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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.18
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00018
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 gennaio 1999 del
contro
la decisione 22 dicembre 1998, no. 6008, del Consiglio di
Stato, che annulla le risoluzioni 27 luglio 1998 con cui il municipio di
__________ si è rifiutato di riconoscere a __________ e __________
un’indennità di uscita per riduzione del grado d’occupazione conseguente a
soppressione parziale del posto di lavoro;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Le qui resistenti __________
e __________ lavorano da oltre dieci anni alle dipendenze del comune di
__________ in qualità di cuoca, rispettivamente inserviente presso la locale
scuola d'infanzia con lo statuto di dipendenti nominate a tempo pieno.
Con decisioni del 16 agosto 1996 il municipio di __________
le ha confermate in carica per il periodo 1996-2000, ma ha ridotto il grado di
occupazione dal 100 all'80% al fine di tener conto dell'introduzione, a livello
cantonale, del mercoledì pomeriggio libero senza refezione.
B. Il 3 ottobre 1997 le
resistenti hanno chiesto al municipio il versamento di un'indennità di uscita
proporzionale alla riduzione del grado di occupazione disposta dall’autorità
comunale nei loro confronti in occasione dell’ultima conferma in carica.
Con decisione 27 luglio 1998 il municipio ha formalmente
respinto la richiesta.
C. Con giudizio 22 dicembre
1998 il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti, accogliendo i ricorsi
contro di essi inoltrati da __________ e __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'indennità di uscita
prevista dagli art. 9 e 10 del regolamento organico dei dipendenti comunali
(ROD) in caso di licenziamento per soppressione del posto e di mancata conferma
dovesse essere riconosciuta anche in caso di riduzione del grado di
occupazione. L’incarico di ausiliaria delle pulizie a tempo parziale, offerto
dal municipio alle dipendenti in questione a titolo di occupazione sostitutiva,
non permetterebbe al comune di rifiutare l’indennità richiesta, poiché non
sarebbe equipollente.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale postula la
conferma delle decisioni con cui il municipio ha rifiutato il versamento di
un'indennità di uscita. In via subordinata chiede invece che l’indennità
riconosciuta dal Consiglio di Stato venga ridotta in misura pari a quanto le
resistenti hanno omesso di guadagnare rifiutandosi di accettare l’incarico a
tempo parziale offerto loro dal municipio a titolo di occupazione sostitutiva.
L'insorgente rileva anzitutto che il rapporto d'impiego è
comunque continuato a sussistere malgrado la riduzione del grado di
occupazione. Non procedendo quest’ultima da una mancata conferma o da una
soppressione del posto non sarebbero date le premesse per la concessione di
un'indennità di uscita.
Il comune contesta inoltre che l'occupazione alternativa offerta
alle qui resistenti non costituisse un valido motivo per negare loro
l’indennità d’uscita.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le dipendenti comunali qui
resistenti con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
considerato In diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del comune ricorrente sono
incontestabilmente date dall'art. 208 LOC.
Il ricorso, tempestivo, é dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 9 ROD "in
caso di mancata conferma non determinata da motivi gravi in occasione delle
nomine quadriennali, il dipendente se in carica da almeno un anno ha diritto ad
un'indennità pari ad un mese di stipendio per ogni anno di servizio ma al
massimo al salario corrispondente a quello di un anno". Analogo diritto
spetta ai dipendenti comunali in base all'art. 10 ROD in caso di soppressione
del posto di lavoro, “salvo in caso di trasferimento interno”.
L'indennità accordata dal comune di __________ ai suoi dipendenti
in caso di mancata conferma o di soppressione del posto è analoga a quella
prevista per i dipendenti cantonali dall’art. 18 LStip in caso di scioglimento
del rapporto d'impiego in seguito a disdetta da parte del datore di lavoro.
Disposizione alla quale giova rifarsi per meglio comprendere la portata delle
norme in esame.
In origine, l’indennità prevista dall’art. 18 LStip (BU 1954,
259), era riconosciuta soltanto in caso di soppressione del posto durante il
periodo di nomina. A differenza dell’indennità di partenza prevista dall’art.
339b CO, essa non era quindi concepita come un premio di fedeltà a favore dei
dipendenti anziani per età e per servizio, ma come un risarcimento del
pregiudizio subito dal dipendente a causa del licenziamento intervenuto prima
della scadenza del periodo amministrativo per motivi imputabili al datore di
lavoro (STA 29.11.85 in re Conti). Con la riforma dell’ordinamento dei
dipendenti cantonali del 1987 il campo d’applicazione dell’art. 18 LStip è
stato esteso all’ipotesi di mancata conferma, introducendo, accanto
all’indennità per soppressione del posto, anche un’indennità d’uscita in caso
di scioglimento del rapporto d’impiego per questo titolo (BU 1987, 376; Verbali
del GC, 1987, sess. ord. aut., 452 seg.); indennità, quest’ultima, che
l’ordinamento ora vigente ha per finire riconosciuto in tutti i casi di
disdetta data dal datore di lavoro, ovvero di scioglimento del rapporto
d’impiego non riconducibile a colpa del dipendente (BU 95, 237), facendole così
assumere connotazioni estranee alle finalità inizialmente perseguite.
2.2. Gli art. 9 e 10 ROD, entrati in vigore il 1° gennaio
1989, ossia prima dell’ultima revisione dell’art. 18 LStip, non specificano se
il dipendente abbia diritto ad un’indennità di uscita anche in caso di
soppressione parziale del posto con conseguente riduzione del grado di
occupazione e dello stipendio.
La questione va risolta affermativamente in caso di soppressione
parziale del posto durante il periodo di nomina. In questa evenienza non si è
in effetti in presenza di una disdetta parziale (Teilkündigung), ma di uno
scioglimento anticipato del rapporto d'impiego al quale fa seguito una
riassunzione del dipendente nella stessa funzione ma con un grado di
occupazione inferiore ed uno stipendio ridotto in misura corrispondente (STA
20.7.1998 in re __________; cfr. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
ad art. 335 CO, N. 2 b e c). Salvo diversa, esplicita disposizione statutaria,
il datore di lavoro non può invero modificare unilateralmente le condizioni del
rapporto d'impiego definite all’atto dell’assunzione, ma deve per principio
disdirlo, offrendo tuttavia al dipendente la possibilità di rimanere al suo
servizio nella stessa funzione ad orario e stipendio ridotti (cd. “disdetta
sotto riserva di modifica”; cfr. per analogia DTF 123 III 246; Greiser, Die Aenderungskündigung
im schweizerischen Arbeitsrecht, AJP, 1999, 60 segg.). Essendo preceduta da una
disdetta del rapporto d’impiego, la soppressione parziale del posto non può che
giustificare il riconoscimento di un’indennità proporzionata alla riduzione del
grado di occupazione e dello stipendio. Diversamente verrebbe lasciata al
datore di lavoro la possibilità di sottrarsi all’obbligo sancito dall’art. 10
ROD, procedendo ad una riduzione progressiva dell’onere lavorativo e della
retribuzione.
Sostanzialmente identico deve essere il trattamento riservato
ai dipendenti il cui posto viene parzialmente soppresso alla scadenza del
periodo di nomina. L’art. 9 ROD indica chiaramente che i dipendenti non
confermati in carica per motivi non imputabili a loro colpa hanno diritto ad
un’indennità proporzionata all’anzianità di servizio. A maggior ragione tale
indennità va riconosciuta ai dipendenti non confermati in seguito a
soppressione del posto. Ma se l’indennità per soppressione del posto deve essere
riconosciuta anche nel caso in cui la riduzione dell’organico si verifica in concomitanza
con la scadenza del periodo di nomina, non v’è motivo per non concederla
parzialmente anche ai dipendenti che formano oggetto di provvedimenti di mancata
conferma per soppressione parziale del posto seguiti dalla riassunzione nella
stessa funzione, ma con grado di occupazione e stipendio inferiori.
2.3. Nel caso in esame, le decisioni con cui il municipio ha
confermato in carica le resistenti ad orario e stipendio ridotti alla scadenza
del periodo di nomina 1992-1996 vanno in realtà configurate alla stregua di
provvedimenti di mancata conferma per parziale soppressione del posto, abbinati
ad una loro riassunzione nella stessa funzione, ma con grado di occupazione e
stipendio ridotti. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il
rapporto d'impiego non è semplicemente continuato sulla base di nuove
condizioni, ma è stato implicitamente disdetto dal datore di lavoro.
Trattandosi di provvedimenti riconducibili a mancata conferma
per soppressione parziale del posto, risultano date le premesse per accordare
alle dipendenti qui resistenti l’indennità d’uscita prevista dagli art. 9 e 10
ROD. Stando così le cose, vanno quindi disattese le censure che l’insorgente
solleva in relazione all’applicabilità di tali disposizioni al caso in esame.
- Il comune di __________,
qui ricorrente, pretende di sottrarsi all'obbligo sancito dalle norme in esame
prevalendosi dell'incarico di ausiliaria delle pulizie a tempo parziale offerto
dal municipio alle resistenti a titolo di occupazione sostitutiva.
Palesemente a torto, poiché l’art. 10 ROD libera il comune da
tale obbligo soltanto in caso di trasferimento. Ipotesi questa che in concreto
non si realizza, poiché l'occupazione alternativa offerta, oltre a non essere
equipollente, in quanto attribuita mediante conferimento di un semplice
incarico di natura precaria, non sarebbe stata riconducibile ad un
trasferimento.
- In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 9, 10 ROD di __________; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di fr. 600.-- é a carico
del comune di __________, che rifonderà alle resistenti fr. 300.- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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