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Numero d'incarto:
52.1999.174
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00174
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 giugno 1999 di
__________, __________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 26 maggio 1999, no. 2249, con la quale il Consiglio di Stato ha
accolto il suo ricorso, respingendo tuttavia la sua richiesta relativa alla
concessione dell'assistenza giudiziaria;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 agosto 1991 la
cittadina italiana __________ (1957) è entrata in Svizzera, unitamente ai figli
__________ (1982) e __________ (1987) per ricongiungersi con il marito
__________, titolare di un permesso di dimora annuale. In ragione di ciò è
stato loro rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e
con ultima scadenza il 31 ottobre 1997.
B. a) A partire dal 1. ottobre
1993 la famiglia __________ ha percepito prestazioni assistenziali in ragione
di fr. 61'834.10 (cfr. scritto 1. luglio 1998 dell'ufficio dell'assistenza
sociale).
b) Con decreto d'accusa 21 febbraio 1995, cresciuto in giudicato,
la ricorrente è stata condannata a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, per ripetuto furto. A seguito di ciò, il
10 aprile 1995 la Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei permessi e
dell'immigrazione) ha pronunciato nei suoi confronti un ammonimento.
c) Il 9 dicembre 1996 il matrimonio tra i coniugi __________
è stato sciolto per divorzio.
d) Con risoluzione 7 gennaio 1998, cresciuta in giudicato, è
stato negato a __________ il rinnovo del permesso di dimora e lo stesso è stato
tenuto a lasciare il territorio del canton Ticino entro il 30 aprile 1998.
C. Il 28 gennaio 1998 la
Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 9 settembre 1997 da
__________ volta al rilascio di un permesso di dimora con modifica dello stato
civile per poter lavorare a tempo parziale. Richiamato l'art. 10 LDDS,
l'ingente carico assistenziale prestato in favore della famiglia __________, la
condanna penale pronunciata nei confronti della ricorrente e lo scioglimento
del matrimonio, l'autorità dipartimentale ha ordinato il rimpatrio
dell'insorgente.
D. Con ricorso 13 gennaio
febbraio 1998 __________ ha impugnato la predetta decisione, postulandone
l'annullamento ed il rinnovo del permesso di dimora per sé e per i propri
figli. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, con designazione dell'avv. __________ quale patrocinatore
d'ufficio.
Nell'allegato di replica 20 aprile 1998 la ricorrente ha
sottolineato che dal 1. aprile 1998 la sua famiglia non faceva più capo a prestazioni
assistenziali, avendo iniziato un'attività lucrativa a tempo pieno. In un
successivo scritto essa si è poi impegnata a rifondere il debito contratto
verso lo Stato con versamenti mensili di fr. 300.--.
E. In considerazione di questa
nuova circostanza il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ed ordinato alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione di rilasciare i permessi postulati,
alla condizione che __________ ossequiasse l'impegno assunto e che si
comportasse in modo irreprensibile. Non ritenendo adempiuto il presupposto
dell'indigenza, vista la nuova attività lavorativa della ricorrente, il Governo
ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria. L'Esecutivo
cantonale ha indicato che la decisione era definitiva.
F. Con ricorso 16 giugno 1999
__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando la modifica della risoluzione impugnata nel senso di essere ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Delle motivazioni da essa addotte se
ne dirà, per quanto necessario, nel seguito.
G. Il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato ha chiesto che il gravame sia dichiarato irricevibile. La
Sezione dei permessi e dell'immigrazione ne ha invece postulato la reiezione,
per quanto ricevibile.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Contro decisioni
relative all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto che per
impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3 PAmm; art. 96 cpv. 3 e 158 cpv.
2 CPC; cfr. pure Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 144 ad art. 30). Nella presente fattispecie occorre dunque innanzitutto
esaminare se la decisione governativa fosse impugnabile - per quanto concerne
il merito - davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Soltanto in questo
caso questo tribunale è competente a decidere in merito alle domande formulate
dalla ricorrente.
1.2. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato
è data, soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.3. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.4. Nel caso concreto la legislazione federale non
conferisce all'insorgente alcun diritto al rilascio del permesso richiesto.
1.5. Non esiste inoltre alcun trattato conchiuso tra la
Confederazione svizzera e l'Italia, dal quale scaturisce un diritto al rilascio
o al rinnovo di un permesso di dimora per la ricorrente ed i propri figli. In
particolare non torna applicabile nella presente fattispecie l'Accordo fra la
Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in
Svizzera conchiuso il 10 agosto 1964 a Roma, a torto richiamato dall'insorgente.
L'Accordo concerne unicamente i "lavoratori italiani in Svizzera"
(cfr. art. 1 dell'Accordo), ossia i cittadini italiani che entrano nel nostro
paese per esercitare un'attività lucrativa. L'Accordo non trova invece
applicazione ai cittadini italiani che per altri motivi sono emigrati in Svizzera.
__________ è entrata nel nostro paese per ricongiungersi con
il marito e non per svolgervi un'attività lucrativa. Essa ed i due figli hanno
ottenuto il rilascio di un permesso di dimora solo per poter raggiungere e
risiedere con il capofamiglia (art. 13 Accordo). Tuttavia ora la
situazione è radicalmente mutata: il matrimonio tra i coniugi __________ è
stato sciolto per divorzio e Fabio __________ è stato allontanato dalla
Svizzera ed ormai risiede all'estero. L'insorgente ed i suoi figli non possono
quindi più vantare alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora sulla
base di tale Accordo. A mente della ricorrente l'aver iniziato un'attività
lavorativa a tempo pieno la porrebbe al beneficio della regolamentazione qui in
discussione (cfr. art. 11 cifra 1 dell'Accordo). La tesi non può essere
condivisa, in quanto l'insorgente non può essere considerata "lavoratrice"
ai sensi dell'Accordo per i motivi esposti in precedenza.
1.5. Da quanto esposto, discende che __________ ed i suoi due
figli non hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso richiesto. Non
essendo questo tribunale competente a statuire nel merito della decisione
governativa, ne discende che pure il ricorso relativo alla concessione
dell'assistenza giudiziaria dev'essere dichiarato irricevibile, per carenza di
competenza.
- Considerato che il
Consiglio di Stato aveva giustamente indicato che la sua decisione era
definitiva, si giustifica porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia
e le spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1 segg. dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo
all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera conchiuso il 10 agosto 1964
a Roma; 4 e 10 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 30
cpv. 3 PAmm; art. 96 cpv. 3 e 158 cpv. 2 CPC
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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