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52.1999.204 ΓÇó Competence to challenge municipal water-use fee
52.1999.204Other CourtOct 20, 1999Granted
The appellant challenged a municipal water-use fee of CHF 186 imposed in connection with a retroactive building permit for a children's pool. The Council of State had annulled a connection fee of CHF 80 but confirmed the usage fee. The Administrative Court held that the dispute over the usage fee arose under the municipal water-supply regulation and therefore had to be decided by the Department of Institutions, not by the Council of State. The appeal was allowed, the government decision annulled to that extent, and the matter remitted. No costs were charged.
Art. 40 LMSP; Art. 73.5 RAAP; jurisdiction over disputes concerning municipal utility charges: where a usage fee stems from the water-supply regulation, the administrative remedy lies first with the Department of Institutions and not with the Council of State. If the wrong authority has decided the matter, the appellate court annuls that decision and remits the file to the competent authority; it does not determine the fee on the merits (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.204
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00204
Lugano 20 ottobre 1999 ,.-
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 luglio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 6 luglio 1999, no. 2950, del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ gli ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina, subordinandola al pagamento di una tassa di allacciamento di fr. 80.-- e di una tassa d'uso di fr. 186.--;
viste le risposte:
5 agosto 1999 del municipio di __________;
25 agosto 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 luglio 1998 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria per la piscina circolare per bambini (m 3.60 x 0.92) dotata di un sistema autonomo di filtraggio dell'acqua, che aveva posato nel giardino di casa (part. n. __________ RF);
che con decisione 2 ottobre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato all'istante la licenza edilizia, sottoponendola fra l’altro all’obbligo di chiedere l'autorizzazione dell'Azienda acqua potabile (AAP);
che con ricorso 5 ottobre 1998 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della condizione impostagli;
che il 3 febbraio 1999 il Governo ha annullato il provvedimento e ritornato gli atti al municipio di __________ per nuova decisione, ritenendo che incombesse all'autorità comunale e non al ricorrente, il compito d'interpellare l'AAP prima di rilasciare la licenza edilizia;
che il 4 maggio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato una nuova licenza edilizia, indicando alla voce "Tasse" (cifra 8), l'obbligo di pagare una tassa di allacciamento di fr. 80.-- ed una tassa d'uso di fr. 186.--;
che __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato contro l'imposizione di tali oneri;
che con giudizio 6 luglio 1999 il Governo ha accolto parzialmente il gravame, annullando la tassa di allacciamento di fr. 80.-- e confermando la tassa d'uso di fr. 186.--;
che contro tale giudicato il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere mandato esente anche dal pagamento della tassa d'uso; delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, riconfermandosi nelle precedenti allegazioni;
Considerato, in diritto
che oggetto del ricorso in esame è il giudizio con cui il Consiglio di Stato conferma la tassa d’uso di fr. 186.- imposta dal municipio al ricorrente nell’ambito del rilascio della licenza edilizia che gli ha rilasciato per la posa di una piscina per bambini;
che la predetta risoluzione governativa è per contro cresciuta in giudicato nella misura in cui il Consiglio di Stato ha annullato la tassa d’allacciamento di fr. 80.-, applicata dal municipio a carico dell’insorgente;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data tanto dall’art. 21 LE, quanto dall’art. 40 LMSP;
che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente gravato dal giudizio impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza assumere le prove notificate dall'insorgente, inidonee a procurare la conoscenza di fatti rilievanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 40 LMSP le contestazioni tra utenti e aziende municipalizzate o concessionarie sono risolte in via di reclamo dal Dipartimento delle istituzioni, con decisione impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo;
che l'AAP di __________ è un'azienda municipalizzata (cfr. art. 1 Regolamento AAP; in seguito: RAAP), che svolge un servizio d'interesse pubblico, somministrando l'acqua potabile agli utenti allacciati alla sua rete di distribuzione; in quanto tale essa è assoggettata al diritto pubblico, in particolare alla LMSP;
che secondo l'art. 73.5 RAAP contro le decisioni del municipio concernenti "l'errata fatturazione" è dato ricorso secondo le norme della legislazione cantonale;
che nella fattispecie la tassa d'uso fissata dal municipio nel quadro della licenza edilizia rilasciata al ricorrente si fonda sul RAAP di __________ e non sulla LE;
che contro tale imposizione era pertanto dato ricorso al Dipartimento delle istituzioni e non al Consiglio di Stato;
che l'Esecutivo cantonale non era dunque competente a statuire nel merito della vertenza;
che il ricorso va pertanto accolto, annullando la sentenza impugnata e trasmettendo gli atti al Dipartimento delle istituzioni affinché statuisca sul ricorso 19 maggio 1999 inoltrato da __________ al Consiglio di Stato nella misura in cui ha per oggetto la tassa d’uso fissata dal municipio di __________;
che visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
Per questi motivi,
visti gli 40 LMSP; 21 LE; 73.5 del Regolamento AAP di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61,65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 luglio 1999 no. 2950 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui conferma la tassa d’uso fissata dal municipio di __________ con decisione 4 maggio 1999.
1.2. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Divisione dell'interno, affinché statuisca sul ricorso 19 maggio 1999 inoltrato da __________ contro la tassa d’uso di cui sopra.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
__________, __________,
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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