AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.276
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00276
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 ottobre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 21 settembre 1998, no. 4226, con la quale il Consiglio di Stato ha
accolto parzialmente l'impugnativa dell'insorgente, avverso la risoluzione 6
agosto 1998 della Sezione della circolazione, che gli ha revocato la licenza
di condurre veicoli a motore per una durata di tre mesi ;
vista la risposta 9 ottobre 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 20 aprile 1998
__________ (nato il 3 giugno 1966) è stato fermato dalla polizia comunale di
__________ alla guida della propria motoleggera Malaguti F15 targata TI
__________. Per mezzo dell'apparecchio Giromax è stato accertato che a seguito
delle modifiche apportate, il veicolo poteva raggiungere una velocità di 120
km/h. La velocità massima per la quale tali veicoli sono omologati è invece di
45 km/h.
Del veicolo risultavano manomessi il carburatore, il
cilindro, il pistone, la testa, il tubo di scarico ed il variatore.
b) Con decisione 26 giugno 1998 la Sezione della circolazione
gli ha inflitto una multa di fr. 200.- “per aver circolato con la motoleggera
TI __________ non conforme alle prescrizioni iscritte sulla licenza di
circolazione in ossequio alla velocità massima prevista dalla categoria della
sua licenza di condurre”: infrazione prevista dagli art. 10 cpv. 2, 29, 93
cifra 2, 96 cifra 1 cpv. 3 LCStr, 3 cpv. 1, 80 cpv. 1 lett. a OAC; 14 lett. b,
34 cpv. 2, 219 cpv. 1 e 2 OETV. La decisione è cresciuta in giudicato.
c) Con scritto 22 luglio 1998 la Sezione della circolazione
ha prospettato all'insorgente l’adozione di una misura amministrativa di revoca
della licenza di condurre. __________ si è giustificato adducendo di non essere
stato fermato in seguito a comportamenti di guida trasgressivi, ma soltanto
perché l’agente sospettava che la motoleggera fosse stata manomessa. Rendeva
inoltre attenta l'autorità che essendo di professione meccanico indipendente di
cicli e motoveicoli, la revoca della licenza di condurre gli avrebbe impedito
di svolgere la sua attività.
d) Con risoluzione 6 agosto 1998 la Sezione della
circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore
per una durata di tre mesi, autorizzando tuttavia la guida di ciclomotori durante
tale periodo.
B. a) Il 13 agosto 1998
__________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento e sollecitando la pronuncia di un semplice
ammonimento. In via subordinata ha postulato una riduzione del periodo di
revoca ad un mese.
L’insorgente ha contestato di aver compromesso gravemente la
sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. La velocità
massima che poteva raggiungere la motoleggera era di 90 km/h e non di 120 km/h;
sarebbe infatti notorio che il Giromax ha un margine di errore per difetto di
30 km/h. Inoltre lo scooter Malaguti F15 è equipaggiato come una motocicletta
di cilindrata superiore (categoria A1), in particolare per ciò che riguarda l'impianto
frenante, di illuminazione ed il peso. Infatti i motoveicoli della categoria A1
sono dotati degli stessi dispositivi di sicurezza di quelli della categoria F,
che si differenziano dai primi soltanto per quanto concerne l'età minima del
conducente. La limitazione di velocità imposta ai veicoli di categoria F
sarebbe dunque dettata unicamente da quest'ultimo requisito (16 anni, rispettivamente
18 anni) e non da ragioni tecniche. Considerato che è in possesso di una
licenza di condurre per motoveicoli della categoria A (cilindrata superiore a
125 cm3), il ricorrente sostiene di non aver pertanto messo in
pericolo in alcun modo la sicurezza della circolazione. A tal proposito chiede
l'allestimento di una perizia.
Asserisce infine di necessitare della licenza di condurre per
motivi professionali, essendo meccanico e lavorando in proprio.
b) Con decisione 21 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha accolto
parzialmente il gravame, riducendo il periodo di revoca da tre a due mesi, in
quanto il ricorrente necessita della licenza di condurre per motivi professionali.
C. Contro la decisione del
Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo ribadendo le richieste e le motivazioni formulate davanti
all'autorità di prima istanza.
Lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito
in quanto il Consiglio di Stato non ha sufficientemente motivato la sua
risoluzione.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, riconfermandosi in
sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
dell’incarto penale prodotto dalla Sezione della circolazione. La perizia
chiesta dall'insorgente non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Essa non sembra peraltro nemmeno possibile perché il veicolo è stato nel
frattempo sottoposto a nuovo collaudo con conseguente eliminazione delle
manomissioni.
- Il ricorrente lamenta una
violazione del diritto di essere sentito, in quanto la decisione governativa
non sarebbe sufficientemente motivata (art. 4 Cost. e 26 cpv. 1 PAmm).
Effettivamente la risoluzione del Consiglio di Stato è
alquanto succinta. Tuttavia il vizio non è tale da annullare la stessa. Infatti
dal considerando 5 si evincono i motivi per i quali l'Esecutivo cantonale ha
respinto il gravame: in sostanza l'autorità ha ritenuto che la violazione del
disposto, secondo cui un motoveicolo della categoria F non può superare i 45 km/h,
fosse già di per sé sufficiente a compromettere la sicurezza del traffico ed a
creare un accresciuto pericolo. Di conseguenza il Governo non si è più chinato
sulle ulteriori giustificazioni addotte dal ricorrente.
Considerato che l'Esecutivo cantonale ha chiarito i motivi
per i quali il gravame è stato respinto, questo Tribunale deve concludere che
non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito.
-
La licenza di condurre o la
licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando
le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o
disturbato terzi. Nei casi di lievi entità può essere pronunciato un ammonimento
(art. 16 cpv. 2 LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e
della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze;
tuttavia essa dev'essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
In particolare essa deve tener conto della colpa, della reputazione
dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità
professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC).
-
Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste
il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito
penale che nell'ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere penale,
l'autorità deve poter giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione
della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der
Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm
in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
- 5.1. L'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata
nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi
unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati
uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato
non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori
accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei
fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura
di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito
della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF
121 II 217 riportata anche in JdT 1996 pag. 698).
5.2. Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia, sulla
base dei quali è stata resa la risoluzione di multa, sono senz'altro sufficienti
e completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ contesta che il proprio scooter potesse
raggiungere la velocità potenziale di 120 km/h, asserendo che l'apparecchio Giromax
ha un margine di errore per difetto di ben 30 km/h: fatto, che sarebbe notorio.
L’obiezione va disattesa. Se il ricorrente avesse realmente
ritenuto che la decisione di multa poggiava su fatti errati avrebbe dovuto
impugnarla. È ben vero che il ricorrente è venuto a conoscenza che nei suoi
confronti sarebbe stata adottata una misura amministrativa solo dopo la
crescita in giudicato della decisione penale. Tuttavia vista la gravità dei
fatti rimproveratigli egli doveva prevedere che ciò sarebbe accaduto e di conseguenza
esaurire i rimedi di diritto a sua disposizione contro il decreto di multa.
Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di
multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in
considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che
potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato
contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la
procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale
evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure
amministrative che potranno ancora seguire.
All’insorgente va dunque preclusa ogni possibilità di mettere
nuovamente in discussione fatti definitivamente accertati in sede penale.
- 6.1. Gli estremi per la
revoca della licenza di condurre a scopo di sanzione secondo l’art. 16 cpv. 2 LCStr
sono dati quando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una
violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto
pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza del traffico o di terzi (R. Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.).
Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del
conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto
pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione
violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso
concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di una situazione di rischio astratto
accresciuto allorquando sussiste la possibilità di una imminente messa in pericolo
concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 ss.; JdT 1989 pag. 671, 1990 pag.
669; 1993 pag. 689).
6.2. I veicoli a motore, per essere ammessi alla
circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle
targhe di controllo (art. 10 cpv. 1 LCStr). La licenza di circolazione è rilasciata
solo se il veicolo è conforme alla prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie
di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione RC (art. 11
cpv. 1 LCStr). La conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche ed alle
norme di sicurezza è verificata in occasione dell'esame del tipo
(=omologazione) di cui all'art. 12 LCStr; l'approvazione del tipo attesta
ufficialmente non solo che il veicolo esaminato è conforme alle esigenze
tecniche, ma anche che è idoneo all'uso previsto (cfr. art. 2 lett. b OATV).
6.3. Nel caso in esame il ricorrente ha circolato con una motoleggera
che era stata manomessa in modo da poter raggiungere una velocità di 120 km/h.
Egli ha quindi circolato con un veicolo non conforme ai criteri di omologazione
fissati per i veicoli della categoria F, che possono circolare ad una velocità
massima di 45 km/h (art. 3 cpv. 1 OAC), ossia ad una velocità di gran lunga
inferiore a quella massima che poteva essere raggiunta dal suo scooter.
Circolando con un veicolo gravemente difforme dal certificato
di omologazione, in quanto massicciamente manomesso mediante potenziamento
dell’impianto motorico, il ricorrente ha creato una situazione di accresciuto
pericolo per gli altri utenti della strada. Irrilevante è il fatto che non
abbia concretamente messo in pericolo la sicurezza della circolazione. Gli estremi
per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 16 LCStr sono dati già dal
fatto che il veicolo con cui l’insorgente circolava non rispondeva più, e di
gran lunga, ai criteri di omologazione fissati allo scopo di garantirne la
sicurezza. Uno degli scopi dell’omologazione dei veicoli è in effetti quello di
assicurare che risponda ad adeguate esigenze di sicurezza e sia idoneo all'uso
previsto (cfr. consid. 6.2.).
Invano allega il ricorrente che lo scooter in questione
sarebbe adeguatamente equipaggiato per sopportare velocità paragonabili alle
motociclette di categoria A1, che l'unica differenza fra i veicoli delle due
categorie consisterebbe nell'età minima richiesta per condurli (F: 16 anni ;
A1: 18 anni) e che egli è comunque in possesso della licenza di condurre per
veicoli della categoria A (motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3).
La tesi liberatoria non può essere accreditata.
La marca Malaguti commercializza soltanto una versione del
modello Firefox F15. Quella omologata secondo i criteri fissati per la
categoria F. Non ne esiste un’altra, identica per struttura e motorizzazione,
ma omologata in base alle condizioni valide per i veicoli della categoria A1 in
quanto capace di raggiungere velocità superiori al limite di 45 km/h prescritto
per la categoria F. Non si può quindi validamente sostenere che un motociclo di
quest’ultima categoria, manomesso mediante potenziamento del motore o rimozione
di dispositivi volti a limitarne la velocità, risponderebbe comunque ai criteri
di omologazione fissati per la categoria A1. Trattandosi nel caso del limite di
velocità fissato per i veicoli della categoria F di un requisito di omologazione
riconducibile ad esigenze di sicurezza, se ne deve quindi dedurre che la
circolazione di un veicolo non conforme a tale requisito perfeziona comunque
gli estremi di una messa in pericolo astratta.
Stando così le cose, ben si giustifica che l’applicazione in
capo all'insorgente di un provvedimento amministrativo retto dall'art. 16 cpv.
2 LCStr.
Vista l'infrazione commessa dal ricorrente e la colpa a lui
imputabile, quello in esame non può certo essere considerato come un semplice
caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultimo periodo LCStr, ragione
per la quale va senz'altro confermata la decisione di procedere ad una revoca
della licenza di condurre.
- Resta a questo punto da
esaminare se la durata del provvedimento, stabilita dalla Sezione della
circolazione ed in seguito ridotta a due mesi dal Consiglio di Stato, presti il
fianco a critiche.
Da quando il ricorrente ha ottenuto la licenza di condurre,
egli non è mai stato oggetto di provvedimenti amministrativi. La sua
reputazione quale conducente è quindi integra.
Oltre a ciò si deve considerare che egli necessita della
licenza di condurre per motivi professionali, essendo meccanico di cicli e
motociclette e lavorando in proprio.
In siffatte evenienze la revoca della licenza di condurre per
un periodo di due mesi appare equa e proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa. Pertanto anche su questo punto la decisione del Consiglio di Stato
dev'essere confermata.
- Stante quanto procede, il
ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr; 10 LALCStr; 3
cpv. 1 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Conto la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster