AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.42
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00042
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 febbraio 1998 del
contro
la
decisione 27 gennaio 1998, no. 283, del Consiglio di Stato che accoglie
l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 22 luglio 1997
della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio in tema di
accesso alla strada cantonale;
viste le risposte:
-
24 febbraio 1998 del Dipartimento
del territorio;
-
4 marzo 1998 di __________;
-
4 marzo 1998 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 gennaio 1986 la Sezione
strade cantonali dell'allora Dipartimento pubbliche costruzioni ha autorizzato
__________ a collegare il suo fondo (part. n. __________ RFD di __________) all'antistante
strada cantonale con un accesso provvisorio sintanto che non fosse stata
realizzata la strada comunale di raccolta SR1 prevista dal PR sul lato opposto
del sedime.
Il carattere precario dell'accesso è stato espressamente
sottolineato con scritto 9 marzo 1989 inviato dalla Sezione Strade all’allora
proprietario di quel fondo in occasione della successiva edificazione di una
casa d'abitazione.
B. In seguito alla
realizzazione della succitata strada comunale di raccolta il municipio di
__________ ha imposto al qui resistente __________, proprietario delle part. n.
__________ e __________ RFD risultanti dal frazionamento della part. n.
__________ RFD, il pagamento di due contributi di miglioria di fr. 6'633.20 e
di fr. 13'537.90.
__________ ha impugnato i contributi impostigli sin davanti
al Tribunale d'espropriazione. In sede di udienza di conciliazione, il
tribunale ha invitato il ricorrente a ritirare l'impugnativa. Gli ha comunque
riservato la possibilità di ottenere una riduzione o l'annullamento
dell’imposizione qualora avesse dimostrato che l'accesso alla strada cantonale
poteva essere mantenuto.
La causa è stata stralciata dai ruoli con decreto 10 maggio
1993 per desistenza dell'insorgente.
C. Il 2 aprile 1996 __________
ha sottoposto alla Sezione della progettazione del Dipartimento del territorio
un progetto di massima per spostare di alcuni metri verso __________ l'accesso
autorizzato a titolo precario nel 1986.
Il 12 aprile 1996 il predetto ufficio ha preavvisato
favorevolmente l'intervento.
Il 28 giugno 1996 __________ ha pertanto formalmente chiesto
al municipio il permesso di costruire un nuovo accesso alla part. n. __________
RFD dalla strada cantonale.
Raccolto il preavviso favorevole 6 agosto 1996 del
Dipartimento del territorio (no. 12873), il 14 di quello stesso mese l'autorità
comunale ha rilasciato la licenza richiesta.
Immediatamente __________ ha sollecitato al municipio la restituzione
dei contributi di miglioria di cui si è detto sopra.
In seguito al rifiuto del municipio a dar seguito alla
richiesta, il ricorrente si è rivolto al Tribunale d'espropriazione, che l'ha accolta
con sentenza 2 maggio 1997, condannando il comune di __________ a restituire
gli importi reclamati oltre agli interessi. Nell'ambito di quella procedura, il
funzionario della Divisione delle costruzioni che aveva preavvisato
favorevolmente la costruzione del nuovo accesso aveva avuto modo di confermare
in sede d'udienza che il nuovo accesso era "da ritenersi definitivo":
affermazione, questa, che, dietro intervento dell’autorità comunale presso quella
cantonale, era stata tuttavia smentita quattro giorni dopo con scritto 28
ottobre 1996 della Divisione delle costruzioni, inviato al municipio di
__________ con copia al Tribunale di espropriazione ed a __________.
D. Ricevuta la sentenza
sfavorevole del Tribunale di espropriazione il municipio ha immediatamente
sollecitato un incontro con i responsabili della Divisione delle costruzioni
del Dipartimento del Territorio. In seguito a questo incontro, il 15 maggio
1997, il suddetto ufficio ha comunicato al municipio di __________ che
l'accesso in discussione era provvisorio e che avrebbe dovuto essere chiuso
perché il fondo del resistente era ormai accessibile dalla strada comunale
realizzata nel frattempo.
Copia di questo scritto è stata inviata a __________, che ha
immediatamente reagito, chiedendo a sua volta spiegazioni in merito alla
prospettata chiusura dell’accesso appena realizzato.
Con atto del 22 luglio 1997 la Divisione delle costruzioni
del Dipartimento del Territorio ha ricordato al resistente quanto dispone
l'art. 47 LStr. Rilevato che il fondo era ormai raggiungibile dalla nuova
strada comunale ha quindi dichiarato di confermare il "preavviso
negativo" e le lettere 9 gennaio 1996 della Sezione strade cantonali e 9
marzo 1989 della Sezione strade.
E. Fondandosi sull'indicazione
dei mezzi e dei termini di ricorso contenuta in quest'ultimo scritto,
__________ ha impugnato questa determinazione davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 27 gennaio 1998 il Governo ha accolto l'impugnativa,
ritenendo in sostanza che non fossero date le premesse per revocare la licenza
edilizia rilasciata appena un anno prima per la formazione del nuovo accesso.
L'interesse del ricorrente alla sicurezza del diritto prevarrebbe
in concreto sull'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione.
F. Contro il predetto giudizio
governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di
__________, chiedendone l'annullamento con conseguente ripristino della decisione
22 luglio 1997 del Dipartimento del territorio.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente ricorda che
l'accesso sulla strada cantonale era stato concesso unicamente a titolo
precario e sintanto che non fosse stata realizzata la strada comunale di
raccolta.
G. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni, e dal resistente __________,
che contesta partitamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà
semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 54 cpv. 2 LStr.
Al comune va riconosciuta la legittimazione a ricorrere.
Anche se la LStr non gli riserva alcuna autonomia in tema di accessi sulle
strade cantonali, la fattispecie in esame permette comunque di includerlo in
quella limitata e qualificata cerchia di soggetti giuridici collegati con
l'oggetto del provvedimento da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso.
L'interesse del comune a dolersi dell'illegittimità della decisione
impugnata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca è d'altro canto
concreto, attuale e personale.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 47 LStr
(RL 7.2.1.2), la formazione di accessi è autorizzata se è compatibile con la
destinazione della strada e con la sicurezza del traffico (cpv. 1). Se la
formazione è possibile su diverse strade, l'accesso deve di regola essere fatto
su quella gerarchicamente inferiore (cpv. 2).
Criterio determinante ai fini del rilascio
dell'autorizzazione per la formazione di accessi è la sicurezza del traffico;
concetto, questo, che riserva all'autorità decidente un margine d'apprezzamento
relativamente ampio, censurabile da parte delle istanze di ricorso unicamente
nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto,
segnatamente sotto il profilo dell'adeguatezza (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des
Kt. Aargau, II ed., § 75 N. 2).
L'autorizzazione alla formazione di accessi è accordata
secondo la procedura di rilascio della licenza edilizia (art. 4 lett. b RLE).
Essa è quindi concessa dal municipio, previo avviso del Dipartimento del
territorio. Preavviso obbligatorio in quanto riferito ad un oggetto richiamante
l'applicazione della LStr (cfr. allegato 1 al RLE cifra 22). Delegata ai
municipi è soltanto la competenza ad autorizzare la formazione di accessi alle
strade cantonali non connessi con la costruzione di edifici o impianti (cfr.
art. 3 cpv. 3 LE ed allegato 2 lett. a cpv. 1 al RLE).
2.2. L'autorizzazione per la formazione di un accesso, spesso
accordata sotto forma di precario (cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art.
25 LE, N 1044), può essere modificata o revocata in ogni tempo, ove un
interesse prevalente lo esiga (art. 9 RLStr).
Considerati i presupposti per il suo rilascio, essa è in
particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza della
circolazione. Il fatto che l'autorizzazione sia stata concessa a titolo
precario, non significa comunque che l'autorità possa revocarla come meglio le
aggrada. Anche in questa ipotesi, la revoca è possibile soltanto nel caso in
cui vengano a mancare le premesse che avevano giustificato il rilascio
dell'autorizzazione (DTF 101 I a 191; Scolari, op. cit., ad art. 25 LE, N.
912).
La revoca o la modifica dell'autorizzazione devono rispettare
il parallelismo delle forme (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 25 LE N. 913).
Competente a revocare l'autorizzazione alla formazione di un accesso è quindi
il municipio, ovvero l'autorità che previo avviso del Dipartimento del
territorio l'aveva rilasciata.
- Oggetto del ricorso in
esame è una determinazione della Divisione delle costruzioni del Dipartimento
del territorio, adottata a due riprese, mediante la quale quest'ufficio
dell'amministrazione cantonale ha comunicato, dapprima al municipio di
__________ (cfr. lettera 15.7.97) ed in seguito al resistente __________ (cfr.
lettera 22.7.97), che a suo avviso erano date le premesse per esigere la
chiusura dell'accesso autorizzato a titolo precario nel 1986.
Il Consiglio di Stato ha ravvisato in queste comunicazioni
della Divisione delle costruzioni un ordine di chiudere l'accesso, rispettivamente
una revoca della licenza che ne aveva autorizzato la formazione. "La
cassazione del querelato provvedimento (...) con conseguente rinvio
all'autorità" inferiore è stata considerata un "orpello procedurale
foriero unicamente di un inutile prolungamento del contenzioso".
La tesi governativa non può essere condivisa in quanto eccessivamente
semplicistica e riduttiva.
3.1. Nella lettera 15 maggio 1997 della Divisione delle
costruzioni al municipio di __________ non sono ravvisabili nè gli estremi di
un ordine di chiudere l'accesso, nè quelli di una revoca della licenza
accordata per la sua formazione dall’autorità comunale nel 1996. Nello scritto
in questione, inviato al municipio che l’aveva interpellata in merito
all’ulteriore mantenimento dell'accesso, sono ravvisabili unicamente gli
estremi di una presa di posizione, ovvero di un preavviso confermativo della
natura precaria del collegamento: atto, questo, contro il quale non è dato
ricorso (RDAT 1991 I 18; Scolari, op. cit., N 724; Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, N. 740). A torto, il Consiglio di Stato ha ritenuto di
potergli attribuire natura di decisione impugnabile, ovvero di atto
amministrativo mediante il quale l'autorità costituisce, modifica o annulla
diritti od obblighi, rispettivamente ne accerta l’esistenza, l’inesistenza o
l’estensione (Scolari, Diritto amministrativo, Vol. I, N. 200). A prescindere
dal fatto che il provvedimento non è stato notificato al diretto interessato,
qui resistente, la Divisione delle costruzioni non è nemmeno competente a
revocare la licenza edilizia rilasciata per la formazione dell’accesso e ad
ordinarne la chiusura. Competente ad adottare provvedimenti di questa natura è
soltanto il municipio, ovvero l’autorità che, previo avviso del Dipartimento del
Territorio, è preposta al rilascio dei permessi di costruzione.
3.2 Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne lo
scritto 22 luglio 1997 inviato dalla Divisione delle costruzioni al resistente,
alla quale questi si era rivolto per contestare la chiusura dell’accesso
prospettata nella lettera 15 maggio 1997, di cui si è appena detto. Nemmeno
quest'atto integra in effetti gli estremi di un ordine di chiusura o di una
revoca della licenza rilasciata per la costruzione dell'accesso. Anch'esso è da
considerare unicamente alla stregua di un semplice preavviso sulla necessità di
chiuderlo. Ne fa fede lo stesso scritto, ove si afferma di "confermare il
preavviso negativo e quindi le lettere 9.1.86 della Sezione strade cantonali e
9.3.86 della Sezione strade” (peraltro riguardanti il vecchio accesso, ora
sostituito da quello realizzato nel 1996). L’erronea indicazione dei mezzi e
dei termini di ricorso data in calce a quest’atto non è atta a modificarne la
natura. Il preavviso resta tale e non assurge a decisione impugnabile in quanto
suscettibile di dar luogo a provvedimenti esecutivi nel caso in cui il
destinatario si rifiuti di darvi seguito.
- Sulla scorta di queste
considerazioni, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato un
preavviso della Divisione delle costruzioni, configurandolo alla stregua di una
decisione del Dipartimento del Territorio appare lesivo del diritto. Chiamato a
statuire su un ricorso rivolto contro un atto non impugnabile, il Governo
avrebbe dovuto limitarsi a respingere il gravame siccome irricevibile.
Entro questi limiti, il ricorso va pertanto accolto,
riformando di conseguenza la decisione governativa censurata.
Dato che l’avvio del procedimento ricorsuale è stato causato
dall’erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso contenuta nello
scritto 22 luglio 1997 inviato dalla Divisione delle costruzioni al resistente,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 47 LStr; 9 RLStr; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 27 gennaio 1998, no. 283, del
Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che il ricorso 7 agosto
1997 inoltrato da __________ contro il preavviso 22 luglio 1997 della Divisione
delle costruzioni del Dipartimento del territorio è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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