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52.1999.117 ΓÇó Standing to challenge consortium procurement decision
52.1999.117Other CourtJun 21, 1999Inadmissible
The Ticino Administrative Court held that a private appellant, acting as a member of a consortium delegation, lacked standing to challenge a consortium’s procurement award for office furniture. In consortium matters, appeal rights under communal law are available only to a person showing a legitimate interest; the communal actio popularis does not apply. Since the appellant was not personally affected beyond the general public, the court refused to enter into the merits and declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.
Art. 38 LCCom; art. 208 cpv. 1, 209 LOC; standing to challenge decisions of municipal consortia; the actio popularis of art. 209 let. a LOC is inapplicable to consortium decisions. Municipal consortia are public-law corporations with legal personality whose members are only the municipalities; a private citizen of a member municipality is not a member of the consortium and may appeal only if he proves a legitimate interest under art. 209 let. b LOC. Mere interest in lawful application of the law, shared with the general public, is insufficient to confer standing (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.117
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00117
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 1999 di
__________,
contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1648, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 gennaio 1999 con cui il Consorzio servizio autolettiga __________ ha deliberato alla ditta __________ la fornitura dell'arredamento d'ufficio del nuovo centro di pronto intervento;
viste le risposte:
12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
15 maggio 1999 della __________;
10 giugno 1999 del servizio Ambulanza __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 20 gennaio 1999 la delegazione del Consorzio servizio autolettiga __________ (__________) ha deliberato alla ditta __________, la fornitura dei mobili occorrenti per arredare la nuova sede del servizio presso il centro di pronto intervento a __________;
che contro questa decisione, adottata a maggioranza, __________, membro della delegazione consortile, è insorto davanti al Consiglio di Stato per chiederne l'annullamento;
che con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, respingendo nel merito le censure sollevate dall’insorgente contro la delibera in questione;
che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa decisione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il __________ e la ditta aggiudicataria senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 38 LCCom e 208 cpv. 1 LOC;
che ad __________, insorgente in difesa di interessi generali nella sua qualità di membro della delegazione, va invece negata la legittimazione attiva;
che l'art. 209 LOC riconosce la legittimazione a ricorrere al cittadino del comune (lett. a) e a chi dimostra un interesse legittimo (lett. b);
che in materia di consorzi di comuni la potestà ricorsuale può essere riconosciuta solo a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;
che in effetti i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom), con personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom);
che, di conseguenza, deve essere negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte, cioè non è membro, del consorzio (nello stesso senso: Spartaco Chiesa, Il Consorziamento dei comuni nel Cantone Ticino, 1975, pag. 115 seg.);
che la cosiddetta actio popularis è data solo contro decisioni rese da organi comunali (cfr. Rampini, Interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, RDAT 1978, pag. 204 seg. cifra 2; inoltre Scolari, Commentario della legge edilizia, ad art. 43 N. 9);
che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, non essendovi analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) per rapporto al suo comune di domicilio e quello dello stesso cittadino per rapporto ad un consorzio di cui tale comune è membro (STA 20.9.93 in re __________);
che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato di essere portatore di un interesse legittimo; in effetti, non è toccato dalle decisioni impugnate più di qualsiasi altro cittadino o della collettività;
che lo scopo del suo ricorso è solo quello di far rispettare l'applicazione delle leggi: fine principale di chi ricorre in virtù dell’ actio popularis;
che il fatto che il Consiglio di Stato sia a torto entrato nel merito dell’impugnativa non porta a diversa conclusione;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 1, 9, 38 LCCom, 11, 208, 209 LOC, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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