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Numero d'incarto:
52.1998.350
Data decisione, Autorità:
18.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00350
Lugano
18 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 dicembre 1998 del
contro
la
decisione 23 novembre 1998, no. 5371, del Consiglio di Stato che chiama in
causa __________ e designa gli incaricati per l'istruttoria nel procedimento
relativo al ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali __________,
__________ e __________ e da __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ nell'ambito di una vertenza
che le oppone al comune ricorrente;
viste le risposte:
-
17 dicembre 1998 di __________,
__________ e __________;
-
22 dicembre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
8 gennaio 1999 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del mese di
ottobre del 1996 __________, infermiera presso il centro anziani casa
__________ e presidente della relativa commissione del personale ha sollecitato
un incontro con l'autorità comunale per discutere del comportamento, a suo avviso
scorretto, tenuto dal direttore dell'istituto nei confronti dei dipendenti.
Il municipio di __________ ha affidato al segretario comunale
il compito di esperire un'inchiesta. In quest’ambito, sono state sentite cinque
dipendenti, che hanno confermato il fondamento della segnalazione, ed il direttore
della casa per anziani, che si è limitato ad ammettere di aver occasionalmente
espresso apprezzamenti inopportuni nei confronti del personale femminile.
Preso atto del rapporto d'inchiesta allestito dal funzionario
inquirente, il 31 luglio 1997 il municipio ha formalmente invitato il direttore
della __________ a tenere un comportamento più distaccato nei confronti del
personale, adottando un linguaggio più consono alla funzione dirigenziale che
riveste. Contemporaneamente ha informato la denunciante __________ dell'esito
degli accertamenti esperiti.
Il 18 settembre 1997 le organizzazioni sindacali __________,
__________ e __________ qui resistenti hanno chiesto al municipio di consultare
gli atti dell'inchiesta. La richiesta è stata accolta il 1º ottobre seguente.
Il 4 dicembre 1997 le stesse organizzazioni hanno inoltrato un'istanza
all'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, chiedendogli di
esperire un tentativo di comporre la vertenza. Sentite le parti, il 30 gennaio
1998 l'ufficio in questione ha constatato il fallimento del tentativo.
B. Con atto del 30 aprile 1998,
denominato ricorso, le organizzazioni sindacali e le dipendenti della casa per
anziani menzionate in epigrafe sono insorte davanti al Consiglio di Stato
contro il comune di __________, chiedendogli a) di accertare che il comportamento
tenuto dal direttore dell'istituto nei confronti delle dipendenti costituisce
molestia sessuale, b) di ordinare al municipio di allontanare il direttore
__________ e c) di condannare il municipio a versare loro un'indennità pari a
tre mensilità di salario.
Le ricorrenti hanno rimproverato all’autorità comunale di
aver esperito un'indagine carente, insuscettibile di provare il buon fondamento
delle loro doglianze.
All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio di
__________ con argomenti che non occorre qui riprendere.
C. Con istanza 4 agosto 1998 il
direttore della casa per anziani, __________, ha chiesto al Consiglio di Stato
di chiamarlo in causa nel procedimento summenzionato.
Il municipio ha aderito alla richiesta, mentre le
organizzazioni sindacali e le dipendenti della casa __________ sopra menzionate
vi si sono opposte.
Con decisione 23 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha
accolto l'istanza, affidando l'istruttoria del procedimento al Servizio dei
ricorsi e per esso all'avv. __________, collaboratore esterno di tale servizio,
all'avv. __________, consulente del Consiglio di Stato per la condizione
femminile ed alla dr. iur. __________, giurista presso il Dipartimento delle
opere sociali.
D. Contro questa risoluzione è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________,
chiedendogli di accertare in via principale l'irricevibilità dell'impugnativa
pendente davanti al Consiglio di Stato e sollecitando, in via subordinata, il
rinvio degli atti al Governo, affinché abbia a pronunciarsi sulla ricevibilità
di quel gravame e sui limiti dell'istruttoria da esperire.
Posta preliminarmente una serie di interrogativi di natura
procedurale, che non occorre qui riassumere, l'insorgente contesta in sostanza
l’attribuzione dell'istruttoria ed un collegio di giuristi, in parte esterni
all'amministrazione () ed in parte già indirettamente coinvolti nel
contenzioso (). Contemporaneamente l'insorgente postula un preventivo
accertamento della ricevibilità dell'impugnativa pendente davanti al Consiglio
di Stato.
L'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dalle
ricorrenti in prima istanza, che chiedono di dichiararla irricevibile, rispettivamente
di respingerla.
Considerato, in
diritto
- Prima di eventualmente
entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Notoriamente, la competenza di questo Tribunale non è
stabilita per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo.
Il ricorso ad esso è dato soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente
applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 60 PAmm, N. 2 seg. e rinvii).
- Controversa in concreto è
una decisione resa dal Consiglio di Stato nell'ambito di un procedimento
promosso davanti ad esso dalle organizzazioni sindacali e dalle dipendenti
della casa per anziani di __________ qui resistenti.
La decisione qui impugnata è un atto processuale mediante il
quale il Consiglio di Stato affida l'istruttoria di tale procedimento al suo
servizio dei ricorsi e per esso ad un collegio di tre persone concretamente
designate. Avendo il ricorso per oggetto un provvedimento volto ad ordinare il
procedimento pendente davanti all’istanza inferiore, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo può sussistere unicamente nella misura in
cui la decisione di merito che il Governo è chiamato a rendere può essere
dedotta in questa sede.
- La vertenza pendente
davanti al Consiglio di Stato ha per oggetto questioni attinenti in ultima
analisi al rapporto d'impiego delle dipendenti della casa per anziani di
__________ che sono insorte in quella sede per far valere pretese fondate sulla
legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 (LPar; RS 151).
3.1. Il rapporto d'impiego dei pubblici dipendenti è per
principio retto dal diritto pubblico, che lo disciplina in modo astratto e generale
mediante ordinamenti di natura statutaria, volti a permettere la definizione
della situazione giuridica dei singoli dipendenti attraverso decisioni
amministrative, ovvero mediante provvedimenti concreti ed individuali, che ne
determinano diritti e doveri.
3.2. Le contestazioni relative al rapporto d'impiego dei
pubblici dipendenti soggiaciono di principio alla giurisdizione amministrativa.
Vanno deferite al giudice civile soltanto in casi particolari, ove,
eccezionalmente, il rapporto d'impiego risulti retto dal diritto privato,
invece che dal diritto pubblico.
Questa attività giurisdizionale si esplicita o in via di
ricorso o in via di azione diretta. Nella prima ipotesi la vertenza di instaura
mediante l'inoltro da parte del dipendente di un'impugnativa rivolta contro una
decisione resa dall'autorità per costituire, modificare, annullare, accertare o
disconoscere diritti od obblighi dell'insorgente riferiti al rapporto
d'impiego. Nella seconda eventualità la vertenza si concretizza invece attraverso
la promozione davanti al competente giudice amministrativo di un'azione volta
ad ottenere l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di diritti od
obblighi inerenti il rapporto d'impiego o la condanna del convenuto a
prestazioni di natura pecuniaria.
3.3. Il rapporto d'impiego delle dipendenti della casa per
anziani del comune di __________ è retto dal diritto pubblico; in particolare,
dall'apposito regolamento organico e dalla LOC.
Le contestazioni relative a tale rapporto soggiacciono
pertanto alla giurisdizione amministrativa e vanno promosse in via di ricorso,
impugnando davanti al Consiglio di Stato le decisioni adottate dall'autorità
comunale, d'ufficio o su istanza del dipendente, per definirne diritti od
obblighi. Per i dipendenti comunali l'azione diretta al Tribunale cantonale
amministrativo è esclusa, in quanto riservata ai funzionari cantonali ed ai
docenti (art. 68 LOrd).
Irrilevante, da questo profilo, è il fatto che le dipendenti
insorte davanti al Consiglio di Stato fondino le loro rivendicazioni sulla LPar.
Tale legge, applicabile anche ai dipendenti pubblici, non ha sovvertito
l’ordinamento delle procedure previsto dal diritto cantonale (Bigler/Kaufmann, Kommentar
zum Gleichstellungs-gesetz, ad art. 13 N. 21 e 30). Né tale ordinamento si è
modificato in seguito all'introduzione della procedura di conciliazione,
prevista dall'art. 11 LPar per i rapporti di lavoro disciplinati dal CO;
procedura, che l'art. 5 della legge cantonale di applicazione della LPar (LALPar;
RL 1.8.1.1) ha dichiarato applicabile anche ai rapporti di lavoro retti dal
diritto pubblico.
- Nell'evenienza concreta, il
procedimento pendente davanti al Consiglio di Stato, da cui deriva la decisione
qui in esame, si è instaurato in seguito all’inoltro, da parte delle qui
resistenti, di un atto - denominato ricorso - destinato ad ottenere loro il riconoscimento
di pretese fondate sulla LPar. Tale atto non è rivolto contro una decisione
resa dal municipio, bensì contro il comune stesso. Oggetto dell’impugnativa inoltrata
dalle qui resistenti al Consiglio di Stato non è un atto amministrativo, ma
l’ente pubblico in quanto tale.
Il municipio non ha invero mai statuito con decisione impugnabile
sulle rivendicazioni avanzate dalle dipendenti della casa __________ con
l’aiuto delle organizzazioni sindacali. Né le qui resistenti hanno provocato
una decisione in proposito dell’autorità comunale prima di insorgere davanti al
Consiglio di Stato. Tali pretese sono state concretamente formulate per la
prima soltanto in sede di ricorso ed il municipio ha potuto prendere posizione
sulle stesse soltanto con la risposta.
Mancando una preventiva determinazione del municipio, nella
vertenza pendente davanti al Consiglio di Stato non sono quindi ravvisabili gli
estremi di un procedimento ricorsuale promosso contro una decisione di un
organo comunale. Ciò porta in linea di massima ad escludere che la vertenza in
corso in quella sede possa essere ricondotta nel solco di un procedimento ricorsuale
atto a dar luogo ad un giudizio deducibile davanti a questo Tribunale giusta l'art.
208 LOC.
Non essendo dati, da questo profilo, i presupposti per
inserire quel procedimento nel quadro normativo retto da tale disposizione, la
vertenza che il Consiglio di Stato è chiamato a dirimere potrebbe tutt’al più
essere configurata alla stregua di un procedimento di vigilanza retto dagli art.
194 seg. LOC.
In questo caso il ricorso qui in esame andrebbe tuttavia
dichiarato irricevibile, poiché l'art. 207 LOC preclude al comune la
possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo i
giudizi resi dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza.
- Le questioni sin qui
sommariamente esaminate, che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente
approfondire e risolvere nell'ambito del giudizio di merito che è chiamato a
rendere, possono comunque rimanere indecise, poiché il ricorso va senz'altro
dichiarato irricevibile giusta l'art. 44 PAmm, che ammette la possibilità di impugnare
le decisioni incidentali soltanto se provocano al ricorrente un danno non altrimenti
riparabile (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 PAmm, N. 1 seg.).
Che la decisione governativa in esame sia di natura
incidentale è infatti di meridiana evidenza. Il provvedimento mira invero unicamente
a definire aspetti procedurali, assegnando l'istruttoria a determinati
collaboratori dell’amministrazione cantonale.
Altrettanto evidente ed incontestabile è che il provvedimento
non è in grado di arrecare al comune danno di sorta. Tanto meno un pregiudizio
irreparabile. Nemmeno il ricorrente sostiene il contrario.
Stando così le cose, il ricorso va senz'altro dichiarato
irricevibile, siccome proposto contro un atto non impugnabile.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13 LPar; 207, 208 LOC; 5 LALPar; 3, 18, 28, 31, 44, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune __________
rifonderà alle resistenti fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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