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Numero d'incarto:
52.1999.130
Data decisione, Autorità:
22.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00130
Lugano
22 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1610, del Consiglio di
Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 21 dicembre 1998, rilasciata dal municipio di __________ ad
__________ per la costruzione di tre case d’abitazione in località __________
(part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
12 maggio 1999 del
Consiglio di Stato, __________;
-
31 maggio 1999 di
__________;
-
4 giugno 1999
del municipio di __________;
-
8 giugno 1999
del Dipartimento del territorio, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 31 marzo 1998
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire tre
case d’abitazione, dotate di autorimessa sotterranea e piscina, su un fondo
situato in località __________, a monte di via __________ (part. n. __________
RFD; zona R2b).
Alla domanda si è opposta __________, proprietaria di fondi confinanti,
contestandola dal profilo formale e dal profilo delle altezze, delle distanze,
degli accessi e dell'inserimento estetico nel quadro del paesaggio.
Il 28 luglio 1998 il richiedente ha inoltrato una domanda di
variante, concernente in particolare la casa B, alla quale la vicina qui
ricorrente si è nuovamente opposta.
b) Il 6 novembre 198 il Dipartimento del territorio ha
preavvisato favorevolmente il progetto modificato, ritenendo infondata l'opposizione
in quanto riferita alle distanze dal bosco ed all'aspetto estetico. Il 21
dicembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo a sua volta l’opposizione nella misura in cui concerneva
l’applicazione di norme rimesse al giudizio dell'autorità comunale.
B. Con risoluzione 13 aprile
1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto
dall'opponente contro la licenza, annullandola limitatamente alla piscina e
confermandola per il resto.
Respinte le censure riferite alla sufficienza della domanda
di costruzione, il Governo ha ritenuto che il progetto fosse sostanzialmente
conforme alle norme relative alle altezze, alle distanze dai confini, a quelle
tra edifici e dal bosco, nonché alle prescrizioni sugli accessi. Soltanto la
piscina è stata considerata lesiva della distanza minima di 10 m dal bosco.
C. Contro il predetto giudizio,
la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
riproponendo e sviluppando in questa sede le censure sollevate senza successo
in prima istanza.
La domanda, obietta, sarebbe incompleta. La relazione tecnica
sarebbe carente, il piano dell’autorimessa sotterranea lacunoso. Non sarebbero
indicate le distanze tra edifici. L’altezza sarebbe riferita al terreno
naturale, invece che a quello sistemato.
L’altezza degli edifici, prosegue, supererebbe quella massima
prescritta dalle NAPR (m 7.5). Disattesa sarebbe anche la distanza di 10 m dal
bosco per rapporto alle case A e B, mentre la casa C non rispetterebbe la
distanza di 4 m dal confine con la part. n. __________ RFD. La strada d’accesso
e l’autorimessa invaderebbero dal canto loro la linea di arretramento fissata
lungo via __________. La pendenza ed i raggi di curvatura dell’accesso
all’autorimessa sarebbero inoltre inferiori ai minimi prescritti.
Le costruzioni, conclude l’insorgente, sarebbero anche deturpanti.
D. All’accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non
formulano particolari osservazioni.
Alla stessa conclusione perviene il resistente __________, contestando
partitamente le tesi dell’insorgente con argomenti che verranno discussi nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccata dalla licenza
impugnata, è certa. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti. La
situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione
annessa alla domanda di costruzione. Il sopralluogo chiesto dall’insorgente non
appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio. L’audizione personale della ricorrente, da
essa sollecitata, è del tutto superflua. La procedura di ricorso è scritta.
- 2.1. Giusta l’art. 11 RLE,
i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l’estensione delle opere oggetto della domanda di
costruzione.
Essi devono permettere all’autorità e ad eventuali opponenti
di formarsi un’idea precisa dei limiti dell’intervento previsto e delle
ripercussioni che ne deriveranno (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 N.
732). Il contenuto della domanda e dei progetti è dettagliatamente prescritto
dagli art. 8 seg. RLE.
2.2. In concreto, l’insorgente ripropone del tutto invariate,
davanti a questo tribunale, le eccezioni di incompletezza della domanda di
costruzione, che aveva sollevato senza successo in prima istanza. La loro
inconsistenza è già stata rilevata dal Consiglio di Stato con ampia e
convincente argomentazione, dalla quale non v’è motivo di scostarsi. La
ricorrente omette peraltro di confrontarsi con essa o di indicare almeno su
quali altri aspetti dell’intervento edilizio vorrebbe essere meglio ragguagliata.
La relazione tecnica è dettagliata ed esaustiva. I materiali
previsti vi sono indicati (sottostruttura in cemento armato, muratura in
mattoni silico-calcare e terracotta, facciate isolate e intonacate, tetto in
tegole, serramenti in legno). Il piano dell’autorimessa (n. 165/9) è chiaro e
preciso. Le dimensioni dell’accesso, le quote, i raggi di curvatura e le
distanze dalla strada antistante sono chiaramente deducibili. La planimetria
annessa specifica le distanze tra gli edifici, dal limite del bosco accertato
con risoluzione del Consiglio di Stato e dai confini verso le part. n.
__________ e __________ RFD. Più che sufficienti sono pure le indicazioni altimetriche
fornite dai piani in sezione allestiti dal geometra.
Prive di fondamento sono quindi le contestazioni che
l’insorgente ripropone con riferimento alla completezza della domanda di
costruzione.
- 3.1. L’altezza di un
edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore
del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 LE). L’altezza dei terrapieni
di sistemazione va aggiunta a quella dell’edificio sovrastante nella misura in
cui supera l’altezza di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di m 3.00
dalla facciata (art. 41 LE).
L’altezza deve di principio essere rispettata in ogni punto
della costruzione. Modici superamenti dell’altezza massima, riscontrabili su
fronti limitati, possono tuttavia essere tollerati ove siano causati dall’irregolarità
del terreno (Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE, N. 1228).
Per la zona R2b l’art. 40 NAPR di __________ fissa l’altezza
massima a m 7.50.
3.2. Stando alle sezioni quotate allestite dal geometra, le
facciate rivolte verso S presentano in concreto le seguenti altezze:
·
3.2.1. casa A:
Sul versante W (sezione S1), il piede della facciata è posto alla quota di m
403.10, con formazione di un terrapieno che alla distanza di 3.00 m dalla facciata
è alto m 1.70 rispetto al terreno naturale. Stante che il filo di gronda si
situa alla quota di m 410.58, su questo lato, l’altezza dell’edificio è quindi
di m 7.68, pari all’altezza fuori terra di m 7.48, sommata all’altezza del
terrapieno (m 0.20), nella misura in cui oltrepassa il limite di m 1.50 sancito
dall’art. 41 LE. L’eccedenza di m 0.18 dell’altezza massima consentita
dall’art. 40 NAPR (m 7.50) si attenua comunque rapidamente, sino a scomparire
già dopo un paio di metri, poiché in direzione E il fondo sale con una pendenza
che si aggira attorno al 10% (cfr. sezione BB edificio A, piano 165/5).
Sul versante E (sezione S2), il piede della facciata è posto alla quota di m
404.10, ricavata mediante escavazione del terreno. L’altezza dell’edificio, misurata
per rapporto al filo di gronda (m 410.58), è quindi di m 6.58.
·
3.2.2. casa B:
Sul versante W (sezione S3), il piede della facciata si situa alla quota di m
398.61. Il filo di gronda è posto alla quota di m 403.05. L’altezza
dell’edificio è quindi di m 4.44. Le modiche sistemazioni del terreno previste
a valle non entrano in considerazione, poiché il piede della facciata appoggia
sul terreno naturale.
Sul versante E (sezione S4), l’edificio è invece alto al massimo m 6.60, pari
alla differenza tra la quota del terreno sistemato mediante escavazione del pendio
(> m 395.70) e quella del filo di
gronda (m 402.30).
·
3.2.3. casa C:
Sul versante W (sezione S5), il
piede della facciata si situa alla quota di m 403.30. Il filo di gronda è posto
alla quota di m 410.57. L’altezza dell’edificio è quindi pari a m 7.27. Anche
in questo caso, le piccole sistemazioni del terreno previste a valle non
incidono sulla misurazione dell’altezza, poiché la facciata appoggia
direttamente sul terreno naturale.
Sul versante E (sezione S5), il piede della facciata si situa alla quota di m
402.00, ottenuta mediante formazione di un terrapieno, che alla distanza di m
3.00 verso valle è alto m 1.70 dal terreno naturale. Correndo il filo di gronda
alla quota di m 409.30, l’altezza dell’edificio è quindi esattamente di m 7.50,
pari all’altezza della facciata fuori terra (m 7.30), alla quale deve essere
aggiunta l’altezza del terrapieno, nella misura (m 0.20) in cui eccede il
limite di m 1.50 sancito dall’art. 41 LE.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le eccezioni
sollevate dall’insorgente con riferimento all’altezza possono essere accolte
soltanto nella misura in cui sono riferite al sorpasso dell’altezza massima,
riscontrato in corrispondenza dell’angolo SW della casa A. La differenza di 10
cm, rilevata dal Consiglio di Stato sulla facciata E della casa C, non
sussiste. Anche se poco rilevante, il sorpasso non si giustifica, poiché
dipende da scelte progettuali e non dall’irregolarità del terreno, che verrebbe
sistemato mediante formazione di un terrapieno sia a monte, sia a valle
dell’edificio. Trattandosi di una difformità facilmente emendabile, la licenza
può senz’altro essere confermata alla condizione che le quote della casa A vengano
abbassate di m 0.18 (quote: angolo SW: m 402.92; angolo SE: m 403.92).
- Palesemente infondate, per
non dire temerarie, sono le censure che la ricorrente ripropone in questa sede
in relazione alla distanza dal bosco. Le planimetrie agli atti dimostrano chiaramente
che le case A e B rispettano la distanza di m 10.00 dal bosco prescritta dall’art.
6 cpv. 2 LCFo; limite che il Consiglio di Stato ha formalmente accertato e che
l’insorgente non contesta.
Di transenna, va unicamente rilevato che le distanze devono essere
misurate a partire dal limite risultante dall’accertamento forestale e non
dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni come
prescritto dall’art. 19 NAPR. L’entrata in vigore della nuova legislazione
forestale ha determinato l’inapplicabilità di questo criterio di misurazione,
in quanto contrario al prevalente diritto di rango superiore.
- 5.1. Secondo l’art. 12 NAPR
di Minusio, la distanza dal confine verso un fondo adiacente è stabilita in
funzione dell’altezza delle facciate. Per edifici alti sino a m 4.50 è
prescritta una distanza di m 3.00. La distanza è invece di m 4.00 per edifici
di altezza compresa tra m 4.50 e 7.50.
5.2. Stando alle sezioni quotate allestite dal geometra, le
costruzioni sono previste alle seguenti distanze dal confine.
·
5.2.1. casa A:
dista almeno m 3.73 dal confine verso la part. n. __________ RFD, situata a
monte. La facciata prospiciente a questo confine è alta m 4.01 (angolo W),
rispettivamente m 3.23 (angolo E) dal terreno sistemato. La distanza di m 3.00
dal confine, prescritta dall’art. 12 NAPR per edifici alti sino a m 4.50, è
quindi ampiamente rispettata.
·
5.2.2. casa B:
l’angolo SE si situa ad oltre 6.00 m dal confine verso la part. n.
__________ RFD. L’altezza dell’edificio in questo punto è inferiore a m 7.50.
La distanza dal confine rientra pertanto ampiamente nei limiti della norma
succitata.
·
5.2.3. casa C:
è posta ad almeno 4.00 m dal fondo della ricorrente (part. n. __________
RFD). La facciata prospiciente è alta m 2.53 (angolo W), rispettivamente m 2.34
(angolo E) dal terreno sistemato.
L’angolo SE si situa invece a m 4.41 dal confine verso la part. n. __________
RFD. In questo punto, la costruzione è alta m 7.50. Anche quest’edificio
rispetta quindi le distanze dal confine prescritte dall’art. 12 NAPR.
- 6.1. Giusta l’art. 13 NAPR,
la distanza tra edifici deve essere pari alla somma delle distanze richieste
per ogni edificio dal confine (cifra 1). Ciò vale anche per edifici situati
sullo stesso fondo (cifra 2).
6.2. In concreto, la casa A dista m 8.18 dalla casa B e m
8.00 dalla casa C. Quest’ultima dista a sua volta m 8.14 dalla casa B.
L’altezza delle facciate è inferiore a m 7.50.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione a
questo parametro edilizio vanno quindi senz’altro respinte.
- L’angolo SW della casa B si
colloca a m 6.13 da via __________, strada di servizio, lungo la quale corre
una linea di arretramento di m 4.00. L’autorimessa sotterranea è invece posta a
m 5.50 dal ciglio della strada.
Contrariamente a quanto pretende l’insorgente la costruzione
rispetta l’arretramento prescritto.
- 8.1. Giusta l’art. 66 NAPR,
la formazione di accessi è autorizzata se compatibile con la destinazione della
strada e con la sicurezza del traffico. Di regola, l’accesso diretto è permesso
solo su strade di raccolta e di servizio. Cancelli o catene di delimitazione
devono essere arretrati di almeno 5.00 m dal campo stradale o dal marciapiede
(lett. a). Gli accessi che servono 5 o più posteggi o autorimesse devono avere
una pendenza massima del 5% per le strade di raccolta e di servizio (lett. b).
Tutti gli accessi dovranno essere raccordati con il campo stradale con un
raggio minimo di 3.00 m per le strade di servizio (lett. c).
L’art. 16 cifra 5 NAPR stabilisce invece che le autorimesse
aventi l’ingresso prospiciente a piazze, strade cantonali o comunali devono
rispettare una distanza di almeno m 5.50 verso il ciglio della strada.
8.2. In concreto, l’autorimessa in contestazione rispetta
pienamente i parametri suindicati. L’ingresso è posto a m 5.50 dal ciglio della
strada, è raccordato ad essa con un raggio di curvatura di almeno 3.00 m ed ha
una pendenza dell’1-2% al massimo.
Pur situandosi dopo una curva non può essere considerato pericoloso.
La via __________ è infatti una semplice strada di servizio a fondo cieco, che
viene percorsa da un ridotto numero di veicoli. Considerando l’accesso
compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico,
il municipio non ha affatto esercitato in modo scorretto il potere
discrezionale attribuitogli dall’art. 66 NAPR.
Anche su questo punto, la decisione impugnata resiste alle inconsistenti
critiche dell’insorgente.
- Non meglio fondate, per non
dire azzardate, appaiono infine le generiche contestazioni che la ricorrente
ripropone in questa sede a proposito dell’estetica delle costruzioni.
Su questo punto è sufficiente rinviare alle considerazioni
svolte dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato. Basta del resto un
semplice sguardo ai progetti agli atti per rendersi conto di come le tre case,
di buona fattura, non possano arrecare offesa alcuna al quadro del paesaggio.
- In esito alle considerazioni
sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la
decisione governativa impugnata e confermando la licenza alla condizione che le
quote della casa A vengano abbassate di m 0.18 ai sensi del considerando 3 in
fine.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 12, 13, 16, 40,
66 NAPR di __________;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ di conseguenza:
1.1. la decisione 13 aprile 1999 del
Consiglio di Stato (n. 1610) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 21 dicembre
1998, rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per l’edificazione
della part. n. __________ RFD, è confermata alla condizione che le quote della
casa A vengano abbassate di m 0.18.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1’200.- sono a carico della ricorrente nella misura di fr.
1’000.- e del resistente per il resto.
-
La ricorrente rifonderà fr.
1’500.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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