AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.17
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00017
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 1999 di
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la decisione 22 dicembre 1998, no. 5938, del Consiglio di
Stato che respinge l'impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione
3 luglio 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, ufficio permessi e
passaporti (UPP) ha ordinato la sospensione dell'autorizzazione a gestire il
ristorante __________ di __________;
viste le risposte:
-
28 gennaio 1999
del Dipartimento delle istituzioni;
-
3 febbraio 1999
del Consiglio di Stato, Bellinzona;
-
15 febbraio 1999
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. La __________ è
proprietaria di uno stabile situato a __________ in via __________. Il
pianterreno è occupato dal ristorante __________. Ai piani superiori si trova
invece la residenza __________, costituita da una ventina di camere che sino a
qualche anno fa erano parte integrante dell’omonimo albergo. __________ è il
gerente dell’esercizio pubblico, mentre il ricorrente __________ è il titolare
della relativa autorizzazione di gestione.
b. Il 20 febbraio 1998 la Polizia cantonale ha effettuato una
vasta operazione intesa ad accertare soggiorni illegali ed attività abusive
delle cosiddette turiste del sesso, ovvero di donne straniere stabilitesi in
Ticino per dedicarsi alla prostituzione. Nell’ambito di questa operazione, che
ha interessato diversi esercizi pubblici del luganese, sono state fermate 19
giovani donne straniere ed un travestito, quasi tutte provenienti dalla
__________, che hanno dichiarato di alloggiare nelle camere della residenza Elite.
Sottoposte a stringente interrogatorio, nove di loro hanno apertamente ammesso
di esercitare la prostituzione. Le altre ed il travestito l’hanno invece negato,
ma non hanno saputo fornire spiegazioni attendibili in merito allo scopo del
loro soggiorno ed alla provenienza dei mezzi con cui provvedevano al loro sostentamento,
in particolare al pagamento dell’elevato canone di locazione (fr. 80.- al
giorno). Tutte sono state espulse dalla Svizzera e colpite da un divieto
d’entrata.
B. Preso atto delle risultanze
dell’inchiesta svolta dalla polizia, l’Ufficio Permessi e Passaporti (UPP) del
Dipartimento delle istituzioni ha contestato al titolare dell’autorizzazione a
gestire il ristorante __________ ed al gerente di aver violato l’obbligo di
tutelare il buon costume negli esercizi pubblici (art. 53 LEsPub) e di aver
disatteso il divieto di destinarli ad attività estranee (12 LEsPub).
Raccolte le osservazioni dell’interessato, il 3 luglio 1998
lo stesso Dipartimento ha ordinato la chiusura del ristorante, a titolo di
sanzione, per un periodo di 10 giorni, per violazione delle succitate norme di
legge.
C. Con giudizio 22 dicembre
1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo le
impugnative contro di esso inoltrate da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il ristorante
fungesse da semplice locale di ricezione di un postribolo. Ne ha quindi dedotto
che l’esercizio pubblico fosse stato destinato ad attività estranee agli scopi
per i quali era stata rilasciata la patente.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla sanzione pronunciata
dal Dipartimento delle istituzioni (UPP).
L’insorgente contesta gli addebiti mossigli, rilevando che la
residenza __________ è nettamente separata dal ristorante __________. Nega che
le ospiti della residenza siano frequentatrici dell’esercizio pubblico.
Sottolinea di aver sempre fornito le prestazioni previste dalla LesPub.
Contesta recisamente che il ristorante sia diventato luogo d’incontro fra
prostitute ed i loro clienti. Le deposizioni rese dalle donne interrogate dalla
polizia non permetterebbero affatto di trarre questa deduzione.
E. All'accoglimento dei ricorsi
si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento delle istituzioni, che
hanno succintamente contestato le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPub. La legittimazione
attiva del ricorrente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è
certa. L’impugnativa, inoltrata entro i termini di legge, è dunque ricevibile
in ordine e può essere decisa sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Si
prescinde dall’assunzione di ulteriori prove, perché non è compito specifico di
questo tribunale sobbarcarsi l’onere degli accertamenti istruttori che le
precedenti istanze hanno omesso di effettuare.
-
Giusta l'art. 68 LEsPub,
l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa, di regola previa
comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi quando:
a) viene meno
anche temporaneamente uno dei requisiti previsti degli art. 11, 12, 14, 26-28;
b) si
contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della LEsPub o del regolamento
d'applicazione (RLesPub);
c) non si
effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio
perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica.
La sanzione deve rispettare il
principio di proporzionalità. Deve quindi risultare adeguatamente commisurata
alla gravità oggettiva dell'infrazione.
Nella gerarchia delle sanzioni
prevista dagli art. 66-70 LEsPub, la sospensione segue la multa (art. 66 LEsPub)
e precede la revoca della patente (art. 69 LEsPub); provvedimento, quest’ ultimo,
che si giustifica segnatamente quando vengono meno i presupposti per il suo
rilascio.
- 3.1. L’art. 53 LEsPub
stabilisce che il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete
e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate
vicinanze.
La norma sancisce indirettamente il divieto di esercitare
attività lesive del buon costume all’interno degli esercizi pubblici. Sono
quindi vietate attività e manifestazioni che offendono il comune senso del
pudore.
La semplice acquisizione di clienti da parte di prostitute
non è per principio considerata un atto contrario al buon costume. Nella misura
in cui non vien fatto capo a pratiche di adescamento che suscitano scandalo,
l’acquisizione di clienti rientra senz’altro nel quadro delle attività
tollerate dal profilo della pubblica morale e del buon costume.
3.2. L'art. 12 LEsPub dispone
dal canto suo che i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per
scopi estranei alla sua attività. Il divieto è volto ad escludere dagli
esercizi pubblici attività collaterali suscettibili di disattendere le finalità
perseguite dalla legge (cfr. art. 1 LEsPub), compromettendone l’ordinata
gestione, incidendo negativamente sulla qualità dei servizi offerti od
arrecando pregiudizio alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico tutelate
dalla legge.
Gli spazi dell’esercizio pubblico, precisa l’art. 42 RLEsPub,
devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti l’attività
dell’esercizio stesso e formare un complesso distinto e separato da eventuali
superfici del medesimo stabile adibite ad altro uso.
3.3. Il ristorante è definito come l'esercizio pubblico nel
quale sono serviti cibi, freddi a qualsiasi ora e caldi almeno negli orari
usuali dei pasti, e bevande (art. 24 RLEsPub).
3.4. L’esercizio occasionale di attività imprenditoriali da
parte di avventori all’interno di un esercizio pubblico non viola di per sé il
divieto sancito dall’art. 12 LEsPub. Un esercizio pubblico, in particolare un
bar, non è in effetti soltanto un luogo destinato al ristoro, ma anche un luogo
d’attesa, di conversazione, di svago e d’incontro fra conoscenti, amici ed
operatori economici, che possono frequentarlo ed intrattenervisi anche al solo
scopo di allacciare rapporti d’affari. In quest’ordine di idee, non si può per
principio ravvisare una violazione dell’art. 12 LesPub già nel semplice fatto
che un esercizio pubblico venga frequentato da singole prostitute in passiva
attesa di clienti.
Il divieto in questione può tuttavia risultare disatteso
quando le attività estranee agli scopi specifici dell’esercizio pubblico esplicate
dai suoi avventori perdono qualsiasi connotazione di occasionalità e
contingenza per assumere, con il concorso attivo o con la tacita connivenza del
gestore, una rilevanza tale da diventarne la funzione principale, relegando
quella relativa al ristoro al rango di attività marginale, subalterna o di
semplice copertura.
Per ravvisare nella frequentazione di un esercizio pubblico
da parte di prostitute gli estremi di una violazione del divieto in esame
occorre comunque dimostrare concretamente che le attività svolte da quest’ultime
all’interno del ritrovo hanno assunto un’importanza tale da fargli perdere la
sua funzione specifica, per conferirgli - con la connivenza del gestore -
quella di luogo destinato a promuovere il mercato del sesso. In questo contesto
non è decisivo il fatto che il meretricio vero e proprio venga consumato
altrove. Già la mera offerta di prestazioni di servizio costituisce in effetti
un’attività commerciale. Ciò vale anche per le prostitute, tanto nel caso in
cui offrano le loro prestazioni sulla pubblica via (DTF 101 la 473 seg.),
quanto nel caso in cui l’offerta di servizi sessuali a pagamento abbia luogo
all’interno di un esercizio pubblico.
- 4.1. Nell’evenienza
concreta, il Dipartimento delle istituzioni addebita in sostanza ai ricorrenti
di aver trasformato il ristorante __________ in un locale di ricezione del
postribolo che si è insediato negli appartamenti della sovrastante residenza
__________.
In sede d’inchiesta di polizia, le locatrici di tali
appartamenti
- quasi tutte giovani colombiane, soggiornanti a __________ sulla scorta di un
semplice visto turistico - hanno in parte ammesso ed in parte negato di
esercitare la prostituzione. Numerosi e convergenti indizi permettono di
ritenere del tutto inveritiere le deposizioni rese da quest’ultime. La loro
provenienza da paesi noti come esportatori di prostitute (paesi sudamericani o
dell’est), la loro giovane età, il canone di locazione insolitamente alto (fr.
80.- al giorno), che pagano anticipatamente per un modesto alloggio, il fatto
che non siano accompagnate da familiari o da amici che provvedano al loro
sostentamento e l’ingente dotazione di preservativi rinvenuta dalla polizia
permettono di ritenere che abbiano preso alloggio nelle camere sovrastanti il
ristorante __________ all’unico scopo di potervi esercitare la prostituzione.
4.2. Questa conclusione non permette tuttavia ancora di affermare
che il ristorante __________ non sia altro che il locale di ricezione del
postribolo insediatosi negli appartamenti situati ai piani superiori.
Dalle deposizioni rese dalle “turiste” interrogate dalla
polizia risulta in effetti soltanto che queste operatrici del sesso alloggiavano
nelle camere della residenza __________. I verbali non forniscono per contro
sufficienti indicazioni in merito alla loro presenza all’interno del ristorante
ed alle attività che vi avrebbero esercitato. Gli atti non permettono nemmeno
di stabilire con sufficiente certezza se le donne interrogate siano state
fermate nelle loro camere o all’interno dell’esercizio pubblico. Nulla è dato
di sapere d’altro canto sul conto di altri avventori presenti nel locale in occasione
dell’intervento della polizia. All’infuori delle ragazze tradotte in polizia e
poi espulse, nessun altro sembra essere stato interrogato: né il gerente, né il
personale di servizio.
Considerata l’ubicazione delle camere, è possibile che le
locatarie approfittino del ritrovo sottostante per acquisire i loro clienti.
Questa circostanza non permette tuttavia ancora di concludere che il ristorante
__________ sia ormai diventato una sorta di anticamera del postribolo
insediatosi nelle camere dell’ex-albero __________, perdendo o facendo in tal
modo passare in secondo piano la sua funzione specifica di luogo di ristoro.
Per sostenere con successo una simile tesi si sarebbe dovuto sottoporre il
ritrovo in esame ad un monitoraggio attento e discreto, volto ad accertare, su
un arco di tempo sufficientemente lungo, i vari aspetti della sua attività, definendo
in particolare l’importanza dell’attività di ristorazione per rapporto alle
attività che le locatarie delle camere sovreastanti vi eserciterebbero. In
particolare, si sarebbe dovuto stabilire se la frequentazione del locale da
parte delle inquiline della residenza __________ va oltre i limiti di una
semplice presenza, occasionale e contingente, per assumere le connotazioni di
una vera e propria attività di acquisizione della clientela, di rilevanza tale
da conferire all’esercizio pubblico la funzione di sala d’aspetto del bordello,
a scapito di quella specifica di stabilimento destinato al ristoro per la quale
è stata rilasciata la patente.
- Ferme queste premesse, non
rientrando nei compiti specifici di questo tribunale quello di emendare le
carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori e non essendo,
d’altro canto, nemmeno dimostrato che all’interno dell’esercizio pubblico vengono
esercitate attività contrarie al buon costume, i ricorsi devono essere accolti.
La sanzione dipartimentale impugnata e la decisione governativa che la conferma
vanno quindi annullate, siccome fondate su accertamenti insufficienti.
Resta ovviamente riservata al Dipartimento delle istituzioni
la facoltà di riassumere il caso e di rendere una nuova decisione previa
assunzione delle prove mancanti.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 21, 52, 58 LEsPub; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 22 dicembre 1998, no.
5938, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 3 luglio 1998 del
Dipartimento delle istituzioni (UPP).
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Lo Stato rifonderà fr.
800.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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