AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.75
Data decisione, Autorità:
08.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00075
Lugano
8 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Giovanna Roggero-Will, quest'ultima in sostituzione del
Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 24 marzo 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
Contro
la
risoluzione 4 marzo 1998 (n. 830) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 novembre
1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
italiano, è entrato in Svizzera il 1° settembre 1970 per ricongiungersi con i
genitori ivi residenti dal 1962. Ha altresì beneficiato di un permesso di
domicilio, con ultimo termine di controllo fissato al 31 maggio 1988.
Con decreto d'accusa 9 marzo 1981 è stato condannato alla pena
di tre giorni di detenzione e a fr. 450.– di multa per infrazione alla LCStr.
Il __________ - da una relazione con la cittadina svizzera
__________ - è nato __________, andato in seguito a vivere con la madre a
__________. Il 16 luglio 1983 __________, anch'essa cittadina svizzera, ha dato
alla luce un altro figlio di __________, __________. Lo straniero ha
riconosciuto entrambi i figli.
Il 10 febbraio 1984 la Corte delle Assise Correzionali di Lugano-Città
lo ha condannato alla pena di 9 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente
per un periodo prova di tre anni, per reati contro il patrimonio e infrazione
alla LCStr. A seguito di tale condanna, il 9 aprile 1984 l'autorità competente
in materia di polizia degli stranieri lo ha ammonito secondo l'art. 16 cpv. 3
ODDS. Con decreto di accusa 15 maggio 1986 è stato condannato a 15 giorni di
detenzione per ripetuto furto consumato e tentato. Il 30 gennaio 1987 è stato
nuovamente ammonito.
Il 1° maggio 1988, __________ ha notificato la propria
partenza per l'Italia: il permesso di domicilio a suo tempo rilasciatogli ha
perduto conseguentemente di validità.
b) Nel febbraio 1990 è rientrato in Svizzera postulando,
senza successo, il ripristino del citato permesso. Le competenti autorità gli
hanno tuttavia rilasciato un permesso di dimora sulla base dell'art. 13 lett. f
OLS. E' stato tenuto conto degli stretti legami intrattenuti con la Svizzera
per la presenza dei genitori domiciliati e dei due figli cittadini elvetici,
come pure della sua dichiarazione di ottemperare ai propri obblighi di
mantenimento nei confronti del figlio __________ che tendeva a trascurare
finanziariamente.
Con decreto di accusa 27 febbraio 1990 egli è stato
condannato alla pena di 2 mesi di detenzione per ripetuta appropriazione indebita.
Il 28 febbraio 1991 è stato arrestato per trascuranza dei doveri di assistenza
famigliare, facendosi nuovamente ammonire il 24 aprile 1991 con l'avvertenza
che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata pronunciata
l'espulsione dalla Svizzera.
Con decisione 19 novembre 1992, confermata dal Consiglio di
Stato il 23 giugno 1993, la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del permesso
di dimora. Benché fossero adempiuti i requisiti dell'espulsione (art. 10 cpv. 1
lett. b e d LDDS), l'autorità di ricorso si è limitata a non rinnovargli il
permesso in considerazione degli stretti legami intrattenuti con il nostro Paese.
Lo straniero ha quindi lasciato il territorio elvetico il 22 luglio 1993 per
trasferirsi in Italia.
c) Il 20 maggio 1994 il ricorrente è stato condannato alla
pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, e al pagamento di fr. 8'778.20 all'Ufficio cantonale
dell'assistenza sociale (UCAS) per trascuranza degli obblighi di mantenimento
nei confronti del figlio __________.
Il 5 ottobre 1994, __________ è diventato padre di
__________, nata dalla relazione con la cittadina italiana __________ titolare
di un permesso di domicilio. Il 26 aprile 1995 i genitori si sono sposati a
__________.
Con decreto d'accusa 23 febbraio 1996 è stato ritenuto ancora
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del
figlio __________ e di soggiorno illegale presso __________ (luglio 1994-aprile
1995) ed è stato condannato alla pena di 30 giorni di detenzione da dedurre il
carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni e parzialmente aggiuntiva a quella del 20 maggio 1994. Il ricorrente
è stato inoltre condannato a versare all'UCAS di fr. 11'302.25 a titolo di risarcimento.
d) Entrato in Svizzera il 2 giugno 1996, il 12 giugno
successivo __________ ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora per
ricongiungimento familiare. Nell'attesa della decisione, egli ha beneficiato di
permessini per svolgere l'attività lavorativa quale consulente di vendita
presso la __________ a __________.
Con scritto del 23 dicembre 1996 l'interessato ha dichiarato
alla Sezione degli stranieri che in caso di ottenimento del permesso postulato,
egli avrebbe versato i contributi alimentari al figlio __________ e rimborsato
quanto percepito dallo stesso UCAS, nonché rispettato l'ordinamento, gli usi e
i costumi elvetici. Prendeva dunque atto che il permesso gli veniva rilasciato
in ragione del posto di lavoro, del suo impegno nei confronti del figlio e che
gli veniva concessa un'ultima possibilità di risiedere in Svizzera se non
avesse creato problemi alle autorità. Il 31 gennaio 1997, a seguito di tali
dichiarazioni, gli è stato rilasciato un permesso di dimora, con effetto
retroattivo dal 2 giugno 1997 e con scadenza al 1° giugno 1997 per lavorare
alle dipendenze della __________.
B. Il 21 novembre 1997 la
Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 2 giugno 1997 da
__________ tendente al rinnovo del suo permesso di dimora.
Secondo l'autorità cantonale, il richiedente aveva ottenuto
il citato permesso a scopo di lavoro a precise condizioni. Dato che non ha
onorato l'impegno assunto, in particolare la questione inerente all'attività
lucrativa, il permesso non poteva essere rinnovato.
C. Adito il 17 dicembre 1997 da
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 4 marzo 1998.
Il Governo cantonale, dopo aver evidenziato i suoi precedenti
penali e il mancato adempimento delle condizioni a cui sottostava il suo
permesso di dimora, ha concluso che il ricorrente avrebbe violato l'ordine
pubblico. Egli soddisferebbe pertanto i requisiti per l'espulsione a causa
della sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico elvetico e per non
far fronte ai suoi obblighi di mantenimento verso il figlio __________, da
tempo a carico dell'assistenza pubblica. Dopo aver accertato che un suo
trasferimento e reinserimento in Italia sarebbe proponibile e ragionevolmente
esigibile anche per moglie e figlia, l'Esecutivo cantonale ha considerato la
misura adottata dall'autorità di prima istanza legittima, adeguata alle
circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.
Il 10 marzo 1998 la Sezione degli stranieri, vista la
risoluzione governativa del 4 marzo 1998, ha dunque fissato a __________ un
ultimo termine scadente il 15 aprile 1998 per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
In estrema sintesi, il ricorrente censura diverse violazioni
procedurali. Sostiene nel merito di aver rispettato le condizioni a cui era
sottoposto il suo permesso e di non aver violato l'ordine pubblico. Invoca
anche la protezione dell'art. 8 CEDU. Conclude ritenendo la decisione
arbitraria, sproporzionata e carente sul piano di un'attenta ponderazione degli
interessi in presenza.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri,
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS stabilisce
che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni
della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del
permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto
all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di
una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale
(DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico
entrano in linea di conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede che lo straniero sposato
con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e
alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme.
Sposato dal 1995 con una cittadina italiana residente in Svizzera sin dalla
nascita e titolare di un permesso di domicilio, il ricorrente ha - in linea di
principio - il diritto di ottenere il rinnovo del permesso di dimora, dal
momento che non è contestato che vive con la moglie. Il quesito a sapere se
esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli
rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151; RDAT-I 1994 n. 55). Assodato che
per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in
giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
1.4. Il ricorrente si richiama anche all'art. 8 CEDU. Lo
straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito da tale norma per opporsi
all'eventuale separazione della famiglia e ottenere il rinnovo del permesso di
dimora. Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo
straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che
beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero
titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta,
che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 152 consid. 4),
ciò che è il caso concreto almeno con la moglie e la figlia __________: anche
al riguardo il ricorso è pertanto ricevibile.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in
appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente; le testimonianze offerte
non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorrente si duole
innanzitutto perché il Consiglio di Stato non gli ha intimato, per conoscenza,
la duplica presentata dalla Sezione degli stranieri il 2 febbraio 1998. Egli
ritiene altresì che una norma essenziale di procedura sarebbe stata violata per
aver dovuto pure redigere il gravame senza aver preso conoscenza delle ultime motivazioni
del dipartimento. Orbene, la duplica si limita ad affermare che "La replica
non presenta elementi atti a confutare i considerandi della decisione impugnata
e del dettagliato preavviso. Appare evidente che il ricorrente non fa che
tentare di giustificare la venuta meno delle condizioni del permesso. Essendo
queste venute meno (art. 10 ODDS; art. 5 LDDS), anche il permesso viene a
decadere, come già risaputo". Ne risulta quindi che il dipartimento
non apporta nuove motivazioni a suffragio della propria decisione. Ne consegue
che i diritti del ricorrente non hanno subìto pregiudizio dalla mancata intimazione
della duplica.
-
3.1. L'insorgente
rimprovera al Consiglio di Stato di aver ignorato la sua richiesta di essere
interrogato e di sentire il suo patrocinatore, sua moglie, __________ e
__________ che avrebbero potuto confermare, nell'ambito della ponderazione
degli interessi contrapposti, la delicata situazione del figlio __________ il
quale - a suo dire - con grande probabilità gli sarà affidato perché ben
integrato nella sua famiglia. Sostiene pure che __________ doveva essere
sentito per farsi confermare di non aver mai percepito alcun salario presso la
__________ e di averne sollecitato in seguito il versamento con l'avvertenza
che in caso contrario egli si sarebbe ritenuto libero da ogni impegno.
Le censure del ricorrente, che in sostanza si duole di una
violazione del diritto di essere sentito, si rivelano infondate.
3.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e
6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti
i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che
gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare
offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La
procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art.
18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve
accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed
assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti
interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle
parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al
cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte
dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo
chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210;
Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle
prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere
quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio
(RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
3.3. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove
offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le chieste audizioni testimoniali
non fossero indispensabili, poiché "non appaiono infatti atte a
procurare a questo Consiglio la conoscenza di ulteriori elementi ai fini del
giudizio (...:) la documentazione allegata risulta essere sufficiente per la
congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione".
Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata audizione dei testi
notificati, atteso che i documenti acquisiti all'incarto - segnatamente gli
scritti di __________, tutrice e curatrice di __________ presso il municipio di
__________, e di __________, capostruttura di __________, nonché l'allegato
prodotto dalla Delegazione tutoria di __________ - consentono effettivamente di
farsi un'idea più che precisa circa la situazione esistente con il figlio.
D'altra parte a nulla sarebbe giovato farsi confermare dai testi la persistenza
della conflittualità dei genitori e delle difficoltà del figlio, poiché tali
elementi - tenuto conto della ponderazione degli interessi in gioco, come si
vedrà in seguito - non avrebbero comunque dimostrato l'interesse predominante
per il ricorrente al rinnovo del suo permesso dettato da tale relazione. Né
sarebbe tornata utile la deposizione relativa al rapporto lavorativo non
remunerato nonostante vari solleciti, come pure il riscontro delle divergenze
interne che vi regnavano. Simile testimonianza non avrebbe potuto influire sul
giudizio, siccome anch'essa non rilevante ai fini del rinnovo del permesso
sollecitato.
Questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati - come pure
la segretaria della __________ __________ ancora notificata nel gravame in
rassegna - per le stesse ragioni. Rinuncia pure a sentire __________ della
__________, il quale avrebbe offerto - tra l'altro soltanto quando era pendente
il ricorso davanti al Consiglio di Stato - un lavoro al ricorrente non appena
al beneficio del permesso postulato. A tale proposito, non va dimenticato che
la libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora non può
essere pregiudicata dalla conclusione di un contratto di lavoro (art. 8 cpv. 2
ODDS).
- 4.1. Giusta l'art. 17 cpv.
2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso si
estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il
principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono
tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il
quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al
coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del
permesso di dimora. Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico
è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora,
l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera
ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza,
meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid.
4a).
4.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare
di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale
diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli
interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può
esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il
nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un permesso di
dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero
dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui,
a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato
che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che
lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per
accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
- L'insorgente sostiene in
sostanza che le condanne precedentemente subite non rappresenterebbero motivi
sufficienti per configurare una violazione attuale dell'ordine pubblico,
considerato il rinnovo del permesso nel 1996. A torto.
5.1. Nel caso specifico il ricorrente ha ripetutamente
interessato i servizi di polizia, nonché le autorità amministrative e
giudiziarie. Con decreto d'accusa 9 marzo 1981 è stato condannato alla pena di
tre giorni di detenzione e a fr. 450.– di multa per infrazione alla LCStr. Il
10 febbraio 1984 la Corte delle Assise Correzionali di __________ lo ha
condannato alla pena di 9 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo prova di tre anni, siccome colpevole di ripetuta circolazione senza
licenza di condurre, ripetuta circolazione senza licenza di circolazione e
senza assicurazione RC, ripetuto furto, truffa, consumata e tentata e ripetuto
furto. E' stato pure sottoposto a patronato penale. A seguito di tale condanna,
il 9 aprile 1984 l'allora Dipartimento di Polizia lo ha ammonito ai sensi dell'art.
16 cpv. 3 ODDS, richiamando la sua attenzione sulla possibilità di futuri
provvedimenti amministrativi. Con decreto di accusa 15 maggio 1986 è stato
nuovamente condannato, questa volta alla pena di 15 giorni di detenzione per
ripetuto furto consumato e tentato, con il periodo di prova del 9 aprile 1984
prolungato di due anni. Il 30 gennaio 1987 è stato ancora ammonito
dall'autorità amministrativa competente. Nonostante ciò, con decreto di accusa
27 febbraio 1990 è stato ancora condannato, questa volta alla pena di 2 mesi di
detenzione per ripetuta appropriazione indebita. Il 28 febbraio 1991 è stato
arrestato per trascuranza dei doveri di assistenza famigliare ed è stato, il 24
aprile 1991 per la terza e ultima volta, ammonito con l'avvertenza che in caso
di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata pronunciata l'espulsione
dalla Svizzera. Il 20 maggio 1994 è stato nuovamente condannato con decreto
d'accusa alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, e al pagamento di fr. 8'778.20 all'UCAS a titolo di
trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio __________.
Poco importa del resto se il ricorrente sostiene che le condanne subite fino al
1994 sarebbero tutte di lieve entità. A tale proposito va rilevato che nel
contesto dei precedenti penali si riscontrano diverse condanne per reati contro
il patrimonio, varie infrazioni alla LCStr. Inoltre è stato condannato più
volte per trascuranza agli obblighi alimentari. Dal settembre 1991 il figlio
__________, sotto l'autorità parentale della madre, ma residente presso la
__________ per curatela educativa, si è visto costretto a richiedere gli
anticipi alimentari all'UCAS. Con decreto d'accusa 23 febbraio 1996
l'interessato è stato ritenuto ancora colpevole di trascuranza degli obblighi
di mantenimento nei confronti di __________ e di soggiorno illegale presso
__________ (luglio 1994-aprile 1995) ed è stato condannato alla pena di 30
giorni di detenzione da dedurre il carcere preventivo sofferto (dal 26 maggio
al 2 giugno 1995), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
pena parzialmente aggiuntiva a quella del 20 maggio 1994, e al versamento all'UCAS
di fr. 11'302.25 a titolo di risarcimento. Non vi è comunque stata la revoca
della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione decretata
il 20 maggio 1994, l'autorità prolungandone tuttavia il periodo di prova di 2
anni. Dal mese di agosto 1996 egli non provvede a rimborsare quanto anticipato,
e ha continuato a non pagare integralmente gli alimenti a favore dello stesso.
Ora, il debito con lo Stato si è notevolmente incrementato raggiungendo
l'importo di fr. 38'609.20 (v. scritto UCAS 18 febbraio 1998), tanto che
l'ufficio preposto ha avviato le procedure esecutive di recupero d'incasso
presso il ricorrente sfociate in attestati di carenza beni. Inoltre, presso l'UE
di Lugano risultano per il periodo 1984-1997 ben 67 attestati di carenza beni
per un importo di fr. 131'348.– e 18 precetti esecutivi per fr. 46'253.– (v.
Rapporto di esecuzione Polizia cantonale 7 settembre 1997). L'insorgente nel
suo memoriale ricorsuale non nega l'esistenza di tali procedure esecutive,
limitandosi ad asserire in sostanza che un suo allontanamento dalla Svizzera
non sarebbe di interesse per i suoi creditori. Sennonché egli dimentica che il
diniego di un permesso in materia di diritto degli stranieri non dipende dall'interesse
o meno dei creditori dell'istante. Inoltre il 12 maggio 1997 egli si è
trasferito con la famiglia a __________ dopo aver soggiornato in un apparthotel
a __________ accumulando ulteriori debiti per fr. 1'131.60 e facendosi
trattenere i documenti per garanzia del pagamento della pigione (v. lettera
__________ 9 maggio 1997). Dalla richiesta atti del Municipio di __________ al
controllo abitanti di __________ risulta che la famiglia __________ - la quale
ha stipulato un contratto di locazione il 1° maggio 1997 per un appartamento
situato in quel comune - al 6 giugno 1997 non si era ancora registrata malgrado
ripetuti richiami.
5.2. Stante quanto precede, con il suo comportamento il ricorrente
ha sempre dimostrato scarsa considerazione dell'ordinamento giuridico, nonché
degli usi e costumi del paese che lo ospita. Con la sua condotta in generale e
con i suoi atti l'insorgente non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento
vigente in Svizzera, contravvenendo in modo reiterato alle disposizioni di
legge e alle decisioni dell'autorità (16 cpv. 2 ODDS). Dalle circostanze
summenzionate, e contrariamente a quanto egli ritiene, risulta con tutta
evidenza che ha pure lasciato - e continua tuttora a lasciare - che il figlio
__________ cadesse in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza
pubblica. Pertanto egli non solo ha violato l'ordine pubblico, ma adempie pure
i requisiti per l'espulsione (art. 10 cpv. 1 lett. b/d LDDS). Va pure osservato
che il ricorrente nel febbraio 1990 ha potuto beneficiare di un permesso di
dimora, ritenuto che aveva stretti legami con il nostro Paese, ma solo dopo la
dichiarazione sia di comportarsi in modo irreprensibile sia di ottemperare ai
propri obblighi di mantenimento nei confronti di __________. Orbene, la
decisione del Consiglio di Stato del il 23 giugno 1993 contemplava già
l'adempimento dei requisiti dell'espulsione e il mancato rispetto delle
condizioni imposte in precedenza. L'autorità di ricorso si limitò però a non
rinnovargli il permesso in considerazione degli stretti legami intrattenuti con
il nostro Paese. Nel 1996 l'autorità di polizia degli stranieri, a seguito dei
precedenti provvedimenti adottati nei suoi confronti, gli ha comunque dato
un'ultima possibilità rilasciandogli un permesso di dimora sotto tassative
condizioni che sono state in seguito - come si vedrà in appresso - disattese.
Ne risulta pertanto che i diritti di cui all'art. 17 cpv. 2
LDDS si sono estinti a seguito della violazione dell'ordine pubblico.
- L'insorgente adduce, ancora
una volta a torto, che i motivi del diniego del rinnovo permesso di dimora non
sarebbero legati alla violazione dell'ordine pubblico.
6.1. Il permesso di dimora, che è sempre di durata limitata,
può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Gli impegni assunti dallo
straniero nel corso della procedura d'autorizzazione e le dichiarazioni da lui
fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come
condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). Tale permesso può
essere revocato quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto
della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo
a gravi lagnanze (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Perde per contro validità, tra
l'altro, alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett.
a LDDS).
6.2. Rientrato in Svizzera il 2 giugno 1996, l'insorgente ha
provveduto a richiedere il rilascio di un permesso di dimora. Il 28 giugno
seguente ha iniziato l'attività di consulente venditore presso la __________ a
__________. In attesa della decisione, gli è stato rilasciato un permessino
valevole fino al 27 settembre 1996. Il 25 settembre 1996 rispettivamente 13
gennaio 1997 ha ottenuto altri permessini valevoli per lavorare sempre presso
tale ditta. Egli ha inoltre dichiarato e sottoscritto il 23 dicembre 1996 che
"- in caso di ottenimento del permesso verserò
regolarmente, a partire dal mese di gennaio 1997, gli alimenti correnti a
favore di mio figlio __________, nonché l'importo di fr. 100.– mensili a valere
quale rimborso degli arretrati maturati al 31 dicembre 96 e meglio come
all'allegata dichiarazione ritenuto che quest'ultimo importo verrà adeguato in
caso di affidamento di __________ e di conseguente decadenza dell'obbligo di
versamento degli alimenti.
-
mi impegno a rispettare l'ordinamento, gli usi e costumi
elvetici.
-
prendo atto che il permesso viene rilasciato in ragione
del posto di lavoro, del mio impegno nei confronti di __________ e che mi viene
concessa un'ultima possibilità di risiedere in Svizzera senza creare problemi
all'autorità". A seguito di tali dichiarazioni, Il 31 gennaio 1997 ha
infine ottenuto il permesso di dimora. Orbene, esso era valido fino al 1°
giugno 1997. Dato che la decisione impugnata si riferisce al successivo
rinnovo, ne consegue che l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS relativo alla revoca è
inapplicabile in specie. Tuttavia il rispetto delle condizioni a cui il
permesso era precedentemente sottoposto sono di rilievo per un suo rinnovo. A
tale proposito va comunque osservato che uno straniero, indipendentemente dal
motivo che ha portato al rilascio del primo permesso, deve tener conto
dell'eventualità che lo stesso può - per un motivo o per l'altro - anche non venir
rinnovato (DTF 119 Ib 95). Come correttamente considerato dall'autorità
inferiore e come accertato in precedenza (consid. 5), la continua violazione
dell'ordine pubblico da parte dell'insorgente impone già tale diniego. A maggior
ragione dal momento che le condizioni imposte al suo permesso non sono state
rispettate.
6.3. La ditta datrice di lavoro ha dichiarato che in pratica
dalla data di ottenimento del permesso provvisorio si riscontrava un'attività
molto limitata di lavoro, mentre dalla concessione del permesso di dimora si
rilevava l'assenza totale a tutti gli effetti di qualsiasi rapporto di
dipendenza. Il 25 giugno 1997 ha dunque notificato la fine del rapporto di
lavoro con effetto dal 7 febbraio 1997. Interrogato dalla Polizia cantonale il
3 settembre 1997 __________ ha dichiarato, tra l'altro, di non aver "mai
ricevuto un salario intiero ma solo acconti per circa 5'000.–.(...)Ho cessato
di lavorare per questa ditta il 31 marzo 1997. Non ho più lavorato. Ho chiesto
di beneficiare della disoccupazione non ho il diritto perché il mio datore di
lavoro non mi ha licenziato ne tantomeno io mi sono licenziato. Ufficialmente
sono impiegato presso questa ditta ma non vi lavoro perché non mi pagano".
La sua raccomandata a mano (doc. G) alla ditta del 28 febbraio 1997 informa che
"qualora entro i prossimi cinque giorni non riceverò sufficienti
garanzie per il versamento degli stipendi in arretrato, mi riterrò libero dal
rapporto di lavoro". Poco dopo l'ottenimento del permesso di dimora
annuale, egli ha dunque cessato di fatto la propria attività lucrativa.
L'insorgente adduce in sostanza che la perdita del posto di lavoro avrebbe
cause esogene non dipendenti dalla sua volontà e neppure cagionate da sua
colpa. Tali considerazioni - da far valere eventualmente presso i tribunali civili
- non gli sono di soccorso nel caso di specie. L'art. 3 cpv. 2 LDDS dispone che
lo straniero come pure il suo datore di lavoro devono informare esattamente
l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la
concessione del permesso (cfr. anche art. 7 DE conc. il registro centrale degli
stranieri). Non risulta che il ricorrente abbia informato la Sezione degli
stranieri circa le sue presunte difficoltà sul lavoro che non avrebbero permesso
di versare e rimborsare regolarmente gli alimenti a __________: ciò era
d'altronde nel suo interesse, viste le tassative condizioni a cui era
sottoposto il permesso. Inoltre il fatto di sostenere di non aver contravvenuto
alle condizioni perché la dichiarazione del 23 dicembre 1997 non contemplava le
conseguenze di una perdita di lavoro rasenta la temerarietà, visto il chiaro
tenore dei motivi e del contenuto della stessa, come pure delle promesse fatte
e non mantenute.
D'altra parte, la sua affermazione secondo cui l'affidamento
di __________ poteva evitargli facilmente di ricorrere all'assistenza, esula
dalle condizioni impostegli dall'autorità. Del resto, tale ipotesi non avrebbe
sicuramente permesso di evitare al ricorrente gli oneri di mantenimento.
Se ne conclude che l'insorgente ha continuato a non adempiere
alle assicurazioni che ha egli stesso espressamente sottoscritto, benché fosse
perfettamente conscio delle conseguenze a cui andava incontro.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ancora una
volta egli ha dunque dimostrato di non rispettare e di non sapersi adattare
all'ordinamento vigente nel Paese di accoglienza, violandone altresì l'ordine
pubblico.
- L'interesse pubblico ad un
suo allontanamento dal territorio cantonale prevale su quello privato al
rinnovo del permesso di dimora annuale. Il ricorrente non avrebbe difficoltà a
rientrare nel proprio Paese d'origine dove ha pure trascorso la propria infanzia
e i primi tre anni di scuola elementare e dove ora si sono anche trasferiti i
suoi genitori; come visto dianzi egli vi ha pure in seguito più volte
soggiornato (1988-1990, 1993, 1995) senza difficoltà. La moglie del ricorrente,
cittadina italiana (1965), vive e lavora in Svizzera dove è nata e dove ha
parenti; si può quindi considerare che è bene integrata. Non si può tuttavia
escludere che la stessa e la loro figlia __________ - le quali non hanno la
cittadinanza svizzera - possano andare a vivere con il ricorrente in Italia.
Inoltre la moglie conosce il ricorrente sin dal 1986 (v. verbale
d'interrogatorio 16 ottobre 1995). Come già sancito dalla giurisprudenza federale,
quando il coniuge straniero con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe
dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero
portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione
di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità di dover vivere la
propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio
1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). Per quanto riguarda la figlia non
ancora in età scolastica, il suo trasferimento in Italia non le implicherebbe
difficoltà insormontabili di adattamento alla nuova situazione. D'altronde la
famiglia ha abitato a __________ - almeno fino al 2 dicembre 1997 quando il
Pretore del Distretto di Lugano sez. 4 ne ha pronunciato lo sfratto (v. scritto
30 dicembre 1997 avv. __________) dall'appartamento colà locato - e un
trasferimento lungo la fascia di confine, con mentalità, cultura, condizioni sociali
ed economiche simili a quelle ticinesi è perfettamente realizzabile.
D'altro canto, nemmeno la relazione con il figlio svizzero
__________ può essergli di soccorso. Come detto in precedenza (consid. 4.2.),
il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino
la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il
ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). Del resto, non occorre
esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della
violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con __________, cittadino svizzero.
In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con il
figlio - residente attualmente a __________ - ottimi rapporti e che varie
autorità comunali affermerebbero l'opportunità di un affidamento in modo
stabile alle cure del padre per essere inserito in un contesto familiare normale,
e se pertanto, con il figlio esista un legame stretto, intatto e effettivamente
vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). A
prescindere dal fatto che non vi è nessuna decisione cresciuta in giudicato di
affidamento al padre, va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art.
8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce
una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per
la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119
Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, in concreto, il mancato rinnovo
del permesso al ricorrente consegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione
tra l'interesse dello straniero e della sua famiglia a che egli possa continuare
a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche
qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la
censura andrebbe respinta. Del resto, se egli andrà ad abitare nella fascia di
confine, potrà valicare la frontiera per rendere visita al figlio senza alcun
problema di natura amministrativa.
-
Contrariamente a quando
sostenuto dall'insorgente, la decisione impugnata è legittima, adeguata alle
circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Tutto ben
ponderato, rifiutando di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente, la
Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali
invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo
del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli
stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa (art.
4 LDDS). Ancorché severa, le decisione non appare insostenibile.
-
Visto l'esito del gravame
la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente diviene in ogni caso
priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 5, 9, 11, 16, 17 cpv. 2, LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto
degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________, cittadino italiano, è tenuto a
lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 luglio 1998 notificando
la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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