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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.99
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00099
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 aprile 1998 di
contro
la
decisione 18 marzo 1998, no. 1172, del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione 31 agosto 1997 con cui l'assemblea parrocchiale di __________
stabilisce di versare al ricorrente l'importo di fr. 6'283.50;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel 1991 il Comune di
__________ ha dato avvio ad alcuni lavori di sistemazione del cimitero comunale
in collaborazione con la parrocchia;
che il municipio di __________ ha deliberato le opere di
sanitario e lattoniere alla __________, che le ha subappaltate al sindaco
__________, qui ricorrente;
che in seguito al fallimento della __________, __________ non
ha potuto incassare la fattura emessa per le sue prestazioni (fr. 9'443.36);
che il 18 maggio 1995 __________ ha pertanto inviato alla parrocchia
una fattura di ugual importo;
che la parrocchia si è rifiutata di pagarla, asserendo che
debitore era il comune, committente della maggior parte dei lavori;
che del contenzioso è stata investita la Sezione enti locali
(SEL);
che nell'ambito di una riunione tenutasi alla presenza di
rappresentanti della SEL, della Curia vescovile, del municipio e del consiglio
parrocchiale venne stabilito che la perdita subita dal ricorrente nel
fallimento della __________ sarebbe stata coperta nella misura di fr. 3'159.85
dalla parrocchia e di fr. 6'283.50 dal comune;
che __________ ha quindi inviato una nuova fattura di fr.
6'283.50 al comune ed un'altra di fr. 3'159.85 alla parrocchia;
che il 31 agosto 1997 si è tenuta l'assemblea parrocchiale,
convocata per deliberare fra l'altro anche sulla "liquidazione della
fattura __________ inerente al lavoro eseguito";
che dopo aver risolto con undici voti favorevoli, uno
contrario () ed un astenuto () di pagare la fattura di fr.
3'159.85, sentite le spiegazioni del ricorrente, l'assemblea ha deciso di
pagargli anche la differenza che, stando a quanto convenuto, avrebbe invece
dovuto essere assunta dal comune;
che su segnalazione di __________ il Consiglio di Stato è
intervenuto quale autorità di vigilanza sulle parrocchie, annullando con
giudizio 18 marzo 1998 la decisione assembleare di versare a __________ anche
l'importo di fr. 6'283.50;
che in sostanza il Governo ha ritenuto che la deliberazione assembleare
fosse stata viziata dalla partecipazione del ricorrente __________ alla
discussione e dalla mancanza di un corrispondente messaggio del consiglio
parrocchiale;
che contro il predetto giudizio governativo __________ si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullata l'intera assemblea per vizio di forma, subordinatamente che la
decisione impugnata venga modificata tenendo conto delle sue allegazioni;
che l'insorgente eccepisce la fedefacenza del verbale dell'assemblea,
sostenendo in particolare di essersi limitato a rispondere alle domande che gli
venivano poste;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal denunciante
__________ (vicesindaco) che contesta partitamente le tesi dell'insorgente,
mentre il presidente del consiglio parrocchiale si astiene da una presa di
posizione formale;
considerato, in
diritto
che nella misura in cui
postula il ripristino della decisione assembleare annullata, il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 28 LLCC e 207 LOC;
che l'impugnativa è invece irricevibile nella misura in cui
sollecita l'annullamento dell'assemblea e delle relative deliberazioni: oggetto
dell'intervento del Consiglio di Stato in veste d'autorità di vigilanza sulle
parrocchie è unicamente la decisione con cui l'assemblea parrocchiale ha disposto
il versamento della somma di fr. 6'283.50 a favore del ricorrente;
che giusta l'art. 19 RLLCC "se la votazione verte sopra
oggetti a riguardo dei quali un cittadino trovisi personalmente interessato,
esso non potrà partecipare alla votazione";
che secondo l'art. 32 LOC, applicabile all'assemblea parrocchiale
in virtù del rinvio di cui all'art. 20 § LLCC, "il cittadino il cui
interesse personale è in collisione con quello del comune nell'oggetto posto in
deliberazione non può prendere parte nè alla discussione, nè al voto";
che, in concreto, è evidente che l'interesse del ricorrente
non collima con quello della parrocchia;
che il ricorrente non nega affatto di aver preso parte alla
discussione sull'oggetto;
che il grado di partecipazione è irrilevante: anche una
partecipazione passiva alla discussione che precede il voto inficia la deliberazione
che ne scaturisce;
che la mera presenza dell’interessato può in effetti
condizionare la libertà di discussione e di voto dei partecipanti;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata,
immune da violazioni del diritto va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 20, 28, LLCC; 32, 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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