Weapon purchase appeal rendered moot; costs awarded

52.1998.366Other CourtSep 3, 1999Modified

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Omnilex summary

The appellant challenged the Cantonal Department's refusal to authorize purchase of a short firearm for personal security at his workplace. While the appeal was pending, the Department revoked its refusal after the new federal Weapons Act entered into force and issued the purchase authorization. The Administrative Court therefore treated the appeal as disposed of in accordance with the reasoning of the decision. It held that, because the contested decision was withdrawn after the respondent's reply, the Department was the losing party and had to pay the appellant CHF 300 in party compensation; no court costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 31 PAmm; appeal rendered moot by revocation of the challenged administrative decision during the pending proceedings; if the contested act is annulled after the response has been filed, the authority is deemed unsuccessful and party compensation is owed. The entry into force of a new federal regime replacing prior cantonal weapons-law requirements may remove the basis of a refusal and justify revocation of the contested decision. In such a constellation, the appellate court need not rule on the merits of the original authorization request, but only on the procedural consequences, in particular costs and ripetibili (consid. in fine).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.366

Data decisione, Autorità: 03.09.1999, TRAM

Incarto n. 52.98.00366

Lugano 3 settembre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 dicembre 1998 di

__________ patrocinato dallo Studio legale __________

contro

la decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio permessi, che ha negato all'insorgente l'autorizzazione di acquistare un'arma corta da fuoco a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di materiali edili;

vista la risposta 30 dicembre 1998 e la successiva decisione di revoca 10 marzo 1999 del dipartimento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto e in diritto

che il 5 maggio 1998 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi (UP), l'autorizzazione per l'acquisto di un'arma corta da fuoco (revolver marca S&W-mod. 617 4" calibro 22 lr) a scopo di sicurezza personale nell'ambito della propria attività di commerciante di materiali edili presso la ditta __________, di cui è contitolare ("difesa personale sul posto di lavoro");

che l'11 maggio 1998 il municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente la domanda; la Polizia cantonale ha per contro formulato parere negativo, segnatamente a seguito del pericolo che l'arma venisse nuovamente rubata e vista l'esistenza di un impianto di allarme installato presso la ditta;

che con decisione 2 dicembre 1998 (n. 13/1998) l'UP ha respinto l'istanza;

che il dipartimento ha considerato insufficienti i motivi della richiesta, visti i rigorosi criteri previsti dalla normativa cantonale e la consolidata giurisprudenza di questo tribunale in merito alle concrete necessità di disporre di un'arma;

che l'autorità di prime cure ha rilevato come la ditta fosse situata in una zona circondata da diverse abitazioni, dotata di un sistema d'allarme attivato alla chiusura degli uffici e che, in caso di necessità, l'interessato potesse comunque richiedere l'intervento della polizia;

che contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione in quanto sarebbe l'unico modo per tutelare la propria sicurezza sul posto di lavoro;

che il 30 dicembre 1998 l'UP si è opposto all'accoglimento del ricorso;

che il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RU 1998 2535 segg.), la quale persegue l'unificazione del diritto sulle armi a livello nazionale e sostituisce il Concordato del 27 marzo 1969 sul commercio di armi e munizioni e le relative disposizioni cantonali (FF 1996 I 876);

che la LArm, contrariamente a quanto richiedeva l'art. 15 cpv. 1 della legge cantonale del 10 ottobre 1967 (LArmi), non prevede la dimostrazione della concreta necessità di dover disporre dell'arma per la propria sicurezza nella propria abitazione o nell'ambito dell'attività professionale;

che in pendenza di ricorso, l'UP ha quindi revocato la decisione impugnata a seguito dell'entrata in vigore della LArm e ha autorizzato l'acquisto dell'arma (v. permesso d'acquisto 24 marzo 1999);

che con la revoca, l'autorità di prime cure ha in tal modo aderito all'impugnativa;

che il ricorrente, preso atto della revoca, chiede ora l'assegnazione delle ripetibili per la stesura dell'allegato ricorsuale;

che con l'annullamento dell'atto impugnato, successivo alla presentazione della risposta, l'UP è da ritenersi parte soccombente (RDAT 1986 N. 23 pag. 46);

che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);

Per questi motivi,

visti la LArm; gli art. 3, 28, 31, 50, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è evaso nel senso dei considerandi.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

weapons permitmootnessrevocationparty compensationadministrative costsappealnew legislation

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Key legal question

Whether the appeal should still be decided after the authority revoked the refusal and granted the weapon purchase permit.

Extracted holding

The appeal was disposed of in the sense of the considerations because the challenged decision had been revoked and the requested authorization granted.

Extracted reasoning

Once the first-instance authority revoked the contested refusal during the pending appeal, it had effectively accepted the complaint, rendering the substantive challenge moot.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to reimbursement of costs/party expenses.

Extracted holding

Yes. Because the contested act was annulled after the response had been filed, the first-instance authority was deemed to be the losing party and had to pay party compensation.

Extracted reasoning

Under the cited procedural practice, the authority is treated as unsuccessful when it withdraws the contested decision after the reply stage; therefore the appellant receives ripetibili under Art. 31 PAmm.

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