AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.65
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00065
Lugano
14 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 11 marzo 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 18 febbraio 1998 (n. 674) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 giugno
1997, con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle
istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 17 marzo 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 febbraio 1997
__________ è stato colto alla guida dell'autovettura BMW __________ in
territorio di __________ con un tasso di alcolemia dell'1.55 pro mille al test
dell'alito, precisato dopo la perizia chimica su prelievo del sangue tra un valore
minimo dell'1.43 pro mille e un valore massimo dell'1.69 pro mille.
Lo stesso giorno la licenza di condurre gli è stata
sequestrata.
A seguito di tale rilevamento, dopo avere disposto una
perizia specialistica presso il Servizio Ticinese di Cura dell'Alcolismo
(STCA), la Sezione della circolazione, con risoluzione 11 giugno 1997, gli ha
revocato la licenza di condurre a titolo definitivo, con possibilità di riesame
nel termine di 5 anni, riscontrando gli estremi della plurirecidiva, negando
pure l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
Per i medesimi fatti, con decreto d'accusa 28 luglio 1997, il
ricorrente è stato condannato a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di cinque anni e ad una multa di fr. 600.-
B. Mediante ricorso 27 giugno
1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via
principale che la risoluzione di revoca venisse annullata e in via subordinata
che la revoca non fosse pronunciata a titolo definitivo bensì per la durata massima
di un anno.
Ha contestato l'accertamento del tasso alcolico imputatogli e
ha richiesto che venisse allestita un'ulteriore perizia sulla base di altri
parametri di fatto, quelli presi in considerazione per calcolare il livello di
assorbimento dell'alcol essendo a suo dire erronei.
Si è inoltre lamentato della violazione del suo diritto di
essere sentito, per non essere stato citato in contraddittorio per esprimersi
sulla perizia eseguita dallo STCA.
C. Con risoluzione18 febbraio
1998 il Consiglio di Stato ha confermato la revoca della licenza di condurre
veicoli a motore a tempo indeterminato, riformando tuttavia la decisione
impugnata nel senso che nessun riesame del caso potrà essere concesso prima del
mese di giugno 2000 e la riammissione alla guida dovrà essere condizionata al
superamento di un esame psicotecnico. Ha giudicato il ricorrente privo del
necessario senso di responsabilità e quindi inidoneo dal profilo caratteriale a
condurre veicoli a motore, in considerazione anche della sua recidività nel
circolare in stato di ebrietà, concludendo perciò che la misura della revoca a
tempo indeterminato risulta appropriata.
D. Con ricorso 11 marzo 1998
__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
in via principale l'annullamento della decisione 18 febbraio 1998 del Consiglio
di Stato con conseguente disposizione della sua immediata riammissione alla
guida ed in via subordinata che la revoca sia contenuta nel periodo massimo di
un anno.
Egli ha in buona sostanza riproposto le censure già esposte all'autorità
inferiore.
Si duole del fatto che l'istanza inferiore non ha completato
gli atti come da lui richiesto, allestendo una nuova perizia sulla base di
altri parametri di fatto ed in contraddittorio. Assunzioni probatorie, queste,
che sarebbero perciò a questo stadio assolutamente indispensabili.
Anche qualora dal richiesto complemento istruttorio dovesse effettivamente
emergere che egli ha condotto il 12 febbraio 1997 un veicolo a motore con un
tasso di alcolemia nel sangue superiore allo 0.8 per mille, la misura della
revoca a tempo indeterminato, giacché misura di carattere eccezionale, sarebbe
nel suo caso eccessiva. Semmai potrebbe essere presa in considerazione una
revoca a scopo di ammonimento della durata massima di un anno, tenuto conto del
principio della proporzionalità e della sua necessità professionale a disporre
del veicolo.
__________ ha altresì formulato la richiesta di essere
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale Cantonale Amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente ha qualità per interporre ricorso, essendo
direttamente leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. Questo Tribunale ritiene di potersi pronunciare sulla
base degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ai complementi istruttori
richiesti per i motivi che seguono.
__________ sostiene che il tasso d'alcol risultante dalla
perizia fatta allestire sul prelievo del sangue non sarebbe esatto in quanto si
sarebbe erroneamente presupposto che il momento critico sia coinciso con le ore
21.25, mentre in realtà sarebbe stato fermato dalla polizia alle ore 21.15,
dopo avere ingerito l'ultimo bicchiere di vino bianco verso le 21.00.
Egli suppone quindi che alle ore 21.15 il tasso di alcool nel
sangue sarebbe stato inferiore a quello oppostogli, forse ancora entro il
limite di 0.8 per mille stabilito dalla legge.
Orbene tale affermazione e le conseguenti richieste formulate
dal ricorrente sono del tutto pretestuose per non dire temerarie.
Va innanzitutto rilevato che egli è stato oggetto di una
procedura penale. In tale sede avrebbe potuto richiedere l'allestimento di una
perizia ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAC, che non poteva essergli rifiutata.
Ciò che però ha omesso di fare.
Gli accertamenti di fatto esperiti in sede penale e alla base
della decisione penale fanno stato anche per l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre (DTF 121 II 217
consid. 3a).
L'interessato, secondo il principio della buona fede, è
quindi tenuto a proporre tutti i mezzi di prova che crede idonei alla sua
discolpa già in sede penale nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto previsti in tale procedura contro il giudizio emanato.
1.3. Abbondanzialmente si rileva ancora che si è messo la volante
dopo avere ingerito un quantitativo di bevande alcoliche tale da potere
provocare l'innalzamento del livello di alcol nel sangue oltre il limite
legale, ciò che denota assenza di senso di responsabilità, specie se si pone
mente al fatto che in precedenza è già stato oggetto di misure amministrative
per avere circolato in stato di ebrietà. Al momento del fermo stava guidando,
pur avendo bevuto alcolici (l'ultima volta, secondo quanto ha riferito, alle
ore 21.00).
Quand'anche il rilevamento di polizia fosse avvenuto alle ore
21.15 e non alle 21.25, nulla sarebbe sostanzialmente mutato al suo stato: il
quantitativo di alcol assunto prima di mettersi al volante è identico nelle due
ipotesi e prima o poi avrebbe esplicato i suoi effetti. Il ricorrente non era
certo in grado di avvedersi del momento in cui l'alcol assorbito dal suo corpo
superava il limite legale. Perciò non è nemmeno immaginabile che egli poteva
astenersi dal condurre in coincidenza con tale momento critico, quando già si
trovava volontariamente ed imprudentemente al volante, pur sapendo di avere
bevuto.
Ritenuto poi che già dal test dell'alito avvenuto al momento
del fermo (momento critico) è risultato un valore dell'1,55 pro mille (di
ordine paragonabile a quello risultato dal prelievo del sangue, compreso tra un
massimo di 1.69 pro mille e un minimo di 1.43 pro mille), le allegazioni del
ricorrente circa le imprecisioni dei dati sui quali sono stati allestiti i
rilevamenti peritali perdono di consistenza.
A tal proposito va rilevato che secondo l'art. 2 cpv. 2 ONC
l'ebrietà è sufficientemente provata se, al momento del fermo, il conducente
presenta un tasso alcolemico dello 0.8 per mille oppure abbia consumato una
quantità d'alcool tale da dar luogo al tasso alcolemico determinante, ma che si
trova nell'organismo senza essere ancora passata nel sangue (DTF 119 IV 259,
STA 22 ottobre 1997 in re B).
Nemmeno è stato violato il suo diritto di essere sentito per
il fatto che, come egli sostiene, la perizia della STCA non è stata sottoposta
a contraddittorio. Infatti il rifiuto di autorizzare gli interessati a
partecipare all'assunzione ed all'allestimento della perizia non viola il
diritto di essere sentiti, ove questi interessati o i loro patrocinatori
abbiano potuto in seguito consultare il referto e prendere posizione sulle
conclusioni ivi contenute (Borghi/Corti, Codice di procedura civile ticinese
annotato, ad art. 253 CPC, n. 3 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso in rassegna il ricorrente non solo ha potuto
consultare il referto, ma si è in seguito espresso in merito già in sede di
ricorso innanzi al Consiglio di Stato. Il suo diritto di essere sentito è
stato, in tal modo, salvaguardato.
1.4. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di
una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un
apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv.
1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze
inferiori è stato esatto e completo.
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate
sotto questi profili.
- La licenza di condurre non
può essere rilasciata se il richiedente, non dà quale conducente, garanzia, per
il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere
riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr).
Le licenze e i permessi
devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per
il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite... (art. 16 cpv. 1
LCStr) (revoca a scopo di sicurezza).
La licenza di condurre ...è revocata per una durata
indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a
causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali
o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno...
(art. 17 cpv. 1 bis LCStr).
La licenza di condurre deve essere revocata durevolmente al
conducente incorreggibile (art. 17 cpv. 2 LCStr)
La revoca a scopo di sicurezza è decisa per una durata indeterminata
e nella decisione deve essere fissato un periodo di prova di almeno un anno
(art. 33 cpv. 1 OAC).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente
può essere revocata al conducente che, violando le norme delle circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi.... (art. 16 cpv. 2
LCStr) (revoca a scopo di ammonimento).
- 3.1. Il ricorrente contesta
che nel suo caso sia necessaria una revoca a scopo di sicurezza. Sostiene che
al più si potrebbe privarlo della licenza di condurre per un periodo limitato
ad un anno.
Bisogna intanto dare per acquisito, contrariamente a quanto
egli si prodiga a confutare nel suo gravame (circostanze già discusse in
precedenza) che egli si trovava al volante in data 12 febbraio 1997 alle ore
21.15 in territorio di __________ dopo avere assunto bevande alcoliche in
quantità tale da elevare la concentrazione alcolica nel sangue oltre il limite
permesso dalla legge, come è stato di fatto accertato con il test dell'alito e
mediante perizia.
In possesso della patente di condurre dal 1989, in precedenza
è già stato oggetto di due provvedimenti di revoca a titolo di ammonimento nel
1993 (nel giro di meno di sei mesi). Un'altra revoca gli è stata inflitta per
avere circolato benché privato della licenza di condurre ed avere causato un
incidente per inosservanza del segnale di stop.
3.2. Di regola il fatto di
avere condotto un veicolo in stato di ebrietà comporta una revoca della licenza
di condurre a scopo di ammonimento. Se la violazione viene ripetuta, purché non
si sia in presenza di alcolismo, viene di nuovo pronunciata una revoca a scopo
di ammonimento, tuttavia di durata maggiore. A partire dalla terza violazione,
come è qui il caso, può essere presa in considerazione una revoca a scopo di
sicurezza, purché ne sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 d e
17 cpv.1 bis e 2 LCStr (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
pag.114, nota 2155 e segg.).
Il ricorrente è già incorso in tempi ravvicinati in tre
misure di revoca, la seconda addirittura meno di due mesi dopo avere riottenuto
la patente già toltagli per circolazione in stato di ebrietà, ciò che denota
carente senso di responsabilità e tendenza a non controllare le proprie azioni.
Difatti questi tratti caratteriali sono anche stati rilevati
da parte dello psicologo STCA __________, che ha evidenziato che il ricorrente
presenta una personalità retta da modalità reattive impulsive con delle
difficoltà nel controllo razionale e volitivo delle proprie energie. Se dal
profilo medico-internistico (rapporto dr. __________) non sono stati
riscontrati sintomi o patologie che possano fare sospettare un abuso etilico
regolare (alcolismo) - ma ciò anche in ragione della giovane età del ricorrente
- è però vero che dall'indagine psicometrica si rileva la presenza di un
profilo etilistico della personalità con il 91% di probabilità di alcolismo.
Lo psicologo non ha quindi escluso la possibilità che in
futuro si possa sviluppare una patologia di alcolismo, in considerazione anche
della labilità caratteriale del ricorrente e nell'incapacità di intravedere le
conseguente gravi verso le quali i suoi attuali comportamenti potrebbero
degenerare.
In siffatte circostanze rettamente l'autorità inferiore ha
escluso la possibilità di sanzionare il ricorrente, contrariamente a quanto
egli richiede, con un'ulteriore revoca a scopo di ammonimento, misura già più
volte adottate in passato che non ha purtroppo avuto alcun riscontro educativo-repressivo
su di lui. Risulta invece assolutamente indispensabile per tutelare la
sicurezza del traffico e degli utenti della strada, una revoca a scopo di
sicurezza, dato che nella persona di __________ sussistono sufficienti motivi
caratteriali per poterlo ritenere non idoneo a guidare un veicolo a motore, ai
sensi dell'art. 17 cpv. 1 bis LCStr, atteso pure che non dà, quale conducente,
garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e
di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr)
3.3. Ne discende che la decisione dell'istanza inferiore deve
essere confermata, in quanto scaturisce da una esatta valutazione della
fattispecie.
Per il che il ricorso è integralmente respinto.
-
Va infine rilevato che
nell'ambito della revoca a tempo indeterminato per motivi di sicurezza non
sussiste alcuna possibilità per l'amministrato di invocare la necessità
professionale a disporre della licenza di condurre. La necessità professionale
costituisce infatti motivo di commisurazione della durata della sanzione unicamente
nell'ambito della revoca a scopo di ammonimento, mentre è irrilevante laddove,
come è qui il caso, si persegue il fine della sicurezza nella circolazione
stradale.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio, peraltro non debitamente documentate, non
possono essere accolte, difettando al ricorso qualsiasi probabilità di successo
(art. 30 PAmm, 157 CPC).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10 LALCStr, 14 cpv. 2 lett d,16 cpv. 1 e 2 LCStr, 17 cpv. 1 bis e cpv.
2 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 18, 28, 43, 60, 61, 62 PAmm, 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto
-
L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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