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Numero d'incarto:
52.1998.76
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00076
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 marzo 1998 di
contro
la
decisione 4 marzo 1998, no. 842, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 settembre
1997 con cui il municipio di __________ ha confermato l'ordine di sospendere
i lavori di riattazione di una stalla e di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria;
viste le risposte:
-
8 aprile 1998 del Consiglio di
Stato;
-
8 aprile 1998 del municipio di
__________;
-
16 aprile 1998 del Dipartimento del
territorio, servizio generali;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2 settembre 1997 il
ricorrente __________ ha notificato al Municipio di __________, del quale è
membro, l'intenzione di riattare una stalla situata fuori della zona
edificabile (part. no. __________ RFD);
che il 4 settembre 1997 il municipio ha constatato che il
ricorrente aveva demolito il tetto e stava rifacendo in larga misura i muri
perimetrali, sostituendo nel contempo il vecchio pavimento con una soletta
prefabbricata;
che il 9 settembre 1997 il municipio ha pertanto ordinato a
__________ di sospendere i lavori e di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria, necessaria - a suo avviso - in considerazione della portata
dell'intervento;
che il 15 settembre 1997 il ricorrente ha chiesto al
municipio di precisargli le basi legali del provvedimento notificatogli;
che il 17 seguente il municipio ha confermato il
provvedimento, comunicandogli che la decisione si fondava sull'art. 5 RLE, che
sottopone alla procedura ordinaria di rilascio della licenza edilizia ogni
intervento edilizio su costruzioni situate fuori della zona edificabile;
che __________ ha impugnato questa determinazione del municipio
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che nell'ambito del sopralluogo indetto dal Servizio dei
ricorsi l'insorgente si è dichiarato disposto a ritirare l'impugnativa alla
condizione che l'esecutivo comunale non esigesse che la domanda di costruzione
fosse elaborata da un ingegnere o da un architetto; in caso di accordo, il
ricorso sarebbe stato esaminato soltanto nella misura in cui riguardava
l'ordine di sospensione dei lavori;
che il 2 dicembre 1997 il municipio si è dichiarato d'accordo
con la proposta alla condizione che il ricorso venisse ritirato integralmente;
che contro questa determinazione dell'esecutivo comunale
__________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
l'annullamento della condizione relativa al ritiro integrale dell'impugnativa,
a suo avviso abusiva;
che con giudizio 4 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso contro l'ordine di sospensione dei lavori e contro la richiesta
di inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria, dichiarando nel contempo
irricevibile l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente contro la
condizione apposta dal municipio alla dichiarazione di accettazione della
proposta transattiva formulata in sede di sopralluogo;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che questa condizione
fosse da configurare come una semplice presa di posizione, non impugnabile;
che nel merito il Consiglio di Stato ha poi ritenuto del
tutto fondate sia la richiesta d'inoltro di una domanda di costruzione elaborata
da un tecnico qualificato, sia l'ordine di sospendere i lavori iniziati senza
la necessaria autorizzazione;
che il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della predetta risoluzione governativa
e delle decisioni rese dal municipio;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le tesi
addotte senza successo in prima istanza, contestando in particolare la tassa di
giustizia di fr. 900.-- applicata dal Consiglio di Stato;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
Dipartimento del territorio e dal municipio che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE; pacifiche sono
invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione
attiva dell'insorgente;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che prive di fondamento sono le censure sollevate dall'insorgente
contro la decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
l'impugnativa inoltrata dallo stesso ricorrente avverso la condizione dalla
quale il municipio faceva dipendere la propria adesione alla proposta
transattiva formulata in sede di sopralluogo;
che, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, tale
determinazione non è altro che una presa di posizione del municipio, di natura
incidentale e quindi non impugnabile autonomamente;
che, in effetti, questa determinazione non presenta le connotazioni
di una decisione amministrativa (art. 5 PA), ovvero di un atto mediante il
quale l'autorità definisce in modo vincolante diritti od obblighi
dell'amministrato;
che, da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro
respinto;
che giusta l'art. 5 cpv. 3 RLE, ogni intervento su edifici o
impianti situati fuori della zona edificabile è soggetto alla procedura ordinaria
di rilascio del permesso;
che la norma istituisce un obbligo generale di sottoporre
alla procedura ordinaria qualsiasi intervento edilizio che interessi fondi
situati fuori della zona edificabile; sono quindi soggetti a tale procedura
anche gli interventi di minima entità che all'interno della zona edificabile
ricadrebbero sotto la procedura di semplice notifica;
che, in concreto, l’intervento avviato dall'insorgente sulla
sua stalla è chiaramente assoggettato alla procedura ordinaria di rilascio del
permesso; il fatto che interessi una costruzione agricola è irrilevante;
determinante è soltanto il fatto che riguarda un oggetto situato fuori della
zona edificabile;
che in quanto volto a contestare l'obbligo di inoltrare una domanda
di costruzione in sanatoria, l'impugnativa va pertanto respinta;
che altrettanto prive di fondamento sono le contestazioni
sollevate dall'insorgente con riferimento all'obbligo di presentare una domanda
di costruzione elaborata da un tecnico qualificato;
che secondo l'art. 7 RLE devono in effetti essere elaborati e
firmati da un architetto o da un ingegnere i progetti per la costruzione e la
ricostruzione di edifici per l'abitazione, il lavoro, il commercio e
l'immagazzinamento di merci e materiali;
che il rifacimento del tetto, di parte dei muri perimetrali
della stalla del ricorrente è assimilabile ad intervento di ricostruzione
richiamante l'obbligo di far elaborare i progetti da un tecnico qualificato;
che ponendo questioni di un certo rilievo riguardanti la
statica della costruzione l'intervento in esame non può essere qualificato alla
stregua di un lavoro di secondaria importanza per il quale non è richiesta
l'assistenza di un tecnico qualificato;
che anche da questo profilo il giudizio impugnato regge
pertanto alla critica dell'insorgente;
che ancor più infondate sono le obiezioni che il ricorrente
solleva in relazione all'ordine di sospendere i lavori;
che a tal proposito è sufficiente un rinvio alle pertinenti
ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato, che ben mettono in evidenza l'obbligo dell'autorità di ordinare la
sospensione dei lavori non autorizzati; ipotesi, questa, che chiaramente si
verifica nel caso in esame;
che il ricorso va quindi disatteso anche nella misura in cui
è rivolto contro l'ordine di sospensione dei lavori;
che da respingere sono infine pure le censure che il
ricorrente solleva in relazione alla tassa di giustizia applicata dal Consiglio
di Stato;
che giusta l'art. 28 cpv. 1 PAmm, il Consiglio di Stato può
applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a
fr. 10'000.-- a seconda della natura della contestazione;
che la tassa di giustizia deve rispettare il principio della
copertura dei costi e quello di proporzionalità o di equivalenza; deve, in
altri termini, risultare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo
occasionato dal ricorso all'amministrazione (cfr. Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N 2 seg);
che l'autorità decidente dispone di un ampio potere di apprezzamento
nella determinazione della tassa da applicare; potere, il cui esercizio può
essere sindacato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in
cui appaia abusivo e quindi costitutivo di violazione del diritto;
che, in concreto, la tassa di giustizia di fr. 900.--
applicata dal Consiglio di Stato non procede da un esercizio abusivo del potere
d'apprezzamento ad esso conferito dall'art. 28 PAmm;
che al riguardo è sufficiente considerare che i due ricorsi
presentati da __________ hanno occasionato all'amministrazione cantonale un
dispendio lavorativo non trascurabile a livello di scambio degli allegati
(ricorso, risposta, replica, duplica), di istruttoria (sopralluogo del giurista
del servizio ricorsi e del funzionario del Dipartimento del territorio) e di
redazione della sentenza (12 pagine);
che, stando così le cose, ben si può affermare che la tassa applicata,
anche se alta, rientri ancora nei limiti di una ragionevole copertura dei costi
effettivamente causati dall'impugnativa;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la
decisione governativa impugnata merita quindi piena conferma;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 42, 45 LE; 4, 5, 7 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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