e per la durata di un anno di un certificato medico attestante l'assenza di sintomatologie legate all'uso/abuso di alcol;

viste le risposte:

  • 20 settembre 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

  • 29 settembre 1999 della Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Il 13 settembre 1995 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ (1950) la licenza di condurre a tempo indeterminato, disponendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di gennaio 1997 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto del Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) attestanti l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, nonché il superamento di un esame psicotecnico.

b) Il 27 marzo 1997 la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza di riammissione alla guida del ricorrente. Parimenti è stato deciso che un eventuale riesame della situazione avrebbe potuto essere richiesto unicamente nel mese di marzo 1999 dietro presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto del STCA dopo un periodo di controllo di almeno due anni.

c) Preso atto del rapporto 31 marzo 1999 del STCA e del certificato medico 2 aprile 1999, con decisione 20 maggio 1999 la Sezione della circolazione ha annullato la decisione 13 settembre 1995. Essa ha poi stabilito che l'insorgente "potrà richiedere (…) il rilascio di una licenza di allievo conducente onde potersi sottoporre ai prescritti esami teorici e pratici. Egli dovrà tuttavia presentare ogni tre mesi e per la durata di un anno, un certificato medico attestante l'assenza di sintomatologie riferibili ad uso/abuso di bevande alcoliche."

B. a) Contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando in via principale l'annullamento delle condizioni a cui è stata subordinata la sua riammissione alla guida ed in via subordinata che egli debba sottoporsi unicamente ad una corsa di prova giusta l'art. 24 OAC. In via provvisionale ha pure chiesto di essere riammesso con effetto immediato alla guida di veicoli a motore.

b) Il 23 giugno 1999 il presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di misure provvisionali, mentre il ricorso è stato respinto il 25 agosto 1999 dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittime e giustificate le condizioni imposte al ricorrente per essere riammesso alla guida.

C. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste formulate in precedenza. Adduce che la sua capacità a condurre veicoli a motore non è stata intaccata dal periodo di revoca scontato. Considerato che egli possiede la licenza di condurre da oltre 25 anni, la condizione impostagli per essere riammesso alla guida non sarebbe proporzionata e legittima. Sostiene che secondo dottrina e giurisprudenza tale condizione può essere imposta soltanto laddove esistono dubbi circa la capacità dell'istante di condurre un veicolo a motore. Tali dubbi non sarebbero dati nella fattispecie, considerato che i due rapporti redatti dal STCA e dal dr. med. __________ ed il test psicotecnico hanno dimostrato la sua totale astinenza dal consumo di bevande alcoliche. Qualora esistessero dubbi circa la sua attuale capacità a condurre veicoli a motore, chiede di essere sottoposto ad una corsa di controllo ex art. 24a OAC.

D. Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato non ha formulato particolari osservazioni, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella decisioni impugnata. Ad identica conclusione è giunta la Sezione della circolazione, delle cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

  1. La licenza di condurre è rilasciata, solo se dall'esame ufficiale è risultato che il richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale essa vale (art. 14 cpv. 1 1. periodo LCStr). Essa è revocata per una durata indeterminata, se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi (art. 17 cpv. 1 bis 1. periodo LCStr). Qualora esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, è imposto un nuovo esame (art. 14 cpv. 3 LCStr). Il nuovo esame di conducente può vertere sulla parte teorica o sulla parte pratica o su entrambe (art. 24 cpv. 2
  2. periodo OAC). Se esistono dubbi circa l'idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari (art. 24a cpv. 1 OAC).

Secondo il Tribunale federale per esigere il superamento di un nuovo esame di conducente, devono essere valutate sia le infrazioni commesse dall'interessato sia ulteriori circostanze, come ad esempio la sua reputazione quale conducente, il suo passato in tale ambito e per quanto tempo egli ha posseduto la licenza di condurre (DTF 116 Ib 155).

  1. __________ contesta che possano sussistere dubbi circa la sua idoneità alla guida di veicoli a motore che giustifichino la condizione postagli dall'autorità amministrativa, per riottenere la licenza di condurre. A torto.

Il ricorrente è titolare della licenza di condurre dal dicembre 1971. Durante questi 28 anni egli è stato oggetto di diverse misure amministrative in ambito stradale, segnatamente un ammonimento e cinque revoche (per un totale di undici mesi) per guida in stato di ebrietà o superamento del limite di velocità. Dal 6 gennaio 1995 il ricorrente è privo della licenza di condurre. L'11 gennaio 1995 egli è inoltre stato fermato dalla polizia, mentre si trovava alla guida, malgrado il sequestro della licenza di condurre, con un'alcolemia elevata (2.59‰ - 3.12 ‰).

L'insorgente è privo della licenza di condurre da quasi cinque anni; durante tutto questo periodo egli non è dunque più stato un partecipante attivo della circolazione stradale. Nel frattempo la regolamentazione della circolazione stradale ha subìto diverse modifiche (cfr. le seguenti revisioni entrate in vigore: 1. gennaio 1996; 1. novembre 1997; 15 maggio, 1. giugno e 1. ottobre 1998) e la densità del traffico è aumentata. Non va inoltre dimenticato che l'insorgente è stato ritenuto inidoneo alla guida in quanto etilista. Dalle perizie mediche agli atti sembra che egli abbia ora superato il suo problema, tuttavia non è dato sapere in quale misura questo periodo abbia intaccato le sue facoltà intellettuali nel riconoscere e valutare le situazioni che si presentano di volta in volta nel traffico. Entrambe le perizie non si esprimono infatti sulle conoscenze che il peritando ancora possiede in relazione alle norme della circolazione o sulla sua abilità quale conducente.

Malgrado il ricorrente abbia un'esperienza di guida molto lunga, il complesso dei fattori esposti qui sopra lascia sorgere seri dubbi circa le sue attuali capacità di conducente. Fino a che punto durante questa lunga astinenza dal condurre veicoli a motore egli ha mantenuto quegli automatismi - fisici, psichici ed intellettuali - necessari per una guida sicura, può essere accertato soltanto se si sottoporrà ad un nuovo esame (cfr. DI AG 30.9.1982, AGVE 1982 555 citati in R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, n. 2219).

Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale perviene al convincimento che non vi è stato abuso di potere e nemmeno violazione del principio della proporzionalità da parte dell'autorità dipartimentale nel subordinare la riammissione alla guida al superamento degli esami teorici e pratici.

Il ricorso va pertanto respinto, con seguito di tassa e spese. Con l'evasione del gravame diviene pertanto priva d'oggetto la domanda di misure provvisionali ex art. 21 PAmm.

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1bis LCStr; 24 e 24a OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

driving licenceroad safetyalcohol dependencefitness to driveproportionalitynew examinationmedical certificateprovisional relief