AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.328
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00328
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1998 di
patrocinato
da: studio legale __________
contro
la
decisione 11 novembre 1998 del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 16 luglio 1998, no. 1453,
con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha
revocato per un mese la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 27 novembre 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 agosto 1992 __________
(23.04.1974) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B.
B. a) Il 10 maggio 1998 il
ricorrente è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità.
b) Con decisione 3 luglio 1998 la Sezione della circolazione
gli ha inflitto una multa di fr. 540.-- oltre a tasse e spese, per i seguenti
motivi:
"alla guida della vettura TI __________ circolava su sedime
autostradale a velocità eccessiva e inadeguata alle condizioni di traffico
(intenso). Velocità rilevata dal tachimetro del veicolo inseguitore di polizia:
175/180 km/h, velocità dichiarata: 160 km/h.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32
cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4 ONC.
La decisione, non contestata, è cresciuta in giudicato.
C. Il 16 luglio 1998 la Sezione
della circolazione ha revocato ad __________ la licenza di condurre per un
periodo di un mese. L'autorità ha ritenuto che l'infrazione commessa fosse da
considerare grave e che di conseguenza s'imponeva l'adozione di una misura
amministrativa ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.
D. a) Il 3 agosto 1998 il
ricorrente ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
chiedendone la modifica nel senso che venisse pronunciato solo un ammonimento.
Egli ha addotto che la velocità effettiva era di al massimo
144 km/h ed il traffico di media intensità.
b) Con decisione 11 novembre 1998 il Governo ha confermato la
revoca della licenza di condurre, essendo la misura adottata legittima e
giustificata.
E. Contro la decisione del
Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo la richiesta formulata davanti all'autorità di prima
istanza.
Asserisce che la velocità effettiva da lui raggiunta non
superava i 144/148 km/h una volta dedotti i valori di tolleranza in considerazione
dei margini di errore degli strumenti di misurazione. Contesta inoltre che al
momento dell'infrazione il traffico era intenso. A suo dire il traffico era
invece di media intensità e l'infrazione non ha creato alcun pericolo oggettivo
per gli altri utenti della strada. Chiede dunque l'assunzione dei dati
concernenti l'intensità del traffico registrati dagli apparecchi "conta-auto"
che si trovano dislocati lungo l'autostrada del __________. L'assunzione di
questa prova, già sollecitata in precedenza, era stata evasa dalla polizia,
affermando che tali dati sarebbero stati cancellati. Ciò sarebbe inverosimile e
dunque contestato dall'insorgente.
Egli asserisce inoltre che se vi fosse stato un traffico
intenso il motoveicolo della polizia non avrebbe potuto inseguirlo.
Afferma di non aver impugnato la decisione penale di multa in
considerazione dell'esiguo risultato concreto che egli avrebbe ottenuto,
dell’ammontare delle spese legali e giudiziarie e della durata della procedura.
Il ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di non
aver preso posizione in merito alle censure da lui proposte circa l'effettiva
velocità da lui tenuta e la densità del traffico, alle prove da lui prodotte ed
all'assunzione delle prove notificate.
Pertanto la decisione impugnata violerebbe il principio di
legalità e di proporzionalità. Il superamento in autostrada della velocità
consentita di 24 km/h sarebbe da considerare come una lieve infrazione, che
giustifica solo la pronuncia di un ammonimento.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, riconfermandosi in
sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine.
1.2. Il ricorrente chiede l'assunzione dei dati inerenti il
numero dei veicoli che nella fascia oraria in cui è stata accertata l'infrazione,
sono transitati sull'autostrada del __________.
La richiesta va respinta, in quanto tale prova non porterebbe
alcun elemento di rilievo per il giudizio. Come si vedrà in appresso
determinante è unicamente l'entità del superamento di velocità rimproverabile
all'insorgente.
In ogni caso nel rapporto di segnalazione 10 giugno 1998
l'agente denunciante ha osservato quanto segue:
"vista la tardiva richiesta (ndr, solo con le osservazioni 1. giugno 1998 avverso il
rapporto di contravvenzione il ricorrente ha chiesto l'assunzione di tale
prova) i dati relativi ai passaggi orari sono stati cancellati, ma in
base all'osservazione dei quel giorno in relazione alle ore 18.00 sino alle
19.00 sulla tratta A.2 del __________ i veicoli in transito hanno raggiunto i
1'800 passaggi. In merito alla terza corsia sempre libera (utilizzata dal Sig.
__________) precisiamo che il tipo di guida induceva gli altri utenti a lasciar
libero il passaggio con conseguente perturbamento della circolazione."
Considerato che l'agente denunciante non ha alcun interesse a
dichiarare fatti non veri, con il rischio tra l'altro di incorrere in gravi
sanzioni penali ed amministrative, non vi è motivo per dubitare della
veridicità delle sue affermazioni.
Pertanto questo Tribunale ritiene non solo inutile ma anche impossibile
far capo a tale prova. Il ricorso può dunque essere evaso sulla base degli
atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. In casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni
delle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad
impedire la recidività. (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv.2 OAC).
In ogni caso la durata della revoca non può essere inferiore
ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- L'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata nell'ambito
di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su di
un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli
agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere
che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o
poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati
rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza
di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di
fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata
anche in JdT 1996, pag. 698).
Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia, sulla base
dei quali è stata resa la risoluzione di multa, sono senz'altro sufficienti e
completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ contesta all'autorità amministrativa di non aver dedotto
dalla velocità accertata o dichiarata i margini di tolleranza corrispondenti
agli usuali errori di misurazione e che il traffico al momento dell'infrazione
non era intenso, bensì mediamente intenso. Asserisce inoltre di non aver
impugnato la decisione penale in considerazione dell'esiguo risultato concreto
che egli avrebbe ottenuto, dell'ammontare delle spese legali e giudiziarie e
della durata della procedura.
Tali affermazioni sono pretestuose. Se egli avesse realmente
ritenuto che la decisione di multa poggiava su fatti errati avrebbe dovuto
impugnarla.
Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di
multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione
a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere
pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere
violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale
e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere
sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che
potranno ancora seguire.
L'insorgente, comunque, ben sapeva che le infrazioni commesse
avrebbero potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa.
Infatti già il 23 giugno 1998 l'autorità dipartimentale gli aveva comunicato
che risultavano gli estremi per procedere nei suoi confronti con la revoca
della licenza di condurre. Considerato che la decisione di multa è del 3 luglio
1998, ossia posteriore alla summenzionata lettera, il ricorrente avrebbe potuto
(e dovuto) aggravarsi contro tale risoluzione.
Non avendo impugnato presso le istanze superiori tale decisione,
__________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta
giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere
nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.
In ogni caso si osserva che nel merito la censura è comunque
infondata. L'agente denunciante ha accertato una velocità di 175/180 km/h.
Anche se si deducesse il margine di sicurezza del 10% previsto per questi casi
(cfr. istruzioni 15 dicembre 1994 del DFPG concernenti la velocità, cifra 7.3),
risulterebbe comunque una velocità punibile di 173 km/h, ossia di ben 33 km/h
oltre il limite consentito.
Per quanto concerne la velocità dichiarata dal ricorrente di
160 km/h, trattasi di una stima prudenziale (quasi sempre inferiore alla
velocità realmente tenuta), che pertanto non può beneficiare di alcuna
deduzione. L'insorgente ha dunque superato addirittura di 40 km/h la velocità
prescritta.
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento ha
carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito
penale che in ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere penale,
l'autorità deve poter giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art.
6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
- Il Tribunale federale ha
recentemente ribadito (DTF 124 II 97 ss.) che la revoca facoltativa della
licenza di condurre dev'essere ordinata quando il superamento della velocità
è compreso tra 30 km/h e 35 km/h. Questi dati trovano applicazione quando le
condizioni della circolazione sono favorevoli ed il conducente gode di una
buona reputazione quale automobilista (DTF 124 II 477).
Tenuto conto di tali principio giurisprudenziali e che nella
fattispecie all'insorgente è stata rimproverata una velocità di 160 km/h, ossia
40 km/h oltre il consentito, questo Tribunale deve concludere che a giusta
ragione la Sezione della circolazione ha adottato nei confronti del ricorrente
una misura di revoca della licenza di condurre.
Considerato che la durata della revoca è stata limitata al
minimo legale, ossia ad un mese, neppure sotto questo aspetto la decisione
dipartimentale presta il fianco a critiche.
La misura adottata nel caso concreto è dunque rispettosa dei
principi di legalità e proporzionalità. Semmai pecca per eccessiva mitezza.
- Stante quanto precede, il
ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2, 17 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.
1 lett. d e cpv. 4 ONC; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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