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Numero d'incarto:
52.1998.347
Data decisione, Autorità:
11.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00347
Lugano
11 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 1998 di
__________ patrocinata dallo studio legale __________
contro
la
decisione 23 novembre 1998 (n. 13/1998) del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di posare
un'insegna sulla facciata di uno stabile situato in via __________ a
__________ e destinata alla pubblicità per terzi;
vista la risposta 16 dicembre 1998
dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 settembre 1998 la
__________, per conto della __________, ha chiesto al Dipartimento delle
istituzioni (UPP) il permesso di posare una struttura metallica di m 8x12 con
sporgenza di ca. 5 cm ad un'altezza di ca. 9 m dal terreno, destinata ad
accogliere una gigantografia non luminosa in PVC su una facciata dello stabile
__________ situato in via __________ a __________ (part. n. __________ RFD).
La Sezione beni monumentali e ambientali ha espresso preavviso
favorevole; il municipio di __________ e la Polizia cantonale hanno per contro
dato parere negativo.
L'UPP ha respinto la domanda con decisione 23 novembre 1998
in virtù degli art. 4, 9 lett. d LIns; 96 cpv. 1 lett. a, cpv. 5 OSStr. In
estrema sintesi, l'insegna presenta dimensioni esorbitanti e compromette la
sicurezza del traffico.
B. Contro la predetta
risoluzione dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando che venga rilasciata
l'autorizzazione a esporre l'insegna.
In sostanza, l'insorgente nega che la stessa sia di
dimensioni esorbitanti e che rappresenti un pericolo per la sicurezza della
circolazione stradale. Richiamandosi ad altre autorizzazioni concesse dall'UPP
per impianti analoghi, chiede che il permesso venga rilasciato per motivi di
parità di trattamento.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppone l'UPP con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns. La legittimazione attiva
della ricorrente è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre ad essere
esposta dalla documentazione fotografica e dalla planimetria versate agli atti,
è del resto perfettamente nota a questo tribunale. Un sopralluogo non è quindi
necessario.
-
Le insegne, le scritte ed
ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza dello Stato e dei comuni,
secondo la LIns (art. 1). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate insegne le
figurazioni, le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo o sonoro, destinato
al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo di presentazione.
La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un
mese oppure costituite da tavole, colonne o altri impianti destinati alla
pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è soggetta ad autorizzazione
del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti (art. 2 LIns,
1 RLIns).
In concreto, l'insorgente chiede la posa di un telone
pubblicitario in PVC sorretto da una struttura metallica. La gigantografia, da
destinare al pubblico, si configura pertanto quale insegna ai sensi della
citata normativa cantonale e soggiace dunque ad autorizzazione (art. 13 LIns;
13 cpv. 1 RLIns; cfr. anche art. 100 cpv. 1 OSStr per quanto riguarda la
pubblicità stradale).
- 3.1. Giusta l'art. 4 LIns,
le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti
turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli
edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4
Lins). L'art. 9 lett. d LIns vieta le insegne di dimensioni esorbitanti.
3.2. L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci
che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero
altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare
distogliendo l'attenzione degli utenti della strada.
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata
pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della
strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di
fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme,
colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe
compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali o
demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi
colori. In quest'ottica, il cpv. 5 prima frase di tale norma dispone che la pubblicità
stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
3.3. Le norme succitate contengono numerosi concetti
giuridici indeterminati e riservano all’autorità preposta al rilascio del permesso
un potere d’apprezzamento relativamente ampio, il cui esercizio può essere
censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui
integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm).
- Nell'evenienza concreta, la
struttura metallica adibita all'affissione della gigantografia è prevista sulla
facciata dello stabile di via __________ a __________. L'insegna, costituita da
un telone in PVC, ha una superficie totale di 96 mq (lunghezza 8 m x altezza 12
m); la base si trova a 9 m sopra il terreno. Essa viene a collocarsi ai bordi
della strada pubblica all'interno della citata località. Pertanto, va
qualificata come pubblicità stradale ai sensi dell'art. 95 segg. OSStr.
Destinatari della gigantografia pubblicitaria sono infatti sostanzialmente i
conducenti provenienti dal Piazzale di __________ e diretti verso le
__________.
Il municipio e la Polizia cantonale hanno formulato preavviso
negativo all'autorizzazione. Il Dipartimento delle istituzioni ha ritenuto che
l'insegna pubblicitaria in contestazione presentasse dimensioni esorbitanti e
pregiudicasse la sicurezza stradale.
- 5.1. Per quanto attiene al
primo aspetto, considerando eccessiva la superficie della struttura atta a
contenere il telone pubblicitario (96 mq), l'autorità cantonale non ha affatto
abusato della latitudine di giudizio che il concetto giuridico indeterminato le
riserva ai fini dell’individuazione del contenuto precettivo della norma.
Verificando sulla fotografia dello stabile l'impatto visivo dell'affissione
percepita dall'osservatore medio, l’interpretazione data al concetto di
esorbitante è infatti senz’altro sostenibile (cfr. RDAT 1978 N. 43, pag. 77
citata dall'insorgente). E’ invero innegabile che simili dimensioni (8mx12m)
non possono essere ritenute adeguate. Oltre a scostarsi abbondantemente da
quelle usuali delle insegne e dei cartelloni pubblicitari, esse appaiono
inoltre manifestamente sproporzionate anche per rapporto alle dimensioni del
fabbricato sul quale verrebbe esposto il telone. Al fine di raggiungere lo
scopo di catturare l'attenzione delle persone, l'insegna copre infatti gran
parte della facciata. Essa è pari allo spazio verticale di quasi quattro piani
dello stabile e denota altresì un'ingombrante pesantezza.
Sotto questo profilo, le deduzioni dell'autorità
dipartimentale su questo punto discendono quindi da un corretto esercizio del potere
discrezionale di cui questa dispone.
5.2. Sostanzialmente corretto appare anche l'apprezzamento
dell'impatto ottico esercitato dall'insegna dal profilo della sicurezza
stradale.
In primo luogo anche dal punto di vista della circolazione
stradale, come visto dianzi, le sue dimensioni sono eccessive e danno
esageratamente all'occhio alla luce della superficie della facciata visibile
dello stabile (cfr. DFGP, istruzioni del 20 ottobre 1982 concernenti la
pubblicità stradale, n. 132).
Inoltre, a causa delle sue insolite dimensioni l'impianto è
atto a catturare l'attenzione anche dei conducenti meno sensibili al richiamo
della pubblicità stradale e distrarli in tal modo dalla guida, mettendo altresì
in pericolo la sicurezza della circolazione stradale. Va ricordato che su via
__________, una delle principali arterie emissarie dal centro di __________, è
presente un traffico intensissimo essendo percorsa quotidianamente da migliaia
di veicoli. Donde la necessità di un'estrema prudenza nella guida in tale
tratto. A maggior ragione dal momento che è visibile già in piena curva
piegante a destra in direzione delle __________. E' pure posto, come ben evidenzia
la documentazione fotografica agli atti, subito dopo l'impianto semaforico
adibito a favorire l'attraversamento dei pedoni. I conducenti devono dunque
prestare particolare attenzione alle fermate imposte dal semaforo per
permettere ai pedoni di attraversare ma anche ai rallentamenti del traffico
causati dalla fermata della linea di bus __________ situata a pochi metri dal
segnale luminoso. Il caso citato dalla ricorrente in RDAT-I 1993 n. 26 non
presenta del resto tutte le caratteristiche presenti nel caso in esame. Poco
importa pertanto se la velocità massima consentita in quel tratto in salita è
limitata a 50 km/h, a dire della ricorrente difficilmente raggiungibili. Poco
importa pure la futura dimensione dei caratteri del messaggio pubblicitario.
Difatti, a prescindere dal fatto che il testo pubblicitario non è ancora stato
definito, va sottolineato che il messaggio dal punto di vista della sicurezza
stradale può avere una rilevanza pure a livello cromatico.
Infine, il preavviso favorevole della Commissione Bellezze
naturali non può essere di soccorso all'insorgente. Esso verte unicamente
sull'aspetto dell'impatto estetico-ambientale dell'insegna ma non sul concetto
di esorbitanza e della sicurezza del traffico.
5.3. In quanto volto a contestare l'applicazione delle norme
succitate in merito all'esorbitanza delle dimensioni dell'insegna ed il
pericolo per la sicurezza del traffico, il ricorso va quindi respinto.
- La ricorrente invoca una
disparità di trattamento, citando segnatamente l'insegna __________ presso l'ex
__________ sul lungolago di __________, quella luminosa posta all'uscita dello
svincolo autostradale __________ a __________, come pure altre insegne nella
zona di __________ (doc. C).
Va tuttavia ricordato che ogni situazione deve essere
valutata singolarmente. Orbene, i casi citati sono in realtà ubicati in una
posizione, dal punto di vista stradale, e su facciate di superficie
sostanzialmente diverse da quella in oggetto.
-
Non procedendo da un
esercizio scorretto del potere di apprezzamento che la legge riserva
all'autorità decidente, la risoluzione impugnata, immune da violazioni del diritto,
va pertanto confermata.
-
Spese e tassa di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 2, 4, 9, 13, 17 LIns; 1, 2, 13 RLIns, 6 LCStr; 95 segg. OSStr; 3,
18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 600.– sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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