AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.71
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00071
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 dicembre 1997 di
patrocinato
dall'avv. __________,
contro
la
risoluzione 26 novembre 1997 (n. 6026) del Consiglio di Stato, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11
giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in
materia di revoca del permesso di dimora;
vista la risposta 15 gennaio 1998 del
Consiglio di Stato;
richiamato il decreto 12 marzo 1998 del Presidente
della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
libanese, è entrato in Svizzera per la prima volta il 23 aprile 1996 ottenendo
un permesso di dimora annuale a seguito del matrimonio celebrato a __________
il __________ con la cittadina croata __________ già dimorante nel Cantone
Ticino dal 7 novembre 1988.
Il permesso di dimora di __________, ottenuto sulla base del
ricongiungimento famigliare (art. 13, 38 e 39 OLS), è stato in seguito
regolarmente rinnovato con prossima scadenza fissata al 22 aprile 1998.
B. Il 9 aprile 1997 __________
ha promosso un'azione di separazione a tempo indeterminato davanti alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Il 1° maggio 1997 si è separato di fatto dalla moglie
trasferendosi da __________ a __________ dove ha preso in locazione un
monolocale, il cui contratto di durata indeterminata poteva essere disdetto la
prima volta con scadenza al 30 ottobre 1997.
Il 5 maggio 1997 __________ ha quindi instato presso le competenti
autorità in materia di stranieri affinché venisse modificato il suo indirizzo
con cambiamento di località.
Il 3 giugno 1997 il Pretore ha pronunciato la separazione a
tempo indeterminato tra i coniugi __________.
C. Con decisione 11 giugno
1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza dell'interessato
presentata il 5 maggio precedente e ha dichiarato di non rinnovare il suo
permesso di dimora ottenuto a seguito del matrimonio.
La sezione dipartimentale ha considerato che, con la separazione
della moglie intervenuta il 1° maggio 1997, la condizione per la quale il
permesso era stato a suo tempo rilasciato era venuta a cadere.
All'interessato è stato ordinato di lasciare il territorio
cantonale al più tardi entro l'11 luglio 1997.
D. Con giudizio 26 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha
respinto il gravame inoltrato da __________ il 20 giugno 1997.
A sostegno della propria decisione, il Governo cantonale ha osservato
che la condizione imposta all'atto di concessione dell'autorizzazione di
soggiorno (ricongiungimento famigliare) era venuta a cadere.
L'Esecutivo cantonale ha confermato l'ordine di partenza impartito
all'interessato, prorogando il relativo termine fino al 31 dicembre 1997. Alla
cifra 3 del dispositivo veniva indicato che la decisione era definitiva.
E. Con ricorso di diritto
pubblico 11 dicembre 1997 __________ è insorto contro la risoluzione
governativa innanzi al Tribunale federale chiedendo che venga rinnovato il suo
permesso di dimora, subordinatamente postulandone l'annullamento e il rinvio
alla stessa autorità per una nuova decisione.
In estrema sintesi, egli ha sostenuto l'effettiva convivenza
dei coniugi. A tal proposito ha allegato diversi documenti comprovanti la
ripresa della vita comune con la moglie.
Chiamato a esprimersi, il Consiglio di Stato si è rimesso al
giudizio del Tribunale federale.
Con decreto presidenziale del 22 gennaio 1998, è stato concesso
l'effetto sospensivo al gravame.
F. Con decreto 12 marzo 1998,
fondandosi sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, il
Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trasmesso
l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione
del giudizio.
La decisione querelata è
difatti da considerare quale revoca e non, come erroneamente sostenuto dalle
autorità cantonali, quale rifiuto di rinnovo del permesso di dimora.
Considerato, in
diritto
- In merito all'ammissibilità
del gravame si rinvia, per brevità d'esposizione, alla vincolante decisione
prolata il 12 marzo 1998 dal Presidente della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale.
L'impugnativa può inoltre essere decisa sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'art. 9 cpv. 2 lett. b
LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando
non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del
permesso.
Giusta l'art. 38 cpv. 1 OLS l'autorità cantonale di polizia
degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera
dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi
cura.
L'art. 39 cpv. 1 OLS dispone che lo straniero può essere autorizzato
a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine d'attesa, tra l'altro, se
abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente (lett. b).
- Nell'evenienza concreta, il
Governo cantonale ha osservato che l'insorgente viveva oramai separato dalla
moglie perlomeno dal 1° maggio 1997. Ha pure ritenuto che, benché il ricorrente
abbia annunciato il 1° agosto di aver nuovamente trasferito la propria dimora
presso la moglie a __________, egli continuava a mantenere la locazione del
monolocale a __________. Ha quindi concluso che appariva evidente che la sua
residenza a __________ sarebbe fittizia con l'unico scopo di conservare il
permesso di dimora. Con il che, la condizione prevista all'art. 39 cpv. 1 lett.
b LDDS (recte: OLS) verrebbe a cadere.
Sennonché, nel ricorso avanti al Consiglio di Stato,
l'insorgente ha sostenuto che la separazione intervenuta sarebbe unicamente
intesa al fine di una futura riconciliazione.
Del resto, i coniugi hanno sottoscritto il 4 aprile 1997 la
convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione, omologata dal
Pretore, con la premessa secondo cui "entrambi non ritengono di
procedere allo scioglimento del matrimonio, non potendo al momento attuale
escludere un futuro ricongiungimento". Inoltre il 28 luglio 1997 i
coniugi hanno dichiarato congiuntamente che "dopo un periodo di vita
separata, (...) hanno riscoperto il loro legame coniugale ed hanno deciso di
comune accordo di porre fine alla vita separata. Il signor __________ si è
quindi trasferito nuovamente presso l'abitazione coniugale. Le parti confermano
che la ripresa della vita coniugale non è detta da interessi esterni alla
coppia, bensì al rinato desiderio di continuare la vita assieme, dopo questo
spiacevole incidente di percorso".
Orbene, questi fatti sono stati provati.
Dal doc. B risulta che in data 10 dicembre 1997 la
__________, rappresentante del locatore dell'appartamento a __________, ha
dichiarato che il ricorrente ha lasciato il monolocale il 31 luglio 1997.
Diverse persone (doc. C-D) hanno inoltre dichiarato che
l'insorgente abita effettivamente presso la moglie a __________ dal luglio 1997
vivendovi in comunione domestica.
Ma vi è di più. Come risulta dal certificato medico 18
febbraio 1998 (doc. E), tra l'altro espressamente indicato nella decisione del
Tribunale federale (consid. 2b), il Dr. __________ attesta che la moglie del
ricorrente attende un figlio da quest'ultimo.
In simili circostanze ben si può concludere che il ricorso va
accolto e che la decisione di revoca del permesso di dimora dell'insorgente
dev'essere annullata.
- Visto l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del
Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale,
un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 9 LDDS; 13, 38 e 39 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d
OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31; 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
a) la
risoluzione 26 novembre 1997 (n. 6026) del Consiglio di Stato;
b) la
decisione 11 giugno 1997 (n. E 231) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli stranieri.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr.
1'000.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster