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Numero d'incarto:
52.1998.43
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00043
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 febbraio 1998 di
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 27 gennaio 1998 (n. 13) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 novembre
1997 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
le ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 19 febbraio 1998 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 gennaio 1995, verso le
13.50, in territorio di __________ in prossimità dell'incrocio tra via
__________ e via __________, __________, alla guida del proprio veicolo
"Alfa Romeo" __________, ha investito il pedone __________, che si trovava
sul lato destro della careggiata, il quale per le conseguenze riportate è deceduto.
Immediatamente dopo l'incidente le è stata sequestrata la
licenza di condurre, che le è poi stata restituita a titolo provvisorio in data
5 aprile 1995, in attesa di riesame al termine dell'inchiesta penale, a quel
momento ancora in corso.
Con sentenza 30 aprile 1997, il Presidente della Corte delle
Assise correzionali di Bellinzona ha condannato __________ a due mesi di
detenzione sospesi condizionalmente e al versamento di indennità parziali alla
moglie e ai figli della vittima, giudicandola autrice colpevole di omicidio
colposo per avere, per imprevidenza colpevole al volante della sua vettura,
dopo avere avvistato una persona ferma sul lato destro della carreggiata
rispetto alla sua direzione di marcia, omesso di adeguare la propria velocità
alle condizioni concrete della strada bagnata e con i marciapiedi ostruiti da
morene di neve nonché di seguire dovutamente i movimenti del pedone e avere
invece continuato la sua marcia investendolo e cagionandogli la morte.
Il ricorso interposto contro tale giudizio presso la Corte di
Cassazione e Revisione penale del Tribunale di Appello è stato dichiarato
inammissibile con decisione 13 giugno 1997, in quanto tardivo.
B. A seguito delle risultanze
del procedimento penale, la Sezione della circolazione con decisione 27
novembre 1997 ha risolto di revocarle la licenza di condurre per il periodo dal
7 gennaio 1998 al 21 marzo 1998 incluso, tenuto conto del periodo di revoca già
scontato dal 21 gennaio 1995 al 5 aprile 1995.
C. Con ricorso 12 dicembre
1997, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulando
l'annullamento della risoluzione dipartimentale.
In quella sede ha argomentato che i rilevamenti di fatto, in
base ai quali la Sezione della circolazione ha deciso di revocarle la licenza
di condurre per un ulteriore periodo di due mesi e mezzo, non sono esatti, non
essendo stati accertati nemmeno in sede penale. Non si sarebbe infatti tenuto
conto della responsabilità personale del pedone deceduto.
D. Il Consiglio di Stato, con
giudizio 27 gennaio 1998, ha respinto il gravame, argomentando che non
sussistevano motivi importanti per scostarsi dalle costatazioni di fatto
contenute nella sentenza penale. Alla luce della gravità dell'infrazione e
della colpa della ricorrente, la durata del provvedimento amministrativo è
stata ritenuta legittima e conforme al principio della proporzionalità.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che la durata della misura amministrativa venga
limitata ai due mesi e mezzo già scontati.
Sostiene che il periodo di revoca della licenza di condurre
inflittole, complessivamente di cinque mesi, quelli già scontati e ulteriori
due mesi e mezzo fissati con decisione 27 novembre 1997 dalla Sezione della
circolazione, sia eccessivo, in considerazione della corresponsabilità del
pedone, della fatalità dell'evento, della sua irreprensibile reputazione come
automobilista. Sottolinea anche che dal momento in cui le è stata restituita la
licenza di condurre dopo l'incidente, tre anni orsono, si è sempre comportata
in maniera esemplare.
Le sarebbe inoltre indispensabile disporre della licenza di
condurre per potere raggiungere il posto di lavoro a __________, dovendo
iniziare alle 5.00 del mattino. La revoca protratta per ulteriori due mesi e
mezzo le pregiudicherebbe la possibilità di conseguire un guadagno
assolutamente indispensabile al mantenimento della sua famiglia.
F. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
Cantonale Amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la
legittimazione attiva ai sensi del'art. 43 PAmm, essendo gravata nei suoi
legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- L'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a)
Nel caso in esame, la
ricorrente non contesta l'oggettiva gravità dell'imputazione accertata in sede
penale, ritiene però che la Corte penale abbia omesso di rilevare il
concorrente comportamento della vittima e la fatalità connessa con l'accaduto.
Chiede pertanto che se ne tenga conto nella commisurazione della durata del provvedimento
amministrativo, a suo giudizio da limitare ai due mesi e mezzo già effettuati.
In questa sede occorre perciò esaminare se una revoca di complessivi
cinque mesi sia in concreto adeguata.
- Secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della
revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di
una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des
Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta
norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re C.; STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza di condurre deve
essere obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv.
2 OAC).
La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore
ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- 5.1. La revoca della
licenza di condurre ha per scopo quello di migliorare il conducente che ha
messo in pericolo il traffico, affinché in futuro si comporti in modo conforme
alle norme sulla circolazione. Nel rispetto del principio della proporzionalità
essa deve durare tanto quanto è necessario per raggiungere questo scopo (R.
Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag.
369-370, note 2412-2413).
A rigore quindi la durata
dovrebbe essere commisurata in ogni singolo caso, a dipendenza del conducente
colpito e delle sua personale reazione alla misura amministrativa. Ciò risulta
però difficilmente attuabile per questioni di sicurezza e prevedibilità del
diritto, nonché per il principio dell'uniformità nell'applicazione della legge.
Nella pratica si è quindi sviluppato, a dipendenza della gravità oggettiva
dell'infrazione commessa, un certo schematismo, che viene però corretto, in
eccesso o in difetto, con riguardo agli elementi soggettivi propri al singolo
caso (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III,
pag. 271, note 2415 e segg.). L'art. 33 cpv. 2 OAC ne indica i più importanti.
5.2. In primo luogo sulla
commisurazione della durata della revoca incide la gravità della colpa commessa
dal conducente sanzionato. Va detto che se si è verificato un incidente non bisogna
considerare le conseguenze che esso ha avuto, nel caso letali, per stabilire il
grado di colpa, bensì la stessa va esclusivamente commisurata per rapporto alla
violazione delle norme di comportamento del codice stradale e della
pericolosità, anche potenziale, insita in tale comportamento per gli altri
utenti della strada (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts
III, pag. 276, no. 2429)
In sede penale è stato riconosciuto che la ricorrente ha
violato i più elementari doveri di prudenza, non prestando la dovuta attenzione
nella guida e non avvedendosi nemmeno, fatto assolutamente grave, della
presenza di un pedone, investendolo senza quasi accorgersene.
__________, assunta a verbale subito dopo l'incidente, ha riferito
di essersi resa conto di avere investito un pedone vedendolo a terra, solo dopo
avere arrestato la sua marcia per accertarsi dell'origine del colpo che aveva
udito sul finestrino infrantosi. In un secondo tempo ha precisato di avere
lontanamente avvistato il pedone. Ma ancora in sede penale ha dichiarato, ciò
che aggrava la sua posizione, di avere sì avvistato il pedone quando si trovava
all'inizio del rettilineo (quindi ancora in tempo utile per evitare il peggio)
ma che "la situazione non la preoccupò, tant'è che continuò normalmente la
sua marcia senza tenere d'occhio il pedone e si rese conto del suo investimento
solo a posteriori" (sentenza 30 aprile 1997, Corte delle Assise correzionali
di Bellinzona, pag. 4-5).
Invano in questa sede invoca la corresponsabilità della
vittima, che si sarebbe comportata in modo imprevedibile, quando da parte sua
ha pienamente violato le norme della LCStr, che la Sezione della circolazione
le ha opposto, non avendo prestato la dovuta attenzione al pedone dopo averne
notata da lontano la presenza in situazione pericolosa (pedone di spalle, bordo
della strada con ammassi di neve, vicinanza delle fermate del bus) e ignoratolo
totalmente, proseguendo la marcia senza più curarsi di lui e rasentando il
bordo del marciapiede su cui l'aveva precedentemente visto. In siffatte
circostanze è irrilevante se la vittima abbia avuto una concolpa, peraltro mai
provata, rispettivamente non si può semplicemente invocare la fatalità.
La revoca della licenza di condurre per la durata di cinque
mesi appare perfettamente conforme ai parametri generalmente applicati e
senz'altro anche alla gravità della colpa.
5.3. Al momento dei fatti qui esaminati __________ aveva conseguito
la patente da poco più di tre anni, durante i quali non è mai incorsa in
infrazioni alla LCStr. Dopo l'incidente per altri tre anni non ha violato la
LCStr.
Di principio, indipendentemente dall'incidente della
circolazione all'origine della revoca qui in discussione, deve esserle riconosciuta
la buona reputazione quale conducente. Tuttavia, proprio in ragione della
gravità dello stesso incidente, tale buona reputazione assume soltanto portata
relativa, non prevalente sullo scopo educativo-repressivo della revoca della
licenza di condurre a scopo di ammonimento.
V'è infine da chiarire se, dopo che la licenza le è stata
restituita provvisoriamente il 5 aprile 1995, sia ancora indicato e necessario
revocargliela per un ulteriore periodo di due mesi e mezzo.
E' vero che per conseguire
appieno il suo scopo, la revoca deve avvenire in tempi brevi, subito dopo i
fatti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 288, nota 2451). Capita però che se la
decisione amministrativa viene impugnata o rimane sospesa in attesa dell'esito
del procedimento penale, come è stato qui il caso, l'esecuzione effettiva venga
rimandata di diversi anni. Secondo giurisprudenza, per principio, quand'anche
il conducente si sia comportato correttamente durante questo periodo, egli non
può beneficiare di alcuna riduzione sulla durata effettiva che verrà in seguito
pronunciata. Una diversa prassi è ammessa in casi eccezionali e con grandi
riserve, atteso che se estesa creerebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento tra conducenti che hanno commesso uguale violazione (Schaffauser,
op. cit., pag. 288-290 n. 2451).
Nel caso concreto non emergono motivi importanti per
scostarsi dalla regola, motivo per cui l'autorità amministrativa può revocare
la licenza di condurre a __________ per un ulteriore periodo.
5.4. Nemmeno può essere
riconosciuta alla ricorrente la necessità professionale di disporre del
veicolo. Per invocare con successo il bisogno professionale non basta dimostrare
un interesse economico a condurre un veicolo. Determinante è la questione di
sapere se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la
sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere
la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2), ciò che non
è qui il caso. In pratica la necessità professionale viene ammessa solo a
favore di persone per le quali il veicolo costituisce "luogo di
lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione) (R. Schaffauser, op.
cit., pag. 286, n. 2446 e seg.).
__________ può senz'altro raggiungere il luogo di lavoro che
dista pochi chilometri dal suo domicilio facendo capo a un ciclomotore o una
bicicletta, anche quando, il mattino presto, i mezzi di trasporto pubblici non
sono ancora in funzione.
- Tutto ben ponderato, la
decisione censurata deve essere confermata. Con il che il ricorso va respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 3 lett. a, 17, 26 cpv. 1, 31 cpv.1, 32 cpv. 1, 90
LCStr, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amminitrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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