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Numero d'incarto:
52.1998.6
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00006
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 gennaio 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
Contro
la
decisione 29 dicembre 1997 con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è
rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso da
questi inoltrato contro la decisione 11 dicembre 1997 con cui il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo
indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;
vista la risposta 21 gennaio 1998 del
Presidente del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1° ottobre 1997 il
dr. __________ ha certificato che il suo paziente, __________, presenta uno
stato generale "molto ridotto. La sua mobilità è limitata a pochi
metri. La cardiopatia è precaria, ogni stress presenta un grande rischio per un
scompenso cardiaco. Un riposo psicofisico senza impegni amministrativi pesanti
è indispensabile per la sopravvivenza del paziente";
che la Sezione della
circolazione, venuta a conoscenza di tale certificato medico, con decisione 11
dicembre 1997 ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre
veicoli a motore a scopo di sicurezza ed a tempo indeterminato;
che contro questa decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2
lett. b, 16 cpv. 1 e 25 cpv. 3 lett. a LCStr, 6 segg. OAC e dichiarata immediatamente
esecutiva, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento;
che con istanza provvisionale l’insorgente ha chiesto al Presidente
del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che con decisione 29 dicembre 1997 il Presidente del Governo
ha respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi
contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione presidenziale __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al
Consiglio di Stato;
che l'insorgente contesta le deduzioni dell'autorità, tre
certificati medici susseguenti a quello ritenuto dal dipartimento attestando la
sua piena capacità di guida;
che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto
dell'impugnativa;
che il medico cantonale il 29 gennaio 1998, visto il
certificato medico 1° ottobre 1997, ha ritenuto che l'abilità alla guida dell'insorgente
sarebbe gravemente compromessa a causa della malattia cardiaca con i descritti
disturbi del ritmo, considerato come guidare un autoveicolo comporti ripetute
situazioni di stress;
che prendendo posizione su tali risultanze, il ricorrente ha
trasmesso al Tribunale un certificato medico del Dr. __________, medico
dirigente del centro termale di __________ di data 6 marzo 1998, ritenendo che
le conclusioni del medico cantonale non rispecchierebbero la reale situazione;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LACStr e 21 PAmm;
che la decisione 11 dicembre 1997 della Sezione della circolazione
configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza;
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza
sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che
l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso (DTF 106 I b 117; Schaffhauser, Grundriss des
schweiz. Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può
comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione
degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti
inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di
sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla
base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le
premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffhauser, loc. cit.);
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di
Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che considerate le risultanze del certificato medico 1°
ottobre 1997, la deduzione operata dal Presidente del Governo non appare
affatto insostenibile;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente davanti al
Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole
dell'impugnativa: le risultanze dei tre certificati medici susseguenti -
redatti rispettivamente dai dr. __________, __________ ed __________ - e
prodotti tra l'altro dopo il provvedimento adottato dal dipartimento, attestano
pure che egli è degente presso uno stabilimento di cura in __________ per riabilitazione
a comprova del suo precario stato di salute;
che nemmeno la presa di posizione 6 marzo 1998 del dr.
__________ sul certificato medico 29 gennaio 1998 del medico cantonale è in
grado di sovvertire la decisione del Presidente dell'Esecutivo cantonale;
che in effetti egli ritiene in sostanza che non vi sarebbe
mai stato e non vi sarebbe alcun pericolo d'infarto per il suo paziente e
questo anche in situazioni di stress;
che tali risultanze non però sono ancora atte a portare alla
conclusione che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un
simile provvedimento;
che comunque questi accertamenti preliminari dovranno essere
ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà
necessariamente esperire prima di statuire nel merito del ricorso pendente;
che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare al
Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere
d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli
interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 14, 16, 17, 25 LCStr; 6 segg. OAC; 10 LACStr; 3, 18, 21, 28, 31, 60,
61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.– è a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 10 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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