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Numero d'incarto:
52.1998.330
Data decisione, Autorità:
27.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00330
Lugano
27 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1° dicembre 1998 di
contro
la
decisione 11 novembre 1998 del Consiglio di Stato (n. 5072) che accoglie
parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione
8 luglio 1998 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di
rilasciargli la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile
d’appartamenti sulla part. n. __________ RFD;
viste
le risposte:
3 dicembre 1998 dell’Albergo __________;
9 dicembre 1998 del Consiglio di Stato;
19 febbraio 1999 del Dipartimento del territorio (CBN);
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del mese di
gennaio del 1998 l’avv. __________, qui ricorrente, ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire uno stabile d’appartamenti su un fondo
situato di fronte al lungolago, all’intersezione tra via __________ e viale
__________ (part. no. __________ RFD; zona RTS). L’immobile risulterebbe articolato
in due distinti corpi parzialmente contigui, strutturati su cinque livelli, uno
dei quali sotterraneo.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
facendo proprio il preavviso della CBN, che contestava l’inserimento estetico
dell’edificio nel quadro del paesaggio, censurando in particolare “il fronte
su via __________, estremamente complesso, disarticolato e non coerente con il
contesto retrostante, la tipologia dei tetti con due timpani, estranea ad una
corretta lettura paesaggistica e lo zoccolo al pianterreno verso il lago, non rispondente
per i contenuti e per l’aspetto formale all’importanza degli indirizzi di un
lungolago di qualità ambientale e paesaggistica”.
B. Preso atto dell’opposizione
dell’autorità cantonale, l’8 luglio 1998 il municipio di __________ ha respinto
la domanda di costruzione.
Contro questa risoluzione l’avv. __________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato, chiedendo il rilascio della licenza rifiutata.
C. Con giudizio 11 novembre
1998 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’impugnativa, rilasciando
la licenza richiesta, come al progetto presentato, ad eccezione del tetto, per
il quale ha imposto l’inoltro di una variante elaborata sotto forma di domanda
di costruzione.
In sostanza, il Governo ha condiviso il preavviso negativo
della CBN soltanto in relazione ai tetti a due falde con timpano rivolto verso
il lago, previsti sui due corpi che compongono l’immobile. Ha invece disatteso
le ulteriori censure estetiche sollevate dalla commissione.
D. Contro questo giudizio
l’avv. __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il rilascio della licenza edilizia come ai piani presentati.
L’insorgente nega in sostanza che la CBN possa prevalersi
delle disposizioni del DLBN per porre rimedio alle incongruenze
dell’ordinamento edilizio comunale. Rileva che il tetto a falde, di per sé non
deturpante, è prescritto dall’art. 41 NAPR. Sostiene inoltre che per evitare
l’inserimento di una copertura estranea alla tipologia delle costruzioni
circostanti, il municipio avrebbe semmai dovuto avvalersi della facoltà di
deroga concessagli dalla norma in questione, imponendo una copertura con un
tetto piano, situato al livello del tetto della costruzione contigua sul lato
E.
E. All’accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
dichiarando di condividere il giudizio governativo.
Con risposta tardiva, il Dipartimento del territorio si
limita a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo le osservazioni della
CBN, che confermano il preavviso negativo espresso sul progetto in esame,
rilevando nel contempo di aver appena espresso preavviso favorevole alla
variante per il tetto recentemente elaborata dall’insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva
dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento
impugnato, è certa. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti. La
situazione dei luoghi è sufficientemente nota a questo tribunale. La configurazione
del tetto dell’immobile risulta invece dai piani. Il sopralluogo chiesto
dall’insorgente non appare pertanto atto a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).
- Con il giudizio qui
impugnato il Consiglio di Stato ha riformato la decisione di diniego della
licenza, autorizzando l’insorgente a costruire uno stabile d’appartamenti senza
il tetto; elemento strutturale, per il quale avrebbe ancora dovuto essere presentata
una domanda di variante. Il municipio ha accettato il giudizio governativo.
Analogamente, l’insorgente non contesta la licenza parziale accordatagli dal
Consiglio di Stato.
In tali circostanze, il giudizio che il Tribunale cantonale
amministrativo è chiamato a rendere deve necessariamente limitarsi alla
questione a sapere se nel tetto a doppie falde previsto dal progetto in esame
siano ravvisabili gli estremi della deturpazione secondo l’art. 2 DLBN. Il
principio della res iudicata ed il divieto della reformatio in peius non
permettono una verifica più estesa.
La questione della conformità dell’opera con il diritto
autonomo comunale non si pone. Il municipio ha infatti dichiarato di non avere
obiezioni da formulare in base al diritto autonomo comunale qualora le
obiezioni di natura estetica sollevate dal Dipartimento del territorio non
dovessero trovare conferma in questa sede.
La variante del tetto approvata nel frattempo non rende
d’altro canto il ricorso privo d’oggetto. Nulla impedisce invero al ricorrente
di insistere in giudizio per conseguire una licenza edilizia anche per il tetto
previsto dal progetto originale.
- 3.1. Giusta l’art. 2 cpv. 2
DLBN i paesaggi e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente
proteggendo i punti di vista e direttamente mediante provvedimenti che
impediscono le deturpazioni evidenti. In linea di principio, precisa l’art. 3
cpv. 2 lett. d RBN, i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati.
Sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la
bellezza e gli altri valori del paesaggio: sono in particolari vietate le
costruzioni, le ricostruzioni o ogni altro intervento stravagante, indecoroso,
di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’armonia e i valori
dell’ambiente circostante in genere.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la
deturpazione presuppone un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del
paesaggio. Non basta che la costruzione progettata non lo abbellisca o lo
danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto notevolmente molesto con
ciò che esiste. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di pensare e di
sentire di persone dotate di particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo
artistico, ma deve essere trovato nell’opinione di una collettività assai
vasta, esprimente un giudizio generale. Nell’interpretazione di questi principi
l’autorità competente non deve affidarsi alla sensibilità soggettiva, ma deve
essere in grado di fondarsi su criteri oggettivi e sistematici, dimostrando che
la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o
alla limitazione a costruire (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LPT, N
208 e rimandi):
Il concetto di deturpazione è di natura indeterminata
(Scolari, Diritto amministrativo, vol. I., N. 91). Esso lascia quindi
all’autorità decidente una latitudine di giudizio relativamente ampia in ordine
all’individuazione del suo contenuto precettivo. Censurabili da parte delle
istanze di ricorso sono unicamente le interpretazioni lesive del diritto, in
quanto manifestamente sprovviste di ragioni obbiettive, incongruenti con le
finalità perseguite dalla norma o insostenibili dal profilo dell’adeguatezza.
3.2. Nell’evenienza concreta, non si può rimproverare alla
CBN di essere incorsa in una violazione del diritto per aver ritenuto la
copertura della costruzione con due tetti a doppia falda e timpani rivolti
verso il lago inconciliabile con le esigenze di natura estetica sancite dai
vincoli di protezione del paesaggio che gravano sul fondo del ricorrente. Anche
uno sprovveduto è in effetti in grado di rilevare il contrasto stridente in cui
il tetto in esame verrebbe a porsi per rapporto al tetto piano degli edifici
che sorgono in contiguità sul lato E. L’effetto disarmonico suscitato dai due tipi
di copertura è manifesto e tale da pregiudicare in misura significativa
l’ordinato assetto delle costruzioni che si affacciano sul lungolago e
determinano il quadro del paesaggio.
L’incongruenza della copertura prevista non sfugge del resto
nemmeno all’insorgente, che sollecita il municipio a concedergli in deroga la
possibilità di coprire l’immobile con un tetto piano allineato a quello dello
stabile vicino.
La soluzione alternativa prospettata dal ricorrente non è
priva di valide ragioni. Benché auspicabile, essa non giova tuttavia alla sua
causa. Non permette in particolare di valutare in modo a lui più favorevole
l’effetto deturpante prodotto dal tetto in esame. In quanto rimessa al giudizio
dell'autorità comunale l’ipotesi avanzata dal ricorrente non può inoltre
formare oggetto di valutazione da parte di questo tribunale in questa sede.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata, immune da violazioni del
diritto, va quindi confermata.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 41 NAPR di __________; 3, 18, 28. 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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