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Numero d'incarto:
52.1999.226
Data decisione, Autorità:
03.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00226
Lugano
3 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
vista
l'istanza 16 luglio 1999 di
__________,
Chiedente
il
riesame della sentenza 24 giugno 1999 con cui il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto l'impugnativa presentata dallo stesso istante
avverso la decisione 17 marzo 1999 con cui il Consiglio di Stato ha
confermato una multa di fr. 3'000.--, inflittagli dal municipio di __________
con risoluzione 1. dicembre 1998 per aver costruito senza permesso un muro di
sostegno fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
richiamato l'art. 48 PAmm,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto
che con decisione 1. dicembre 1998 il municipio di __________
ha inflitto all’istante una multa di fr. 3’000.- per aver costruito senza
permesso, fuori della zona edificabile, un muro di sostegno lungo una ventina
di metri ed alto da m 1.60 ad 1.80,
che la multa è stata confermata in ultima istanza dal
Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 24 giugno 1999;
che, apprezzando liberamente (ex art. 6 CEDU) e non soltanto
nei limiti della violazione del diritto per abuso di potere (ex art. 61 PAmm),
tutte le circostanze del caso concreto, in particolare l’importanza dell’opera,
l’ubicazione fuori della zona edificabile e la recidiva specifica del
ricorrente, questo tribunale ha in sostanza ritenuto che la multa dovesse
essere confermata siccome conforme ai criteri di commisurazione sanciti
dall’art. 46 LE;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha escluso che le obiezioni
sollevate dal ricorrente permettessero di procedere ad una riduzione;
nell’atteggiamento assunto dall’autorità comunale nei suoi confronti non è
stato ravvisato alcun accanimento; gli interventi del municipio sono stati
addebitati esclusivamente all’indisciplina di cui ha dato prova l’insorgente in
ambito edilizio;
che prive di fondamento, già perché del tutto indimostrate,
sono pure ritenute le contestazioni sollevate dall’insorgente con riferimento
ad altri abusi commessi da terzi nella zona di __________; fossero anche stati
dimostrati non avrebbero comunque portato a diversa conclusione, poiché in
ambito penale ognuno risponde per le proprie mancanze;
che con istanza 16 luglio 1999 __________ ha chiesto al Tribunale
cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio, ribadendo di essere
oggetto di attenzioni particolari da parte del municipio di __________, che
chiuderebbe invece un occhio su altri abusi;
che, analogamente invitato a pronunciarsi, il 27 agosto 1999
__________ ha espressamente chiesto che l’istanza fosse trattata alla stregua
di una formale domanda di riesame;
considerato, in
diritto
che contro le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo
è dato il rimedio straordinario della revisione;
che la revisione può essere ammessa soltanto nei casi
previsti dall’art. 35 PAmm;
che istanze di revisione manifestamente infondate possono essere
respinte in limine con breve motivazione ex art. 48 PAmm;
che nell’evenienza concreta i motivi addotti dall’istante a
sostegno della sua richiesta non giustificano in nessun caso una revisione del
giudizio impugnato:
·
il Tribunale cantonale amministrativo non è andato ultra petita e
non ha nemmeno aggiudicato meno di quanto la controparte ha riconosciuto (art.
35 lett. a PAmm);
·
questo tribunale non ha nemmeno omesso di apprezzare per inavvertenza
fatti rilevanti dagli atti (art. 35 lett. b PAmm);
·
nessun crimine o delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio
dell’istante (art. 35 lett. c PAmm);
·
l’istante non è infine venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti,
né ha scoperto nuove prove che non aveva potuto fornire senza sua colpa nella
procedura precedente (art. 35 lett. d PAmm);
che stando così le cose, l’istanza va senz’altro respinta,
addebitando al richiedente le relative spese;
visti
gli art. 3, 18, 28, 35, 36 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 100.- sono a carico dell’istante.
-
Intimazione
a:
__________,
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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