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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.317
Data decisione, Autorità:
19.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00317
Lugano
19 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 novembre 1998 di
__________ già patrocinata dall'avv. __________
contro
la decisione 30 ottobre 1998 con cui il Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, le ha ordinato di rimuovere
un'insegna luminosa mobile con la scritta "__________"
posata senza autorizzazione in via __________ a __________;
vista la risposta 26 novembre
1998 dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 30 ottobre 1998 l'UPP ha
ordinato a __________ gerente del locale notturno , di rimuovere
entro 15 giorni un apparecchio che proiettava la scritta ""
in movimento sul campo stradale di via __________ a __________; impianto che
era stato posato senza autorizzazione sotto il cornicione dello stabile di
proprietà __________;
che contro il predetto ordine di rimozione
__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che all'accoglimento del ricorso si è
opposto l'UPP;
che il 25 febbraio 1999 la ricorrente
chiesto all'UPP l'autorizzazione in sanatoria per l'apparecchio in oggetto;
che il 13 gennaio 2000 la Divisione delle
costruzioni del Dipartimento del territorio (subentrata all'UPP a seguito di
una ripartizione delle competenze in seno all'amministrazione cantonale) ha
respinto la domanda, considerando l'insegna luminosa quale forma di pubblicità
vietata ai sensi degli art. 9 lett. b LIns e 96 cpv. 1 lett. f/g OSStr;
che contro la predetta decisione
dipartimentale l'istante non ha presentato ricorso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività
dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 17 LIns, 43 e 46 PAmm;
che l'ordine di rimozione di un'insegna
posata senza autorizzazione presuppone l'esistenza di una violazione materiale
del diritto; non basta che l'insegna sia stata posata senza autorizzazione;
occorre anche che non siano date le premesse per autorizzarla in sanatoria;
che con decisione 13 gennaio 2000, cresciuta
in giudicato, l'autorità cantonale ha respinto la domanda di rilascio del permesso
in sanatoria;
che l'ordine di ripristino impartito alla
ricorrente si appalesa pertanto perfettamente conforme al diritto;
che il ricorso va quindi senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico
della ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 17 LIns; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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