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Numero d'incarto:
52.1999.142
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00142
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 maggio 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
contro
la
decisione 31 marzo 1999, no. 1454, del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile siccome tardiva l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la risoluzione 30 settembre 1997 con cui la Sezione dell'agricoltura ha
autorizzato __________ ad acquistare alcuni fondi agricoli a __________,
__________ e __________;
viste le risposte:
-
21 maggio 1999 del Dipartimento del
territorio, sez. agricoltura, Bellinzona;
-
25 maggio 1999 di __________,
__________;
-
26 maggio 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 30 settembre
1997 la Sezione dell'agricoltura ha autorizzato il resistente __________ ad
acquistare le part. no. ____________________ __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ RF di __________, __________ e __________ RF di __________ e
__________ RF di __________.
L'autorità ha omesso di notificare la decisione al ricorrente
__________, affittuario della part. no. __________ RF di __________.
B. Con istanza 24 dicembre 1997
__________, assistito dall'attuale patrocinatore, ha convenuto in giudizio __________
davanti al Pretore di Mendrisio Nord per contestare la legittimità della disdetta
del contratto d'affitto che gli era stata nel frattempo notificata. In quella
sede ha prodotto copia della decisione 30 settembre 1997 della Sezione
dell'agricoltura, della quale era venuto in possesso in tempi e modi che non
emergono dagli atti.
Il 12 gennaio 1998 lo stesso ricorrente si è poi rivolto alla
Sezione dell'agricoltura per rivendicare un diritto di prelazione sul fondo
succitato. Per tutta risposta, il 6 febbraio 1999 la Sezione dell'agricoltura
gli ha formalmente notificato la decisione 30 settembre 1997 di cui si è detto
sopra.
Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato con ricorso del 10 marzo 1998.
C. Con giudizio 31 marzo 1999
il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa siccome tardiva.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine
di ricorso avesse iniziato a decorrere prima della notifica formale del
provvedimento, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione
impugnata.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza l'insorgente ammette di essere venuto a conoscenza
della decisione prima del 24 dicembre 1997. Ritiene nondimeno che il termine di
ricorso abbia iniziato a decorrere soltanto a partire dal momento in cui la
Sezione dell'agricoltura gliel’ha formalmente notificata, rimediando
all’omissione in cui era incorsa.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente __________,
contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 2 della legge cantonale di
applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale (LALDFR; RL
8.1.3.1).
La legittimazione attiva dell'insorgente è certa nella misura
in cui l'impugnativa ha per oggetto la decisione di autorizzare la vendita
della part. no __________ RF di __________, di cui questi è affittuario (art.
83 cpv. 2 LDFR; RS 211.412.11).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 46 PAmm, il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni
dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione
impugnata.
Da questa norma si deduce chiaramente che il termine di
ricorso inizia a decorrere dall'intimazione del provvedimento oppure, ove
questa faccia difetto, dalla presa di conoscenza dello stesso da parte
dell’insorgente. Ciò significa che la presa di conoscenza del provvedimento
supplisce alla mancata o difettosa notifica (cfr. Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, N 1).
Il principio succitato vale ovviamente anche nel caso in cui
il termine d'impugnazione risulti più lungo o più breve di quello indicato dall'art.
46 PAmm.
- Nell'evenienza concreta, la
Sezione dell'agricoltura ha omesso di notificare al ricorrente la decisione 30
settembre 1997 con cui ha autorizzato il resistente __________ ad acquistare la
part. n. __________ RF di __________, di cui lo stesso insorgente era
affittuario. Nei suoi confronti il termine di ricorso non ha quindi iniziato a
decorrere.
E' comunque certo e pacifico che il resistente ha avuto piena
conoscenza del provvedimento al più tardi il 24 dicembre 1997, data alla quale
l'ha prodotto davanti alla Pretura di Mendrisio Nord in allegato all'istanza di
accertamento della nullità della disdetta del contratto di affitto che gli era
stata notificata dal resistente.
Tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 13 PAmm), il
termine di ricorso di 30 giorni, fissato dall'art. 13 cpv. 3 LALDFR, è quindi
iniziato a decorrere nell'ipotesi più favorevole al ricorrente al più tardi
venerdì 2 gennaio 1998. Di conseguenza il ricorso inoltrato al Consiglio di
Stato il 9 marzo 1999 era chiaramente tardivo.
Il fatto che il 6 febbraio 1999 la Sezione dell'agricoltura
abbia posto rimedio all'omissione in cui era incorsa, notificando al ricorrente
la decisione in oggetto, non ha ovviamente determinato la decorrenza di un
nuovo termine di ricorso.
Invano pretende il ricorrente che il termine abbia iniziato a
decorrere soltanto a partire da quel momento, poiché soltanto attraverso la
notifica della decisione si sarebbe reso conto di essere legittimato ad
impugnarla. La giustificazione non regge. La legittimazione attiva non dipende
dall’intimazione del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorrente era
inoltre patrocinato da un legale che non poteva ignorare questa possibilità.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va quindi
senz'altro respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
700.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al resistente
__________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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