AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.77
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00077
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 marzo 1998 di
__________,
patrocinato
dallo studio legale __________
contro
la
risoluzione 4 marzo 1998 (n. 837) del Consiglio di Stato, che ha respinto il
ricorso dell'insorgente contro la decisione 17 dicembre 1997 con cui il
municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 300.– per violazione
formale della legge edilizia;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ è proprietario
di una casa d’abitazione situata nel nucleo di __________ (part. n. __________
RFD).
Il 3 ottobre 1997 è stato constatato, nel corso di un
sopralluogo alla presenza di un municipale, del tecnico comunale e del proprietario,
che lo stesso stava costruendo senza licenza edilizia una tettoia di cm 30 x
140 sopra la porta della cantina che si apre sull’antistante passo pubblico
pedonale (vicolo __________).
b) Il 7 ottobre 1997 il
municipio di __________ ha intimato a __________ un rapporto contravvenzione
per i fatti citati, nonché un ordine di sospensione dei lavori, fissandogli un
termine per chiedere sotto forma di notifica l'autorizzazione mancante. Il
ricorrente non ha presentato osservazioni al rapporto di contravvenzione. Nè si
è attenuto all’ordine di sospensione dei lavori. Nel corso di un ulteriore
sopralluogo in contraddittorio svoltosi il 15 ottobre seguente, è stato
rilevato che i lavori erano stati portati a termine.
In quell’occasione il ricorrente ha comunque sostenuto che
non si trattava di una nuova costruzione, bensì di riparazione di una tettoia
già esistente da tempo e che la licenza di costruzione non doveva pertanto
essere richiesta. Il 31 di quel mese __________ ha nondimeno presentato una
notifica in sanatoria dei lavori di "rifacimento" della tettoia. Il
16 dicembre 1997 l'autorità comunale gli ha rilasciato la licenza edilizia,
respingendo l'opposizione presentata da un cittadino non confinante.
c) Con decreto del 17 dicembre 1997 il municipio ha inflitto
a __________ una multa di fr. 300.– per aver costruito una tettoia sporgente su
suolo pubblico sopra la porta d'accesso alla cantina della sua abitazione senza
aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione.
B. a) __________ ha impugnato
tale decisione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di
annullarla. In quella sede l'insorgente ha sostenuto che i lavori in narrativa
fossero da qualificare quali semplici lavori di manutenzione e dunque esenti dall'obbligo
della licenza edilizia.
b) Con risoluzione 4 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso. Il Governo ha considerato che i lavori in oggetto necessitavano
della licenza edilizia da rilasciarsi secondo la procedura di semplice
notifica, dal momento che prima della tettoia vi era soltanto un canale di
gronda.
C. Con impugnativa 24 marzo
1998 __________ si aggrava contro il menzionato giudicato governativo,
chiedendo che venga annullato assieme alla multa. Il ricorrente ribadisce ed
amplia le censure sollevate senza successo in prima istanza.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno domandato
la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE
le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti
edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.–
se è stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.– se è stata omessa
una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa
sino a fr. 10'000.– negli altri casi. Se l'autore è recidivo, ha agito
intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi
massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità
dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE).
-
Giusta l’art. 1 cpv. 3
lett. b LE, la licenza edilizia non è necessaria per i lavori di manutenzione,
ossia quelli intesi a conservare lo stato e l’uso delle costruzioni esistenti,
che non modificano in modo apprezzabile nè l’aspetto esterno dell’opera, nè la
sua destinazione (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b RLE; Scolari, Commentario, II ed.,
N. 658 ad art. 1 LE).
I lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica
sostanziale dell’aspetto esterno o della destinazione e la sostituzione dei
tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura
costituiscono invece interventi soggetti all’obbligo del permesso, che
all’interno delle zone edificabili può essere rilasciato secondo la procedura
della notifica (art. 6 cpv. 1 cifra 1 e 2 RLE).
- Nel caso in rassegna, il
ricorrente ribadisce di non aver posato una nuova tettoia, ma di essersi
limitato a riparare una tettoia preesistente. Si tratterebbe quindi di un
intervento di semplice manutenzione esente da permesso.
La preesistenza del manufatto in contestazione è tuttavia del
tutto indimostrata. Dagli atti risulta anzi che sino al 1984 sopra la porta della
cantina non v’era alcun tetto, ma soltanto un pezzo di canale di gronda fissato
direttamente al muro. Il ricorrente asserisce che negli anni successivi al 1984
la sua casa è stata oggetto di importanti interventi di trasformazione. Non
fornisce tuttavia alcun elemento utile a provare che nell’ambito di questi lavori
fosse stato posato anche un tettuccio sopra la porta della cantina. Nè può
essere dedotto in altro modo dagli atti che questo manufatto esistesse comunque
già prima dell’autunno del 1997.
Le fotografie prodotte dal municipio dimostrano al contrario
che all’inizio di ottobre 1997 sono stati fissati nel muro sopra la porta della
cantina tre travetti sopra i quali è stata posata l’impalcatura destinata a
sostenere le tegole di copertura del tettuccio. La struttura di sostegno del
tettuccio non era preesistente, ma è stata interamente realizzata in
quell’epoca. Lo si deduce chiaramente dalle macchie di cemento fresco e dal
fatto che la lampada sopra la porta ha dovuto essere spostata per far posto al
travetto centrale.
Di fronte a questi incontestabili riscontri processuali, del
tutto prive di fondamento appaiono gli argomenti addotti dal ricorrente per
dimostrare che si è trattato di un semplice intervento di manutenzione di
un’opera edilizia preesistente. A torto rimprovera in particolare il ricorrente
al municipio di non aver provato che sopra la porta della cantina non è mai
esistita una tettoia. Per giustificare la sanzione irrogata, il municipio
doveva soltanto dimostrare che il ricorrente aveva effettivamente realizzato il
manufatto senza permesso. Fatto, questo, che l'autorità comunale ha compiutamente
provato. Spettava semmai al ricorrente dimostrare il contrario, smentendo la
concludenza delle tavole processuali.
Stando così le cose, l’infrazione addebitata al ricorrente
risulta perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi. La posa del tettuccio
in contestazione non è configurabile come un intervento di riparazione o di
manutenzione esente da permesso giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. b RLE, ma come un
intervento costruttivo soggetto all’obbligo del permesso secondo l’art. 6 cpv.
1 e 2 RLE.
Realizzandolo senza la necessaria autorizzazione,
l’insorgente ha quindi infranto la legge.
Ne discende che la multa inflitta al ricorrente,
adeguatamente commisurata alla gravità dell’infrazione e convenientemente
ragguagliata al grado di colpa del trasgressore, non nuovo a comportamenti di
questo genere, deve essere confermata.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va senz’altro respinto. La tassa di giudizio e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 3, 11, 12, 13, 21, 45, 46, 52 LE, 3, 6 RLE, 148 LOC; 18, 28, 31,
43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, per complessivi fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Versione TR
- 3.1. Nel caso in rassegna,
il ricorrente ha creato una tettoia di dimensioni 140x30 cm sopra la porta
della cantina soggetta a licenza edilizia (art. 1 LE). A ragione il municipio
ha quindi promosso la procedura in sanatoria del manufatto, fissando all'insorgente
un termine per inoltrare una domanda di licenza edilizia seguendo la procedura
semplificata della notifica: procedura che ritorna applicabile per i lavori di
secondaria importanza (art. 11 a 13 LE; 6 RLE) come quelli in rassegna.
Infatti, da come dimostrato dal municipio con la documentazione fotografica
(doc. H), al posto della tettoia esisteva in precedenza uno sterile canale di
gronda che, oltre a essere stato posato in modo rudimentale nel muro di
sostegno, non poteva sicuramente essere qualificato come tettoia. Invano
pertanto il ricorrente sostiene di essersi limitato a semplici lavori di
manutenzione esenti dall'obbligo del permesso di costruzione. Difatti non si ha
a che fare in concreto con lavori che non modificano né l'aspetto esterno né la
destinazione degli edifici e degli impianti (art. 1 cpv. 3 lett. b LE; 3 cpv. 1
lett. b RLE). L'argomentazione secondo cui la fotografia risale al 1984 e che
in seguito l'abitazione avrebbe subito radicali trasformazioni non può essergli
di soccorso, visti gli accertamenti esperiti dall'autorità comunale a sostegno
della propria decisione. Del resto, la documentazione prodotta dal ricorrente
non indica nemmeno la precedente esistenza di una tettoia. Ma vi è di più.
L'insorgente, oltre a non presentare osservazioni al rapporto di
contravvenzione intimatogli, ha pure dato rilevanza alla procedura della
notifica nella sua domanda in sanatoria dei lavori del 31 ottobre 1997 (doc.
E). Nell'istanza il legale del ricorrente, ha infatti indicato che "con
riferimento al verbale di sopralluogo 15 ottobre 1997, vi notifico con la
presente, ai sensi degli artt. 11 ss LE, il rifacimento da parte del Signor
__________ della piccola tettoia posta sopra l'accesso alla cantina di sua
proprietà. Vista la secondaria importanza dei lavori eseguiti, che consistono
in buona sostanza nella sostituzione di un manufatto già esistente, la
procedura della notifica è giustificata". Priva di consistenza, e poco
credibile, è infine la tesi del ricorrente secondo cui egli si sarebbe
dichiarato disposto a presentare l'istanza del 31 ottobre allo scopo di non
promuovere una nuova procedura contenziosa: prova ne è la presente vertenza.
Da tali risultanze ne consegue che l'avvio della procedura di
approvazione in sanatoria del manufatto appare pertanto legittimo e
proporzionato.
3.2. Ferma questa premessa la decisione del municipio di promuovere
un procedimento di contravvenzione nei confronti del ricorrente e di
infliggergli successivamente una multa appare corretto. Egli ha infatti
realizzato la tettoia senza preventivamente disporre della necessaria licenza
edilizia (art. 1 cpv. 1 LE). Donde una violazione della legge edilizia.
3.3. Il municipio di __________ ha inflitto all'insorgente
un'ammenda di fr. 300.–. L'ammontare, che non viene nemmeno esplicitamente
contestato dal ricorrente, è adeguato alla fattispecie. Il manufatto è stato
del resto costruito nel nucleo dove vigono norme più restrittive in materia
edilizia. Inoltre l'insorgente, recidivo, ha costruito il manufatto - ancorché
di portata limitata - non disponendo della licenza edilizia e non dando nemmeno
seguito all'ordine di sospensione dei lavori impostogli.
Quando deve verificare l'importo di una multa inflitta in
applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo dispone, contrariamente
alla regola generale relativa al controllo dell'esercizio del potere
d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere cognitivo, trattandosi di un
procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite
18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re E. C. e
P.W., consid. 3.3.).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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