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Numero d'incarto:
52.1999.228
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00228
Lugano
29 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 settembre 1999 di
__________,
contro
la
risoluzione 1 settembre 1999 (n. 3606) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 17 giugno 1999 dell'insorgente avverso la nomina del presidente
del consiglio comunale di __________ effettuata nella seduta del 7 giugno
1999;
viste le risposte:
-
21 settembre 1999 di __________;
-
22 settembre 1999 del Consiglio di
Stato;
-
28 settembre 1999 del Municipio di
__________;
preso atto della richiesta di revoca dell'effetto
sospensivo di __________ e delle osservazioni:
-
27 settembre 1999 di __________;
-
21 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
-
30 settembre 1999 del Municipio di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il consiglio comunale di
__________ é stato convocato in seduta ordinaria il giorno 7 giugno 1999 per
deliberare, tra l'altro, sulla nomina dell'ufficio presidenziale, composto da
un presidente, un vicepresidente e 2 scrutatori (art. 10 del regolamento comunale,
RC).
b) Trattandosi di nominare
il presidente del legislativo, il capogruppo __________ ha inoltrato la
candidatura di __________. __________, pure appartenente al gruppo __________,
ha invece proposto il vicepresidente uscente del legislativo __________, parimenti
__________. Il presidente del consesso ha quindi messo in votazione la proposta
di un consigliere comunale di procedere all'elezione con voto segreto, che è
stata accettata. In votazione segreta __________ ha indi raccolto 10 suffragi,
mentre 16 consiglieri hanno votato per __________. Il presidente ha pertanto
proclamato eletto quest'ultimo. Subito dopo egli ha tuttavia invitato il
consesso a ripetere, senza successo, la votazione per alzata di mano.
B. a) Con ricorso 17 giugno
1999 il consigliere comunale __________ ha impugnato l'elezione del presidente
del legislativo innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla,
eccependo una violazione delle disposizioni sulle votazioni eventuali.
b) Con risoluzione 1
settembre 1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame, per
il motivo che l'insorgente non aveva sollevato quella censura già in occasione
dell'elezione del presidente. Il Governo ha altresì abbondanzialmente rilevato
che, quantunque la procedura di elezione del presidente del legislativo fosse viziata,
la volontà di quest'organo si fosse manifestata in modo chiaro, per cui non vi
era spazio per annullare l'impugnata deliberazione.
C. Con ricorso 8 settembre 1999
__________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi a questo Tribunale, al
quale ha domandato di annullarla insieme alla deliberazione del consiglio
comunale che essa ha protetto. Il ricorrente ribadisce le motivazioni e le
domande addotte in prima istanza, contestando preliminarmente il diniego della
legittimazione a ricorrere oppostogli dall'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato e
__________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di
__________ ha comunicato al Tribunale di non presentare osservazioni.
Con istanza di
provvedimenti cautelari 21 settembre 1999 __________ ha postulato la revoca
dell'effetto sospensivo al ricorso.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC) ed il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm).
L'insorgente è inoltre legittimato a dolersi del fatto che il Governo ha
dichiarato irricevibile il suo gravame (art. 43 PAmm); dovesse avere successo
su questo oggetto, egli sarebbe senz'altro legittimato ad impugnare la controversa
elezione (art. 209 lett. a LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 48 cpv. 1 LOC
l'ufficio presidenziale del consiglio comunale é costituito da un presidente,
uno o due vicepresidenti e due scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la
prima volta nella seduta costitutiva e, in seguito, all'apertura della prima
sessione ordinaria (art. 48 cpv. 2 LOC). Le cariche in seno all'ufficio
presidenziale non sono obbligatorie (art. 48 cpv. 3 LOC). L'art. 10 RC ricalca
quanto dispone l'art. 48 LOC, precisando nel contempo l'istituzione di una sola
carica di vicepresidente ed inoltre che, in caso di assenza del presidente,
egli viene supplito dal vicepresidente o, in subordine, da uno scrutatore da
designare mediante sorteggio.
-
Il Consiglio di Stato ha
ritenuto che l'elezione di __________ a presidente del legislativo fosse
viziata per il motivo che, posto di fronte a due candidature, il consiglio
comunale avrebbe dovuto procedere con votazioni eventuali, secondo quanto
stabilito dall'art. 9 RALOC (cfr. inoltre art. 28 lett. b RC), effettuando
pertanto due votazioni: nella prima dovevano essere messi in contrapposizione i
due candidati, nella seconda - detta votazione finale - doveva essere votato
solo il candidato che aveva conseguito il maggior numero di consensi nella
prima votazione. Il Consiglio di Stato ha tuttavia dichiarato irricevibile il
gravame inoltratogli da __________ per il motivo che l'insorgente non aveva
sollevato subito quella censura, ovvero in occasione della controversa elezione:
donde la decadenza del diritto di eccepirla innanzi alle autorità di ricorso
(RDAT I-1996 N. 2 consid. 2.4. con rinvii). Il Governo ha altresì abbondanzialmente
rilevato che, quantunque la procedura di elezione fosse viziata, la volontà del
consiglio comunale si era manifestata in modo chiaro, per cui non vi era spazio
per annullare l'impugnata deliberazione. L'opinione del Consiglio di Stato non
può tuttavia essere condivisa.
-
E' anzitutto certo, in
primo luogo, che l'elezione del presidente del consiglio comunale, carica
contesa tra due candidati, non ha avuto luogo secondo la procedura delle
votazioni eventuali, come prescritto dall'art. 9 RALOC e 28 lett. b RC (cfr.
inoltre Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 217). Il legislativo non ha in
particolare esperito una delle due votazioni necessarie all'uopo, ovvero quella
finale.
Al ricorrente non poteva
inoltre essere preclusa la possibilità di sollevare questa violazione innanzi
al Consiglio di Stato. In effetti, come risulta dal verbale (delle discussioni)
della seduta del 7 giugno 1999, frattanto approvato nella seduta del 13 settembre
u.s., il presidente uscente, che diresse i lavori di elezione, subito dopo la
proclamazione dell'eletto esortò il legislativo all'esecuzione di una ulteriore
votazione. Come risulta dalle spiegazioni fornite al servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato con lettera 28 luglio 1999 del segretario comunale,
quest'ultimo, che fungeva anche da estensore del verbale del legislativo, aveva
difatti preparato un promemoria sulla procedura da seguire per il rinnovo delle
cariche in seno all'ufficio presidenziale, che aveva consegnato al presidente e
che contemplava anche la procedura delle votazioni eventuali nell'ipotesi di
più candidature. Risulta altresì dal menzionato scritto che il segretario
comunale richiamò ulteriormente al presidente del consesso, subito dopo
l'esperimento della prima (ed unica) votazione segreta, la necessità di eseguire
la votazione finale. Sennonché, per un malinteso, quest'ultimo diede seguito a
questa sollecitazione pronunciando la frase "Metto al voto la votazione
per alzata di mano" (cfr. verbale della seduta), che venne intesa
quale verifica con voto palese dell'esito dell'elezione segreta, suscitando
l'opposizione del consesso. In queste circostanze il ricorrente non era tenuto
a richiamare, durante quella stessa seduta e trattanda, l'obbligo di rispettare
la procedura delle votazioni eventuali, dal momento che la necessità di
effettuare una seconda, imprescindibile votazione non venne trascurata bensì fu
oggetto di trattazione da parte del legislativo, che la evase però erroneamente
rifiutandosi di dar seguito alla sollecitazione in tal senso venuta dal presidente
uscente.
Accertata una
disattenzione delle disposizioni regolamentanti la procedura delle votazioni
eventuali, si impone ovvero l'annullamento della nomina del presidente del
consiglio comunale ovvero, per lo meno, il rinvio degli atti al legislativo
affinché prosegua secondo la menzionata procedura all'effettuazione della
votazione finale. A torto il Consiglio di Stato pretende che, comunque sia, la
volontà del consiglio comunale è attestata in maniera sufficientemente chiara
dall'esito dell'unica votazione esperita. Solo ossequiando fedelmente le
disposizioni sulle votazioni il legislativo può infatti adottare delle
deliberazioni valide ed inoppugnabili: è questo il senso dell'art. 212 lett. c
LOC, che prevede la sanzione dell'annullamento di una deliberazione adottata
secondo una procedura di voto viziata, indipendentemente dagli effetti che il
vizio può aver spiegato sull'esito della votazione stessa. Nel concreto caso si
impone la soluzione più radicale, consistente nell'annullamento della nomina,
poiché anche la prima ed unica votazione effettuata soffre di un vizio
rilevante, sia sotto l'aspetto formale che per le possibili ripercussioni sul
risultato dello scrutinio, che non spetta però valutare alle autorità di ricorso.
In effetti, in attuazione dell'art. 60 cpv. 3 LOC, l'art. 26 cpv. 3 RC
prescrive che il sistema di voto per le nomine di competenza del consiglio
comunale è per alzata di mano. Il legislativo non può pertanto derogare a
questo sistema quando si tratta di eleggere il suo presidente appellandosi all'art.
60 cpv. 2 LOC rispettivamente art. 26 cpv. 2 RC. Ne discende che la nomina del
presidente del consiglio comunale presupponeva lo svolgimento di due votazioni,
entrambe da effettuare per alzata di mano.
- Ferme queste premesse il
ricorso deve essere accolto e le impugnate decisioni annullate. L'emanazione
del presente giudizio rende superflua una decisione sull'istanza di
provvedimenti cautelari inoltrata da __________. Il Tribunale rinuncia al prelievo
di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso é accolto. Sono
pertanto annullate la risoluzione 1 settembre 1999 (n. 3606) del Consiglio di
Stato e la deliberazione 7 giugno 1999 con cui il consiglio comunale di
__________ ha nominato __________ alla carica di presidente del locale consiglio
comunale.
-
Non si prelevano tasse di
giudizio né spese.
-
Intimazione a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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