AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.199
Data decisione, Autorità:
29.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00199
Lugano
29 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 luglio 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 2 luglio 1999 del Presidente del Consiglio di Stato, che respinge
la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato
dall'insorgente avverso la decisione 27 maggio 1999 con cui il municipio di
__________ l'ha sospeso dalla funzione e dallo stipendio nell'ambito del
procedimento disciplinare;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ è agente della polizia comunale di __________;
che il 15 maggio 1999 la polizia cantonale l'ha interrogato
in qualità di prevenuto nell'ambito di un'inchiesta preliminare, prospettandogli
il reato di favoreggiamento all'entrata ed al soggiorno illegali di una
cittadina colombiana;
che con decisione 27 maggio 1999 il municipio di __________
ha aperto un'inchiesta disciplinare nei confronti dell'insorgente al fine di
accertare l'esistenza di eventuali violazioni dei doveri di servizio connesse
ai reati addebitatigli;
che con lo stesso provvedimento il ricorrente è stato sospeso
dalla carica e privato dallo stipendio;
che contro questa misura cautelare __________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che in via provvisionale l'insorgente ha chiesto al
Presidente del Consiglio di Stato di conferire effetto sospensivo al ricorso;
che con decisione 2 luglio 1999 il Presidente del Consiglio
di Stato ha respinto l'istanza, ritenendo che l'interesse generale prevalesse
su quello dell'insorgente;
che contro il predetto giudizio del Presidente del Governo
__________ si è aggravato davanti a questo Tribunale, chiedendone
l'annullamento e postulando la sua reintegrazione nella carica o perlomeno
nello stipendio;
che a sostegno del suo gravame l'insorgente riprende e
sviluppa le considerazioni svolte in prima istanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che rileva
di aver respinto nel frattempo l'impugnativa di cui si è detto sopra;
che il municipio postula a sua volta il rigetto del gravame
con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC in combinazione
con gli art. 21 cpv. 4 PAmm e 134 cpv. 6 LOC;
che l'art. 134 cpv. 5 LOC dichiara infatti inappellabili
soltanto le sanzioni disciplinari minori (ammonimento e multa sino a
fr. 100.--); contro gli altri provvedimenti, compreso quello di natura
cautelare della sospensione dalla carica e della privazione dello stipendio, è
invece dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è deducibile al Tribunale
cantonale amministrativo, competente in base alla clausola generale sancita dall'art.
208 LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e
direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è certa;
che, contrariamente a quanto assume il municipio, il ricorso,
tempestivo, è quindi ricevibile in ordine;
che oggetto dell'impugnativa qui in esame è la decisione con
cui il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di
provvedimenti cautelari (conferimento dell'effetto sospensivo) pedissequa al
ricorso inoltrato dallo stesso insorgente contro la decisione, pure di natura
cautelare, con cui il municipio di __________ l'ha sospeso dalla carica di
agente di polizia e privato dallo stipendio per la durata del procedimento disciplinare
aperto nei suoi confronti;
che la competenza del presidente dell'autorità di ricorso ad
adottare misure provvisionali (art. 21 cpv. 2 PAmm) presuppone la litispendenza:
cessa con l'emanazione del giudizio di merito;
che il giudizio 20 luglio 1999 con cui il Consiglio di Stato
ha respinto il ricorso inoltratogli da __________ ha privato di qualsiasi
effetto la decisione del Presidente del Governo qui impugnata;
che il ricorso qui in esame va di conseguenza stralciato dai
ruoli siccome diventato privo d'oggetto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti
gli art. 134, 208 LOC, 3, 18, 21, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è stralciato dai ruoli
siccome privo d'oggetto.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster