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Numero d'incarto:
52.1998.349
Data decisione, Autorità:
29.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00349
Lugano
29 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 dicembre 1998 di
rappr.
da: __________
patr.
dall’avv. __________
contro
la
decisione 18 novembre 1998, no. 5286, del Consiglio di Stato che respinge le
impugnative presentate dagli insorgenti avverso le licenze edilizie 5 marzo
1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, rispettivamente a
__________, __________ e __________ per la costruzione di un muro di sostegno
sulle part. no. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
-
22 dicembre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
31 dicembre 1998 del municipio di
__________;
-
11 gennaio 1999 di __________,
__________, __________ e __________;
-
25 gennaio 1999 delle __________;
-
10 febbraio 1999 del Dipartimento
del territorio, UDC, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con separate licenze
del 5 marzo 1998 il municipio di __________ ha autorizzato i resistenti a
costruire un muro di sostegno alto sino a m 2.50, lungo il confine S delle
part. n. __________ e __________ RFD, a ridosso del sedime delle __________;
che con giudizio 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato
i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrati dagli
opponenti, che chiedevano di rivestire il manufatto con materiale
fonoassorbente al fine di evitare la riflessione delle onde sonore verso i loro
fondi, situati sul lato opposto dei binari;
che i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando che le licenze fossero subordinate alla condizione di rivestire il
muro con materiale fonoassorbente;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio
di Stato, il municipio di __________ ed i beneficiari delle licenze in
contestazione, mentre le __________ si sono rimesse al giudizio di questo
Tribunale;
che il 26 aprile 1999 i resistenti hanno prospettato
l'eventualità di costruire il muro con vasche prefabbricate (tipo __________) invece
che in cemento armato;
che il 4 giugno 1999 il giudice delegato ha proposto alle
parti di evadere il ricorso con la seguente transazione:
"1. Le
licenze 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________,
__________ e __________ sono confermate alla condizione che il muro di sostegno
sulle part. n. __________ e __________ RFD venga realizzato con il sistema di
elementi prefabbricati __________.
-
La
decisione del Consiglio di Stato è annullata e riformata in tal senso.
-
In
caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà il ricorso
dagli atti senza spese e senza assegnazione di ripetibili."
che il 15 giugno 1999 i ricorrenti hanno dichiarato di
aderire alla proposta, ferme restanti le ulteriori condizioni poste dalle
licenze edilizie;
che con ulteriore scritto del 30 giugno il ricorrente
__________ ha postulato una verifica statica del manufatto;
che analoga richiesta è stata formulata dalle __________ e
dal municipio di __________;
che, viste le prese di posizione delle parti, sostanzialmente
concordanti, e considerato che il municipio aveva già dato il suo benestare
alla costruzione di un muro di elementi prefabbricati, previsto da una domanda
di costruzione inoltrata dai resistenti __________ con il consenso delle
__________, questo Tribunale ritiene che la transazione proposta si sia
comunque perfezionata;
che a scanso di equivoci va unicamente ribadito che il muro
non dovrà superare l'altezza di m 2.50 dal terreno naturale, stabilita a titolo
di condizione dalle licenze edilizie, e dovrà essere conforme alle regole
dell'arte in fatto di sicurezza (art. 30 RLE): aspetto, questo, che esula dalle
verifiche che l'autorità è tenuta ad esperire nell’ambito della procedura di
rilascio della licenza edilizia (RDAT I 1995 N. 39);
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli ai sensi dei considerandi per intervenuta transazione.
§. La decisione 18 novembre 1998, n. 5285, del Consiglio di Stato è
annullata e riformata di conseguenza.
-
Non si prelevano né spese,
né tasse di giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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