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Numero d'incarto:
52.1999.192
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00192
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 giugno 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 16 giugno 1999, no. 2588, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 aprile
1999 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di ratificare un
accordo bonale stipulato fra lo stesso ricorrente ed il segretario comunale,
al fine di rimediare ad un disguido occorso nell’ambito dell'occupazione di
un lotto del cimitero datogli in concessione;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 gennaio 1967 il
municipio di __________ ha concesso al ricorrente __________ un lotto di mq
4.83 del cimitero per la durata di 40 anni contro pagamento di una tassa di fr.
241.50.
Il lotto non è stato occupato sino all’aprile di quest’anno,
quando, a causa di un disguido, l'autorità comunale ne ha concesso la metà a
terzi per un’inumazione.
Nell’intento di porre rimedio all’errore, il 20 aprile 1999
il segretario comunale ha rimborsato al ricorrente la tassa versata nel 1967,
assicurandogli nel contempo per iscritto che in occasione del rinnovo della concessione,
nel 2007, sarebbe stata prelevata soltanto la metà della tassa di fr. 3’000.-
prevista dal regolamento del cimitero entrato in vigore nel 1998.
Con decisione 29 aprile 1999 il municipio si è rifiutato di
ratificare l’accordo.
B. Con giudizio 16 giugno 1999
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l’evidente
incompetenza del segretario comunale a stipulare accordi di questa natura
precludesse all’insorgente la possibilità di invocare con successo il principio
della buona fede per ottenere la prospettata riduzione della tassa prevista dal
regolamento cimitero al momento dell’eventuale rinnovo della concessione.
C. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento della
validità dell'accordo stipulato con il segretario comunale.
A sostegno del gravame, l'insorgente si prevale anche in
questa sede del principio della buona fede, sottolineando gli aspetti
soggettivi della vicenda. Ricorda di essere stato convocato dal segretario
comunale per rimediare al disguido e sostiene che nulla gli avrebbe permesso di
dubitare della competenza di quest’ultimo a stipulare accordi di questa natura.
D. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che postulano la conferma del
giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Secondo l’art. 208
cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al
Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale
amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
Sono considerati decisioni gli atti amministrativi mediante i
quali l'autorità interviene iure imperii nel singolo caso per costituire,
modificare o annullare diritti od obblighi dell’amministrato nei confronti
dell’ente pubblico o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art.
5 PA, RDAT 1994 II N. 8; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 1 PAmm, N. 4).
1.2. L'art. 71 lett. a) PAmm, dispone invece che il Tribunale
cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni
patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente
pubblico, inerenti agli obblighi ed ai diritti derivanti dall'atto di concessione.
L'azione diretta a questo tribunale è proponibile indipendentemente
dall'esistenza di una decisione, ovvero di atto amministrativo adottato
dall’autorità allo scopo di definire la posizione dell’ente pubblico nei
confronti del concessionario. II fatto che l'autorità si determini al riguardo
mediante un provvedimento che presenta apparentemente le connotazioni di una
decisione non apre la via del ricorso di diritto amministrativo. Nella misura
in cui ha per oggetto diritti od obblighi relativi alla parte contrattuale del
rapporto di concessione, tale provvedimento non ha infatti valore di decisione
ai sensi dell’art. 1 PAmm, ma di semplice presa di posizione dell’autorità
(Borghi/Corti, op. cit., ad art. 71 PAmm, N. 1 b e 2 b; RDAT 1980, N. 23).
- Con il giudizio qui in
esame il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dall’insorgente
contro la risoluzione 29 aprile 1999 con cui il municipio di __________ si è
rifiutato di avallare un accordo che questi aveva stipulato con il segretario
comunale a titolo di risarcimento per la perdita di metà del lotto di cimitero
che l'autorità comunale gli aveva concesso in uso esclusivo sino al 2007.
Contrariamente a quanto assume il Governo, alla risoluzione in questione non
inerisce valore di decisione ai sensi dell’art. 1 PAmm, ma di semplice
determinazione dell’autorità volta a definire le conseguenze derivanti dalla
palese, ingiustificata menomazione dei diritti del concessionario, posta in
essere per inavvertenza dall’autorità comunale. Oggetto della vertenza non sono
gli aspetti unilaterali del rapporto di concessione, ma quelli bilaterali.
All’ente concedente e per esso al municipio non è invero dato di definire iure imperii
le conseguenze derivanti dall’abuso commesso. Esso può soltanto offrire un
risarcimento al concessionario, che può accettarlo o rifiutarlo. Non può, in
altri termini, stabilirlo unilateralmente con decisione impugnabile.
Trattandosi di una contestazione di natura patrimoniale fra
il titolare di una concessione ad un ente pubblico, riguardante diritti ed
obblighi derivanti dall’atto di concessione, sono quindi manifestamente dati
gli estremi della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo quale
istanza unica a norma dell’art. 71 lett. a) PAmm.
Ne discende che contro la determinazione 29 aprile 1999 con
cui il municipio si è rifiutato di avallare l'accordo bonale, di cui si è detto
in narrativa, non era dato ricorso al Consiglio di Stato. Proponibile era
unicamente un’azione diretta a questo tribunale.
- Stando così le cose, il
ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato,
in quanto reso in un ambito riservato alla giurisdizione del Tribunale
cantonale amministrativo quale istanza unica.
Resta ovviamente riservata all’insorgente la facoltà di
introdurre un’azione diretta a questo tribunale nel caso in cui il municipio
non fosse disposto a soddisfare le sue pretese di risarcimento.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza, la decisione 16 giugno 1999 del Consiglio di
Stato (n. 2588) è annullata.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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