AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.356
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00356
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 dicembre 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 18 novembre 1998, no. 5300, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 ottobre
1998, no. __________, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore
per la durata di sei mesi;
viste la risposta 14 dicembre 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 aprile 1987 __________
(20.11.1968) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B.
B. a) Nel settembre 1988 gli è
stata revocata la licenza di condurre veicoli a motore per una durata di due
mesi per aver circolato con un motoveicolo privo di targhe e di assicurazione
RC, senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre e per essersi
sottratto al fermo circolando a velocità eccessiva e pericolosa ed effettuando
manovre di sorpasso spericolate.
b) Nell'aprile 1990 gli è stato inflitto un ammonimento per
aver superato il limite di velocità prescritto (144 km/h la posto di 120 km/h).
c) Il 2 maggio 1991 gli è stata nuovamente revocata la
licenza di condurre per una durata di quattro mesi (poi ridotta a due mesi e
mezzo), per aver circolato a velocità inadeguata e, dopo aver perso la
padronanza di guida, essere fuoriuscito dal campo stradale andando a cozzare contro
alcune vetture parcheggiate. L'insorgente si era poi allontanato, sottraendosi
alla prova del sangue.
C. a) Il 20 settembre 1996,
verso le ore 2.30, __________ ha perso il controllo del proprio mezzo,
fuoriuscendo dalla carreggiata, danneggiando un'aiuola comunale ed un cartello
pubblicitario. In seguito egli si è allontanato dal luogo dell'incidente, omettendo
di avvisare i competenti servizi di polizia.
Dopo essere stato rintracciato dalla polizia, il ricorrente
ha dichiarato (cfr. verbale d'interrogatorio 20 settembre 1996, ore 06.40, ed
ordine di prelievo e di analisi del sangue del 20 settembre 1996) di aver
ingerito bevande alcoliche sia prima (0,3 dl di birra) che dopo i fatti in
questione (1,3 l di birra ed un nocino, quantità "normale", vero le
ore 3.00). L'esame del sangue ha rilevato un'alcolemia dell'1,91-2,61 g %O, rispettivamente dell'1,02-1,71 g %O tenendo conto dell'alcol ingerito dopo il rientro
a casa.
Al ricorrente è stata immediatamente ritirata la licenza di
condurre, che gli è poi stata restituita provvisoriamente il 7 dicembre 1996,
in attesa della conclusione dell'inchiesta penale.
b) Con decreto d'accusa 4 maggio 1998 il procuratore pubblico
ha ritenuto l'insorgente colpevole di circolazione in stato di ebrietà (tasso
alcolico: 1,91-2,61 g %O) ed inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio.
Al ricorrente è stata inflitta una pena di 30 giorni di
detenzione, da dedurre il carcere preventivamente sofferto e sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di tre anni. Egli è pure stato condannato al pagamento
di una multa di fr. 1'500.--.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 26, 31
cpv. 1 e 2, 51, 91 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr, 41 cifra 1 CP.
Il decreto, rimasto incontestato, è cresciuto in giudicato.
D. Con decisione 2 ottobre 1998
la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre
per un periodo di sei mesi, tenuto conto del periodo già effettuato (20.09.1996
In sostanza l'autorità ha ritenuto che l'infrazione commessa
fosse da considerare grave e che s'imponeva l'adozione di una misura
amministrativa ai sensi degli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b e 17 cpv. 1 lett. a e
b LCStr.
E. a) Il 20 ottobre 1998
__________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta decisione,
postulandone la riduzione del periodo di revoca a due mesi.
Egli ha contestato gli
accertamenti peritali, postulando l'allestimento di una nuova perizia. Egli ha
pure fatto valere di necessitare della licenza di condurre per motivi
professionali.
b) Con risoluzione 18 novembre 1998 il Governo ha confermato
la revoca della licenza di condurre per un periodo di sei mesi. In sostanza
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto la misura amministrativa adottata legittima e
giustificata.
F. Contro la decisione del
Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste formulate davanti all'autorità di prima
istanza.
Lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere
sentito, in quanto l'Esecutivo cantonale non gli ha intimato copia delle
osservazioni 6 novembre 1998 allestite dalla Sezione della circolazione, non
gli ha notificato la fine dello scambio degli allegati, dell'istruttoria e la
decisione di non procedere all'assunzione della prove da lui offerte.
L'insorgente contesta poi i risultati della perizia alcolimetrica
eseguita, in quanto si fonderebbe su presupposti erronei. Solo durante
l'interrogatorio 18 dicembre 1996 egli avrebbe indicato gli esatti quantitativi
di alcol ingerito (1,3 l di birra e 2 dl di nocino) e gli esatti orari
della loro assunzione (02.45-03.15 e non 03.00-03.30). Chiede dunque
l'allestimento di una nuova perizia sulla base di tali dati.
Osserva che la notte in questione si trovava in uno stato
emotivo alterato, in quanto poche ore prima era stato informato dell'improvvisa
morte di un caro amico.
Evidenzia che l'autorità penale non ha proceduto agli accertamenti
peritali da lui richiesti, decisione pure confermata dal GIAR. La passività
delle autorità penali impone all'autorità amministrativa di procedere
all'allestimento di una nuova perizia ed ad una nuova valutazione della
fattispecie. In considerazione di ciò e della pesante condanna penale subita
s'imporrebbe una rivalutazione del caso.
Sostiene che il Consiglio di Stato non ha tenuto in debito
conto la sua necessità di disporre della licenza di condurre per motivi
professionali. Essendo di professione gerente, gli occorre la licenza di
condurre per spostarsi in vista di un nuovo posto di lavoro, avendo egli dovuto
rinunciare al lavoro che aveva in precedenza a __________ proprio per questo
motivo. Su questo punto la risoluzione impugnata sarebbe carente di
motivazione.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'allestimento
della perizia richiesta dall'insorgente, che non appare idonee a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio
considerati gli accertamenti operati dalle autorità penali (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- a) Il ricorrente si duole,
poiché il Consiglio di Stato non gli ha intimato le osservazioni 6 novembre
1998 presentate dalla Sezione della circolazione avverso il suo gravame.
Orbene, nelle osservazioni
l'autorità dipartimentale si è limitata ad affermare che:
"preso atto delle argomentazioni ricorsuali e dopo
nuova attenta valutazione della fattispecie, conformemente alla facoltà concessaci
dall'art. 49 LPamm., proponiamo la reiezione del gravame in
considerazione della fondatezza del provvedimento da noi adottato, chiaramente
documentato e motivato dalle emergenze di fatto risultanti dagli atti
componenti l'incarto che non lasciano alcun dubbio sull'esclusiva attendibilità
della versione resa dall'interessato il 20 settembre 1996 alle ore 15.10 (cfr.
relativo verbale di interrogatorio)."
Il Dipartimento non ha dunque apportato nuove motivazioni a
suffragio della propria decisione. Ne consegue che i diritti del ricorrente non
hanno subìto pregiudizio dalla mancata intimazione delle osservazioni.
Pertanto non vi è stata alcuna violazione del diritto di
essere sentito del ricorrente.
b) La decisione impugnata non è neppure carente di motivazione
per quanto riguarda l'asserita necessità professionale di disporre della
licenza di condurre. Il Consiglio di Stato ha infatti preso posizione in merito
a tale censura, scrivendo che "il ricorrente, esercente, non ha
un'assoluta necessità della licenza di condurre per acquistare il suo reddito
lavorativo (cfr. DTF 122 II 24 ss., 123 II 574), (…)."
c) Pure le ulteriori lamentele in merito alla mancata
notifica della fine dello scambio degli allegati, della fase istruttoria e
della decisione di non assumere le prove offerte dal ricorrente, sono infondate.
La legge di procedura per le cause amministrative non prevede
tali notifiche. Al contrario l'art. 49 PAmm prevede espressamente un solo
scambio di allegati; solo in casi eccezionali è ordinato un ulteriore scambio.
Neppure esiste altra norma procedurale che imponga al Governo di notificare la
fine della fase istruttoria o la decisione di rifiuto delle prove richieste
dall'insorgente (l'art. 52 PAmm non è applicabile alla fattispeice, in
quanto si riferisce al caso, in cui è stata svolta un'istruttoria). A tal
proposito è sufficiente che l'Esecutivo cantonale dia ragione nella propria
risoluzione del suo rifiuto di procedere all'assunzione delle prove offerte (in
casu cfr. cifra 6 della sentenza impugnata).
Non è dunque stato violato in alcun modo il diritto di essere
sentito dell'insorgente, né vi è stata alcuna violazione di norme procedurali.
Il ricorrente confonde la procedura civile con quella amministrativa.
- L'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata nell'ambito
di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su di
un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli
agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere
che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti, quando sapeva
o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati
rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza
di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di
fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata
anche in JdT 1996, pag. 698).
Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia e penali,
sulla base dei quali è stata resa la risoluzione di multa, sono senz'altro
sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ contesta i risultati della perizia alcolimetrica a
cui si è sottoposto, sostenendo che essi si fonda su dati errati (orari e
quantitativi di alcol assunto).
Tale affermazione è pretestuosa. Innanzitutto si osserva che
le informazioni sugli orari ed i quantitativi di alcol assunto sono state date
dallo stesso ricorrente (cfr. verbali 20 settembre 1996 ore 5.15, 6.40 e 15.10
ed ordine di prelievo 20 settembre 1996). In ogni caso se egli avesse realmente
ritenuto che la decisione di multa poggiava su fatti errati avrebbe dovuto
impugnarla.
Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di
multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in
considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che
potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato
contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la
procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale
evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure
amministrative che potranno ancora seguire.
L'insorgente, comunque, ben sapeva che le infrazioni commesse
avrebbero potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa.
Infatti la licenza di condurre gli è stata immediatamente ritirata ed egli ne é
ritornato provvisoriamente in possesso, solo poiché l'autorità prima di
prendere una decisione, ha (giustamente) atteso la conclusione dell'inchiesta
penale (cfr. lettera 6 dicembre 1996 della Sezione della circolazione al ricorrente).
Non avendo impugnato presso le istanze superiori il decreto
d'accusa, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della
predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di
mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito
penale.
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste
il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in
ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere
penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo.
Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R.
Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug;
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere
anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re Canonica, STA 21.10.1996 in
re Terzi).
- La licenza di condurre o la
licenza per allievo conducente dev'essere revocata, se il conducente ha guidato
in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
Tuttavia se il conducente ha circolato in stato di ebrietà la
durata della revoca della licenza di condurre dovrà essere di almeno due mesi (art.
17 cpv. 1 lett. b LCStr).
- La legislazione federale
considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza
della circolazione stradale, tant'è che prevede per questo tipo di
comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché
regole particolarmente severe per i casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit.,
vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio (anche solo astratto) per
la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del
tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per
questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo
di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore(Schaffhauser, op.
cit., vol. III, n. 2458 ss.).
- Dagli atti risulta che al
momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente circolava in
stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra
1,91 - 2,61 g %o.
Si tratta a non averne dubbio di un grado di ubriachezza da medio
fino ad elevato, che già di per sé giustifica un provvedimento di durata
superiore al minimo legale di due mesi previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett.
b LCStr (Schaffhauser, op. cit., vol. 3, pag. 296).
Si deve inoltre considerare che il ricorrente ha già
interessato a più riprese le autorità amministrative in materia di circolazione
stradale. Egli è infatti stato oggetto di diversi ammonimenti e di due revoche
della licenza di condurre, delle quali l'ultima ha avuto termine nel gennaio
1994.
Inoltre la colpa a suo carico è rilevante. Infatti ogni
conducente di veicoli sa che il consumo di bevande alcoliche può determinare
una momentanea inidoneità alla guida. Mettendosi al volante in stato di
ubriachezza, l'insorgente ha contribuito ad accrescere il pericolo connesso con
la messa in circolazione di un veicolo a motore.
Il ricorrente ha inoltre provocato un incidente della
circolazione, che solo per un caso fortuito con ha coinvolto altre persone.
Questa infrazione concorre ad accrescere la gravità oggettiva dei fatti posti a
fondamento della revoca della patente disposta nei suoi confronti.
- Invano l'insorgente allega
che l'uso di un veicolo gli è indispensabile per l'esercizio della sua
professione quale gerente di un esercizio pubblico "in vista di un
nuovo posto di lavoro" e di aver perso il precedente lavoro proprio per
la mancanza della licenza di condurre.
Innanzitutto si rileva che tali affermazioni non sono state
dimostrate, né è dato sapere in quale comune il ricorrente avrebbe la
possibilità d'iniziare un nuovo lavoro. Egli non ha dunque reso verosimile di
necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.
Vero è che la procedura amministrativa è retta dal principio
inquisitorio: l'iniziativa, la forma ed il contenuto dell'istruttoria sono
lasciati all'autorità competente, che non è vincolata alle domande presentate
dalle parti. Tale principio non dispensa tuttavia la parte dal dovere di
collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di
provare quanto sia in sua facoltà e quanto il giudice non è in gradi di delucidare
con mezzi propri, dovere fondato anche sul principio di buona fede (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 89).
In ogni caso, essendo
__________ di professione gerente, la sua necessità di disporre di
un'automobile è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza in
materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la
possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.
Nella fattispecie si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti,
talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre
e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal
legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della
circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati,
anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli
spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o
di famigliari (DTF 122 II 24 ss., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.;
STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.). In ogni caso si
ricorda che malgrado la revoca, l'insorgente è comunque autorizzato a condurre
ciclomotori.
- Tenuto conto
dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di inderogabili necessità
a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata
della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al
diritto. Fissando la durata della revoca in sei mesi la Sezione della circolazione
non ha violato il principio di proporzionalità.
Per il che il ricorso va respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv.2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. a e b, 26, 31
cpv. 1 e 2, 51, 91 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr; 30 e 33 cpv. 2 OAC; 41 cifra 1 CP;
10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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