AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.221
Data decisione, Autorità:
02.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00221
Lugano
2 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretario:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 27 agosto 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________;
contro
la
decisione 20 luglio 1999, no 3139, del Consiglio di Stato che respinge
l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 27 maggio
1999 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 1° settembre 1999 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 27 maggio
1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di
condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non
concederle nessun riesame della decisione prima del mese di maggio 2000 e
subordinando, in ogni caso, la sua riammissione alla guida alla presentazione
di un certificato medico e di un rapporto del STCA attestanti, dopo un periodo
di controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa
di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Ad un eventuale ricorso
è stato negato l'effetto sospensivo.
Tale risoluzione è stata resa dopo che __________ è stata sottoposta
ad un controllo dell'alcolemia nel sangue a seguito di un incidente della
circolazione. In data 20 novembre 1998, alle ore 18.45, la ricorrente si è
infatti immessa su una strada principale senza avvedersi del sopraggiungere di
una vettura prioritaria contro la quale ha pertanto colliso. Il tasso di
concentrazione alcolica prelevato nel sangue è stato determinato nell'ordine di
2,27 - 2,79 per mille.
B. Contro la predetta decisione
dipartimentale, con ricorso 14 giugno 1999, __________ si è aggravata presso il
Consiglio di Stato. In quella sede ha sottolineato che dalle analisi effettuate
dal dr. __________ non è emerso nessun elemento che possa indurre a ritenerla
dipendente dall’alcol. In merito al rapporto peritale del STCA, ha sostenuto
che le conclusioni a cui è giunto il perito non sono suffragate da nessun dato
scientifico, ma unicamente dal suo comportamento successivo all’incidente.
Conclude quindi che la misura adottata nei suoi confronti non
è assolutamente giustificata.
C. Con decisione 20 luglio 1999
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso fondandosi sulle risultanze del
rapporto peritale 10 maggio 1999 del STCA, dal quale ha desunto la presenza di
un quadro caratterizzato da un consumo alcolico smodato associato ad un consumo
abituale eccessivo che, benchè apparentemente sospeso, non consente alla ricorrente
di superare motu proprio la tendenza al consumo eccessivo di bevande alcoliche.
D. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando in via provvisionale
la restituzione immediata della licenza di condurre. Nel merito chiede che la
decisione impugnata venga annullata e che la licenza di condurre le venga
revocata per una durata massima di 6 mesi.
Adduce in buona sostanza che la decisione impugnata si fonda
esclusivamente sulla convinzione peritale che ha desunto la dipendenza
dall’alcol della ricorrente dal comportamento tenuto dalla medesima dopo aver
commesso l’infrazione che ha dato avvio alla vertenza in esame.
A sostegno dell’impugnativa osserva infine di non avere precedenti
e di essere donatrice di sangue.
E. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1 La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente, siccome
direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art.
43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere
cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto e ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- La licenza di condurre è un
permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può
essere rilasciata soltanto se, tra le altre cose, il richiedente non è dedito
al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla
guida (art.14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere
revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio
non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se
non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio
era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).
L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la licenza di condurre
è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare
un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania. La
revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.
- Dalla perizia 10 maggio
1999 fatta esperire dal STCA per determinare se la ricorrente è o meno afflitta
da una forma di alcolismo che le pregiudica la facoltà di condurre veicoli a
motore in tutta sicurezza, si rileva che l’insorgente presenta un profilo etilistico
della personalità tendente oltretutto a banalizzare questa sua propensione così
come a sottovalutare la pericolosità degli eccessi alcolici per la guida e per
il proprio stato di salute.
Il profilo etilistico è del resto confermato anche dagli
esami di laboratorio dove il valore della CDT (indice di abuso abituale) è risultato
chiaramente patologico.
Dalla suddetta perizia emerge inoltre che la ricorrente,
sebbene le sia stata riscontrata un’ alcolemia particolarmente elevata
(2,27-2,79), non ritiene che la responsabilità dell’incidente debba essere
imputata all’alcol.
Ciò detto, risulta evidente come l’insorgente non abbia
raggiunto né la consapevolezza psicologica dei danni che può provocare il
consumo di alcol, né tantomeno il convincimento della necessità di mantenersi
sobria.
Al proposito, significativo è il fatto che la normalizzazione
della CDT (indice di abuso abituale) è stata ottenuta in data 26 aprile 1998
(doc. 4) ovvero a seguito di 4 misurazioni mensili del sangue e dunque soltanto
dopo 4 mesi dalla revoca della licenza di condurre.
Di fronte a tale atteggiamento, sebbene un consumo abituale
eccessivo appaia momentaneamente sospeso, non v'è alcuna sicurezza che
l’insorgente non incorra nuovamente in infrazioni alla LCStr circolando in
stato alterato e ciò quand’anche non abbia precedenti.
In siffatte evenienze, è dunque evidente che la ricorrente
attualmente non offre nessuna garanzia dal punto di vista della sicurezza
qualora dovesse essere riammessa alla guida.
Neppure il fatto che l’insorgente adduca di essere donatrice
di sangue le giova. Dalla documentazione agli atti (doc. 5 ) risulta che la
penultima donazione di sangue è datata 16 novembre 1998, ovvero quattro giorni
prima di incorrere nell’incidente della circolazione che ha dato avvio alla
presente procedura; l’ultima donazione è poi stata effettuata il 17 giugno
1998, ovvero ben 6 mesi dopo la revoca della licenza quando la CDT si era ormai
normalizzata (cfr. doc. 4). Nessuna donazione è per contro stata effettuata nei
mesi successivi all’incidente.
Da ultimo ancora va osservato che dal punto di vista
amministrativo non si può concedere fiducia all’ insorgente, accordandole la
licenza di condurre, affinché si determini a mantenersi sobria. Ne deriva che
il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della
circolazione e confermato dal Consiglio di Stato merita di essere confermato.
- La ricorrente ha infine
marginalmente sottolineato che la privazione della licenza di condurre la
pregiudica nell'esercizio della sua attività lavorativa.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere
esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33
cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata
pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (
art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo,
1982, pag. 195).
La questione, indipendentemente dalla verifica se sussista veramente
una necessità a disporre della licenza di condurre, non può dunque nemmeno
essere presa in considerazione in questo contesto.
- Stante quanto precede, il
ricorso va dunque respinto.
Con l’emanazione del presente giudizio, la domanda volta a
chiedere in via provvisionale la restituzione immediata della licenza di
condurre diviene priva di oggetto (art. 21 PAmm).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, 16 cpv. 1 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 bis lett. d LCStr,
10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 61, 62 , 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono poste della ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo federale
di Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
__________,
__________;
__________.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster