AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.345
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00345
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del
giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 dicembre 1998 della
contro
la
decisione 25 novembre 1998, no. 5424, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1º ottobre
1998 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di rettificare
l'altezza dell'edificio costruito sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15 ottobre 1993 il
municipio di __________ ha rilasciato all'INSAI e ad altri istanti la licenza
edilizia per la costruzione di uno stabile abitativo/commerciale ai margini del
piazzale alla __________, nella zona del relativo piano particolareggiato
(part. no. __________ RFD);
che nel corso dei lavori di costruzione, la __________,
proprietaria del fondo suddetto, ha eseguito opere (torrino lift e vasche da
fiori) che superavano di 75 cm la quota massima di m 360 prescritta dal
suddetto PP;
che il 24 marzo 1997 il municipio ha ordinato alla __________
di sospendere i lavori difformi;
che la ricorrente ha disatteso l’ordine, portando a termine i
lavori intrapresi;
che il 4 agosto 1997 il municipio ha negato alla __________
la licenza in sanatoria per le opere che superavano la quota massima fissata
dal PP;
che la decisione è cresciuta in giudicato;
che con decisioni del 1º ottobre 1998 il municipio di
__________ ha ordinato alla __________ di rettificare mediante demolizione le
opere eseguite abusivamente in contrasto con le disposizioni del PP;
che con giudizio 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto
l'impugnativa inoltrata dalla __________ contro l’ordine di rettifica;
che contro il predetto giudizio governativo la __________ si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
dell'ordine di ripristino;
che l'insorgente rileva di non aver avuto possibilità di
contestare la quota massima di cm 360 fissata al momento dell'adozione del PP,
essendo subentrata ai titolari della licenza 15 ottobre 1993 rilasciata dal
municipio ai promotori dell'edificazione in oggetto;
che l'insorgente ravvisa inoltre una disparità di trattamento
nella rinuncia del municipio ad esigere la rettifica di un accesso veicolare
eseguito in contrasto con le NAPR sul fondo vicino, di proprietà della
__________;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________, che ne chiede il rigetto con argomenti di cui si dirà
semmai più avanti;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 45 e 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che il sopralluogo ed il richiamo degli atti relativi alle
opere abusive eseguite dalla __________ sul fondo vicino non appaiono in
effetti atti a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio;
che giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o
la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto
edilizio materialmente applicabile;
che l'ordine di ripristino deve rispettare il principio di
proporzionalità: differenze minime e senza importanza per l'interesse pubblico
giustificano un ordine di ripristino soltanto quando ledono gli interessi di un
vicino che vi si è tempestivamente opposto;
che le opere da rettificare violano chiaramente il limite
d'altezza prescritto dal PP; nemmeno la ricorrente sostiene il contrario;
che l'abuso non è irrilevante dal profilo dell'interesse
pubblico; tanto meno quando si consideri che è stato commesso in perfetta
malafede, disattendendo gli ordini di sospensione dei lavori impartiti dal
municipio;
che l'ordine di rettifica appare di conseguenza perfettamente
legittimo;
che le censure sollevate dall'insorgente con riferimento al
limite d'altezza prescritto dal PP sono irricevibili;
che tali contestazioni avrebbero semmai dovuto essere
sollevate nell'ambito dell'adozione del PP da parte dell’allora proprietario
del fondo;
che in quanto subentrante, la ricorrente deve necessariamente
sopportare le conseguenze della rinuncia del precedente proprietario ad
impugnare la restrizione della proprietà disposta dal PP a carico del fondo;
che queste contestazioni avrebbero oltre tutto dovuto essere
sollevate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza in sanatoria,
impugnando il diniego del permesso per le opere eccedenti la quota prescritta;
che infondate sono le censure di disparità di trattamento
sollevate dalla ricorrente con riferimento ad opere abusive realizzate sul
fondo contermine;
che le opere in questione (ponte d'accesso veicolare) sono in
effetti del tutto diverse da quelle in contestazione; giustificano quindi un
trattamento diverso;
che stando così le cose il ricorso, palesemente infondato, va
senz'altro respinto, addebitando all'insorgente spese e tassa di giustizia,
visti
gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster