AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.219
Data decisione, Autorità:
04.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00219
Lugano
4 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 18 agosto 1999 di
__________,
patr.
dall'avv. __________;
contro
la
risoluzione 6 luglio 1999 (n. 2961) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 aprile 1999
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ (1971),
cittadina iugoslava, è stata autorizzata ad entrare in Svizzera il 10 agosto
1997 al fine di sposarsi con il cittadino elvetico __________ (1935). Il
matrimonio è stato celebrato a __________ il __________. A partire da questa
data, essa ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato con
prossima scadenza fissata al 16 ottobre 1999, per vivere con il marito in un 2
locali in via __________ a __________.
b) Il 12 gennaio 1998 la ricorrente ha iniziato a svolgere
l'attività di ausiliaria di lavanderia presso la __________ in via __________ a
Caslano con uno stipendio lordo mensile di fr. 2'600.–. Nel contempo, essa ha
locato sopra il proprio posto di lavoro una camera per fr. 270.– mensili. Il 7
dicembre 1998 l'Ufficio regionale degli stranieri di Caslano ha chiesto alla
Polizia cantonale di accertare la situazione coniugale dei coniugi __________.
Il 23 gennaio 1999, dopo aver interrogato marito e moglie, la polizia ha steso
un rapporto col quale è stato in sostanza confermato che la coppia vive
separata.
B. Fondandosi sulle premesse
emergenze, l'8 aprile 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora di __________
perché non viveva più con il marito. La decisione è stata resa in applicazione
degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 6 luglio 1999
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata. In estrema sintesi,
il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero
e la straniera. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale
connubio al fine di dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha
per contro lasciato aperta la questione di sapere se il matrimonio contratto
fosse di natura fittizia.
D. Contro la predetta
pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame - l'annullamento e che le venga rinnovato il permesso di dimora. La
ricorrente contesta che vi siano indizi atti a qualificare il suo vincolo
matrimoniale come fittizio e che essa lo invochi al fine di poter soggiornare
in Svizzera. Il rapporto affettivo con il marito sarebbe intatto, sebbene essi
vivano in due distinte abitazioni.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con scritto 9 settembre
1999, il patrocinatore della ricorrente ha versato agli atti una serie di
fotografie che ritraggono i coniugi in occasione della celebrazione del loro matrimonio
civile.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce alcun diritto. Nel caso di specie non
occorre tuttavia accertare se la ricorrente abbia diritto al rilascio di un
permesso, poiché la controversa decisione 8 aprile 1999 adottata dal dipartimento
è una vera e propria revoca del suo permesso di dimora valido sino al 16
ottobre 1999 (art. 9 cpv. 2 LDDS). Posto che per prassi costante contro questo
genere di provvedimenti è proponibile il ricorso di diritto amministrativo
all'alta Corte federale (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100
lett. b n. 3 OG; DTF inedito 12 marzo 1998 in re E. M. consid. 2b e rinvii),
anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa
inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora; dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, al domicilio. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2
della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per
eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri,
segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il
permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste
quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge,
che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo
straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente
per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II
97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca
necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib
150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la
presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è
infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli
stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente
anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover
temere di essere allontanato dalla Svizzera.
-
Va osservato che il
Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso del diritto,
lasciando aperta la questione sulla natura fittizia del matrimonio nonostante
diversi indizi in tal senso (risoluzione ad G, p. 9). Cadono pertanto nel vuoto
gli argomenti addotti dalla ricorrente al fine di confutare l'esistenza di un matrimonio
fittizio (marcata differenza di età, circostanze in cui si sono conosciuti i
coniugi, motivi che hanno portato al matrimonio, eventuali impedimenti per
ottenere in un altro modo l'autorizzazione di soggiornare in Svizzera).
-
4.1. Interrogata dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, la ricorrente - ha
tra l'altro - dichiarato:
"Nell'agosto 1997 sono
venuta in Ticino, questo siccome mi dovevo sposare con l'attuale marito
__________. Ho conosciuto per la prima volta il __________ nel 1991. Ero in un
negozio di Thalwil, regione dove si parla il tedesco, ed ho udito parlare
italiano. Ho approfittato dell'occasione ed ho incominciato a parlare con
questo signore sconosciuto. Per me è stato molto interessante parlare italiano
siccome non parlo il tedesco. Fatto è che mi sono tenuta in contatto con il
__________, di tanto in tanto ci sentivamo e siamo così giunti al matrimonio
avvenuto a __________ il 17 ottobre 1997. Quando sono giunta in Ticino sono
andata direttamente ad abitare con il __________ a __________ in via
__________. Mi sono interessata per un lavoro ed ho trovato occupazione presso
la __________. Infatti dalla metà di gennaio 1998 svolgo attività in detto
luogo. Sono ausiliaria di lavanderia, il mio orario è stabilito tra le 08.00 e
le 18.00. Succede che a volte smetto nel pomeriggio per riprendere in serata a
dipendenza del lavoro, percepisco uno stipendio lordo di fr. 2'600.– netto
1'673.– sono dedotte spese generali e fr. 270.– per la camera".
Sollecitata dall'agente interrogante, __________ ha aggiunto:
"Corrisponde a verità
che ho una camera presso il posto di lavoro, luogo che dista 500 metri dal mio
indirizzo ufficiale di via __________. Ho preso questa camera per mia comodità,
tra un turno di lavoro e l'altro posso riposare, ed anche per sistemare i miei
abiti siccome l'appartamento in via __________ sono solo due locali. Stiamo
cercando un appartamento più grande. La ragione maggiore per la quale ho la
camera presso il posto di lavoro è la mancanza di spazio nell'appartamento di
via __________ per sistemare i miei abiti. Resto al posto di lavoro a dormire
unicamente quando finisco tardi di lavorare, mi scoccia di notte spostarmi a
piedi dal posto di lavoro sino al mio domicilio. Sono soddisfatta del mio rapporto
con mio marito. Non ho nessun problema, abbiamo un colloquio molto aperto ed
un'intesa schietta. Come detto rimango a dormire __________ unicamente quando
finisco tardi di lavorare. Mio marito non lavora, è pensionato, non so dove
riceve la pensione e nemmeno quanto percepisce. L'affitto mensile
dell'appartamento in via __________ è di circa fr. 1'000.– non so esattamente,
è lui che si interessa di queste cose. Non ho altro da aggiungere, letto, confermo
e firmo".
(verbale d'interrogatorio 23 dicembre 1998)
__________, marito dell'insorgente, ha dal canto suo dichiarato:
(...)"Io non svolgo
nessuna attività, mentre mia moglie lavora presso la __________ di __________
come operaia di lavanderia o cameriera. Non so esattamente. Prima del
matrimonio mia moglie abitava in __________. L'ho conosciuta in Svizzera
interna circa un paio di anni fa.(...)Devo
dire che ho sposato la __________ perché le volevo bene ed anche perché volevo
aiutarla. Dopo il matrimonio lei ha trovato lavoro presso la __________ di
__________ dove il gerente le ha pure messo a disposizione una camera. Lei
lavora ad orari differenti e quindi, per liberarla da ogni impegno, abbiamo deciso
che ci incontriamo ogni tanto. Io abito in un appartamento di 2 locali. Ho un
grosso cane e quindi l'appartamento è piccolo. Con __________ mi vedo quando
abbiamo voglia di vederci. Il nostro rapporto è così. Non è vincolante. Lei ha
parte dei vestiti presso la camera che ha __________ e parte li ha a casa mia,
come ho mostrato all'agente __________ la settimana scorsa. Non so cosa lei
prende di salario. Praticamente non mi interessa neppure. Si arrangia lei a
fare i suoi pagamenti ecc. Al momento viviamo così. Lei fa la sua vita, ha i
suoi amici mentre io faccio la mia. Un giorno che riuscirò ad avere un
appartamento più grande, vivremo assieme, ma in camere separate. La ricerca
dell'appartamento è difficile a causa della presenza del mio cane, che è di
grossa taglia, e dal quale non voglio separarmi. A domanda rispondo che io non
convivo con nessuno. La mia casa è frequentata da diversi amici ed amiche. Ma,
torno a ripetere che non convivo con nessuno. Ho un'amica intima con la quale
mi confido, ma nulla più. Lei ha la sua famiglia e la sua casa e basta. Mia
moglie comunque è al corrente delle mie amicizie. Non avendo altro da
aggiungere, confermo e firmo".
(verbale d'interrogatorio 23 dicembre 1998)
4.2. Alla luce di queste risultanze, si deve dunque ammettere
che l'insorgente, soltanto dopo tre mesi dalla celebrazione delle nozze, ha
iniziato a vivere separata dal marito. Il vincolo matrimoniale esiste pertanto
solo formalmente. Il marito non sa nemmeno quale attività svolga con precisione
la moglie. Entrambi ignorano inoltre la loro reciproca situazione finanziaria.
Anche le contraddizioni relative alle ragioni per cui moglie e marito vivono in
due abitazioni separate distanti 500 metri (mancanza di spazio e per motivi di
comodità tra un turno e l'altro di lavoro, per la prima, per la presenza del
grosso cane, per il secondo), rafforzano la convinzione che il rapporto
coniugale non è in pratica mai stato vissuto. Risulta pertanto in modo
manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine di continuare
a beneficiare del permesso di soggiorno.
4.3. Le considerazioni espresse nel gravame dalla ricorrente
non sono atte a confutare le emergenze precedentemente esposte. Sebbene diverse
persone abbiano descritto diversi episodi con protagonisti __________ e
__________, i quali avrebbero visitato anche un appartamento nell'aprile 1999
(doc. C-E prodotti per la prima volta in questa sede), queste dichiarazioni non
dimostrano affatto che tra i coniugi esiste una vera e propria relazione
sentimentale. Sposati nell'ottobre 1997, essi continuano infatti a vivere
separati in due distinte abitazioni ormai da almeno 1 anno e 8 mesi. Visto
quanto dichiarato alla polizia dai coniugi __________, tutto porta a credere
che non esiste alcuna speranza di una ripresa della loro vita in comune e che
il matrimonio è mantenuto unicamente con lo scopo di permettere all'insorgente
di soggiornare in Svizzera.
-
La ricorrente non può
nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle
circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di
dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la
straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di
risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145).
Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura
formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che
esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.
-
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di
oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1
lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (10 dicembre 1971), cittadina
iugoslava, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 20 novembre
1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
Tassa e spese di giustizia
per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster