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Numero d'incarto:
52.1998.80
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00080
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 marzo 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 11 marzo 1997, no. 967, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 gennaio
1998 con cui il municipio di __________ gli ha imposto il versamento di un
contributo sostitutivo per posteggi mancanti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente è
proprietario del ristorante "__________" situato a __________ in
località __________ (part. no. __________ RFD);
che l'esercizio è stato oggetto di importanti interventi di
trasformazione, che hanno determinato un sostanziale aumento della ricettività;
che constatata l'impossibilità di dotare il ritrovo dei
posteggi prescritti dalle NAPR, il 28 marzo 1997 il municipio di __________ ha
imposto il versamento di un contributo sostitutivo per 33 posteggi mancanti;
che con decisione 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, riducendo tuttavia a 30 il numero di posteggi
mancanti;
che con sentenza 10 novembre 1997 il Tribunale cantonale
amministrativo ha respinto l'impugnativa presentata da __________ contro la
predetta risoluzione governativa;
che con decisione 13 gennaio 1998 il municipio di __________
ha quantificato il contributo in fr. 69'000.-- in applicazione dell'art. 3
cifra 1 lett. c del regolamento per il prelievo di contributi sostitutivi per
posteggi, che fissa in fr. 2'300.-- il contributo imponibile per un singolo
posteggio fuori della zona edificabile;
che con decisione 11 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha confermato
la predetta decisione respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da
__________;
che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che il numero di
posteggi fissato dal municipio e confermato dalle istanze di ricorso non
potesse essere rimesso in discussione;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento del contributo richiestogli;
che il ricorrente ripropone in questa sede le censure con cui
aveva tentato invano di rimettere in discussione il numero di posteggi
determinante ai fini del calcolo del contributo sostitutivo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm);
che le prove chieste dal ricorrente (sopralluogo, richiamo
atti relativi ai posteggi degli altri esercizi pubblici della zona) non appaiono
atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio;
che, in effetti, il numero di 30 posteggi stabilito in modo
vincolante dal Consiglio di Stato con decisione 23 settembre 1997 confermata da
questo Tribunale con giudizio del 10 novembre seguente, cresciuto in giudicato,
non può essere rimesso in discussione mediante censure volte a dimostrare che è
stato calcolato in modo errato, che discrimina il ricorrente rispetto ad altri
esercenti o che non tiene debitamente contro delle numerose, non meglio
precisate alternative di parcheggio che esisterebbero nella zona;
che rimettere in discussione il numero di posteggi stabilito
significherebbe calpestare in modo inammissibile i principi della sicurezza del
diritto e della forza di cosa giudicata;
che la quantificazione del contributo, operata dal municipio
in base ai valori indicati dall'art. 3 del regolamento citato in narrativa, non
presta il fianco a critiche di sorta;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente privo di
fondamento, anzi temerario, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 21 LE; 3 Regolamento contributi sostitutivi per posteggi di
__________, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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