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Numero d'incarto:
52.1998.375
Data decisione, Autorità:
18.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1998.00375
Lugano
18 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 dicembre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 9 dicembre 1998 del Perito distrettuale di Bellinzona, che ha
sostanzialmente accolto la domanda 27 giugno 1997 di __________ volta ad
ottenere una permuta di terreno tra i mapp. no. __________, __________ e
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
del mapp. __________ di __________, un fondo parzialmente edificato di forma
rettangolare ed allungata che confina con due particelle di __________.
Verso N-E con la 1143, una lunga striscia verde in parte
coltivata a vigna dotata di uno sbocco su via __________ al pari del parallelo mapp.
__________.
Verso S-O con la 1136, un terreno di conformazione irregolare
che si affaccia su via __________ e sul quale insiste una casa d'abitazione.
B. Con istanza 27 giugno 1997
fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di
Bellinzona di trasferirgli la proprietà della parte del mapp. __________
attigua a via __________, offrendo in permuta a __________ la porzione
orientale del proprio mapp. __________ in vista di una sua integrazione nel mapp.
__________. A mente del richiedente, lo scambio dei due scorpori di pari
ampiezza (168.90 mq) avrebbe permesso di conseguire un uso del suolo più razionale,
ma soprattutto di migliorare l'edificabilità del mapp. __________, pregiudicata
dalla sfavorevole geometria della sua superficie.
In sede di risposta __________ si è opposto alla permuta siccome
ingiustificata dal profilo dell'interesse pubblico, ribadendo tale posizione
all'udienza di conciliazione tenutasi il 27 ottobre 1997. La parte richiesta ha
peraltro postulato che in caso di accoglimento della domanda la permuta venisse
subordinata a precise condizioni volte a tutelare adeguatamente i suoi interessi.
C. Dopo vicissitudini che qui
non occorre evocare nel dettaglio, con decisione 9 dicembre 1998 il Perito
distrettuale di __________ ha essenzialmente accolto l'istanza, imponendo
tuttavia al richiedente alcuni oneri, segnatamente la cessione a __________ di
una superficie maggiore per compensare la perdita dello sfogo su via
__________.
Il Perito ha ritenuto in sostanza che l'operazione avrebbe consentito
un uso più razionale dei fondi coinvolti senza creare pregiudizi, atteso che il
mapp. __________ resterebbe raggiungibile da via __________ transitando
attraverso la part. ____________________
D. Avverso il predetto giudizio
__________ è insorto mediante ricorso 30 dicembre 1998 innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.
Con dovizia di motivazione il ricorrente ha contestato fermamente
la legittimità della permuta, che sarebbe volta a soddisfare gli interessi di
mera natura privata del vicino e non servirebbe a conseguire un uso più
razionale del suolo ai sensi della LRPT.
E. Il Perito distrettuale di
__________ e __________ hanno proposto la reiezione del gravame, contestando partitamente
le tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni che saranno illustrati,
ove occorresse, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative contro le
decisioni di permuta dei Periti distrettuali si fonda sui combinati art. 94
LRPT e 60 PAmm.
La legittimazione a ricorrere di __________, proprietario coinvolto
nell'operazione di permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie al
rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie
giudiziarie e correttamente formulato (art. 13 e 46 PAmm, applicabili ex art.
111 LRPT), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 83 LRPT, allo
scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo
può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di parte di esso,
purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Esprimendosi sulla portata di questa disposizione, in passato
il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di spiegare più volte che
il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse
generale volto alla sistemazione agronomica del cantone attraverso quella
fondiaria (RDAT I-1993 N. 55); l'interesse pubblico si concretizza insomma nel
dichiarato obbiettivo di "conseguire un uso del suolo più razionale".
La permuta del diritto pubblico ticinese si fonda d'altra
parte sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne riprende i principi
essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola secondo cui il
proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno individuale, né
conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un fondo in
permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura,
superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono
conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
- Oggetto della presente
controversia, nata per ammissione del resistente stesso in seguito al
fallimento di trattative bonali volte alla stipulazione di una permuta privata,
è l'area verde del mapp. __________ posta a ridosso di via __________. Superficie
ampia oltre __________ mq __________ vorrebbe annettere al proprio mapp.
__________, cedendo in cambio al vicino un'area di pari ampiezza da aggregare
all'altro fondo di sua proprietà, il mapp. __________.
Con ogni evidenza l'insuccesso delle negoziazioni e la
prospettiva di poter sagomare la part. __________ in funzione di una sua
ulteriore edificazione, attualmente impossibile, ha indotto il proprietario a
tentare l'acquisizione dell'area desiderata tramite la procedura amministrativa
contemplata dalla LRPT. Non v'è dubbio che la permuta prospettata consentirebbe
di dilatare la forma del mapp. __________ favorendo l'inserimento di una
costruzione di dimensioni rispettabili nello spazio verde disponibile; i progetti
presentati con le osservazioni al ricorso dimostrano infatti che la permuta
permetterebbe addirittura di trasformare un sedime di fatto pressoché inedificabile
in terreno idoneo ad accogliere un edificio rispettoso dei parametri di PR.
In casu appare però altrettanto indubbio che i vantaggi
derivanti dall'operazione sarebbero circoscritti all'esclusivo peculiare interesse
del richiedente __________, mentre il ricorrente subirebbe solo inconvenienti.
Non tanto per la drastica diminuzione della superficie del mapp. __________,
che non troverebbe adeguata compensazione nell'addizione di terreno inutile a
favore della part. __________, quanto piuttosto per la soppressione del collegamento
diretto con via __________ di cui fruisce attualmente la proprietà. A ragione
l'insorgente si duole di questa privazione e dell'evidente danno economico che
essa comporta. Se lo scorporo offerto dal resistente venisse aggiunto alla
part. __________ richiesta in permuta, quest'ultima migliorerebbe la sua
conformazione ma non potrebbe comunque essere edificata per mancanza di un
accesso sufficiente (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b e 19 cpv. 1 LPT). Se venisse
aggregato al mapp. __________, la part. __________ - oltre a restar isolata
dalla rete viaria locale - perderebbe più di un terzo della sua superficie,
riducendosi a ca. 275 mq (37 m x 7.5 m). In entrambe le ipotesi, l'eventuale
costituzione di un diritto di passo - che per non peggiorare la situazione
andrebbe posto per forza di cose a carico del mapp. __________ - mitigherebbe
lo svilimento del fondo richiesto, ma non lo colmerebbe appieno come vuole
invece la legge in caso di imposizione di una permuta; tanto più che di primo
acchito la concreta realizzazione di un transito veicolare tra via __________ e
il mapp. __________ appare a dir poco problematica considerato l'esiguo spazio
disponibile lungo i confini una volta edificata la part. __________.
In realtà, appare evidente che lo scambio divisato imporrebbe
alla parte richiesta di gravare il proprio mapp. __________ con una
pregiudizievole servitù di passo o di formare un particellare unico come
indicato nella planimetria annessa alla decisione impugnata. Sennonché la
permuta forzata e la conseguente restrizione del diritto di proprietà di
__________ non possono oggettivamente estendersi fino al punto di obbligare
quest'ultimo a raggruppare i suoi due terreni per garantire l'accesso al possedimento
da via Sottomontagna e salvaguardarne così il valore venale. D'altra parte, i mapp.
__________ e __________ confinano tra di loro su una lunghezza di soli 5 m ca.
Sono fondi ben distinti, con funzioni e valori del tutto autonomi. La prospettiva
di doverli riunire e la conseguente impossibilità di commerciarli separatamente
rendono ulteriormente inammissibile la permuta così come auspicata dal resistente.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va accolto annullando la decisione impugnata siccome lesiva del
diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza
del resistente (art. 28 e 31 Pamm).
Per
questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss.
PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 9 dicembre 1998 del Perito distrettuale
di __________ è annullata.
-
La tassa di giudizio di fr.
500.- è posta a carico del resistente __________, con l'ulteriore obbligo di
versare all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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