AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.274
Data decisione, Autorità:
16.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00274
Lugano
16 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 ottobre 1998 di
__________ rappresentato dallo studio __________
contro
la decisione 23 settembre 1998 del Consiglio di Stato, no.
4289, che annulla la licenza edilizia 5 maggio 1998 rilasciatagli dal municipio
di __________ per la costruzione di un'autorimessa sulla part. no. __________
RFD;
viste le risposte:
-
15 ottobre 1998 di
__________;
-
20 ottobre 1998
del Consiglio di Stato;
-
23 ottobre 1998
del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 18 febbraio 1998 il
ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire un'autorimessa per 7 veicoli su un fondo situato all'intersezione tra
via __________ ed il vicolo __________ (part. no. __________ RFD; zona R3). Il
manufatto, a pianta triangolare, verrebbe a sorgere sul lato E dello stabile
d'appartamenti che l'insorgente sta ristrutturando sullo fondo contermine
(part. n. __________ RFD).
Sul lato N, a confine con via __________, la soletta di
copertura dell’opera si situerebbe a livello del campo stradale. Sul lato S/SE
confinante con il vicolo __________ l’autorimessa verrebbe invece a sporgere
progressivamente dal terreno, sino a raggiungere un'altezza di m 3.40 dal campo
stradale in corrispondenza dell'angolo SW. Verso W la costruzione risulterebbe
separata dallo stabile di cui s'è detto sopra da un corridoio largo un metro,
fungente da passaggio pedonale. L'accesso ai posteggi coperti avrebbe luogo
attraverso un portone aperto sul vicolo __________, mentre sul tetto, sistemato
con grigliati per prato verde, verrebbero approntati altri 5 stalli scoperti
per veicoli, accessibili da via __________
b. Alla domanda si è opposta la resistente __________, proprietaria
di un fondo vicino, contestando l'opera dal profilo dell'altezza, degli
arretramenti, degli indici, della sua natura accessoria e del traffico
veicolare che avrebbe indotto sul vicolo __________.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 maggio 1998 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla sottoscrizione di una
convenzione precaria per le opere situate oltre la linea di arretramento
prevista lungo via __________. Contemporaneamente il municipio ha respinto
l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio 23 settembre
1998 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso
contro di essa inoltrato dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'opera, alta più di
3 m nell’angolo SW, non potesse essere considerata né sotterranea, né
accessoria. La licenza non potrebbe inoltre essere rilasciata perché
risulterebbe superato l'indice di occupazione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente rileva che la costruzione in oggetto non sporge
più di m 1.50 del terreno naturale. Si tratterebbe quindi di una costruzione
interrata. L'altezza di m 3.40 in corrispondenza dell'angolo SW sarebbe
conforme all'art. 20 NAPR, che esclude dal computo dell'altezza gli
abbassamenti di livello necessari per formare l'accesso ad autorimesse.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la vicina opponente che contesta
le tesi dell'insorgente con argomenti che si riallacciano alle considerazioni
sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Il municipio di __________ rinuncia a presentare osservazioni,
riconfermandosi nelle osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva
dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- Costruzione sotterranea
2.1. Giusta l'art. 42 RLE, se il regolamento edilizio o il PR
non dispongono altrimenti, le distanze dal confine non si applicano agli
edifici e impianti che sporgono dal terreno sistemato meno di m 1.50. Ove non
sia altrimenti disposto, soggiunge la norma, le distanze dalle strade devono
invece essere rispettate anche nelle opere sotterranee.
3.2. L'art. 9 cifra 3 NAPR di __________ stabilisce invece
che sono da considerare sotterranee e parzialmente sotterranee le costruzioni
prive di aperture verso il fondo adiacente interamente coperte di vegetazione
ed inserite in modo adeguato nella sistemazione esterna con sporgenza massima
dal terreno naturale di m 1.50.
La nozione di costruzione sotterranea del diritto comunale
diverge in misura significativa da quella posta a fondamento dell'art. 42 RLE.
Determinante, per l'art. 9 cifra 3 NAPR, non è infatti l'altezza dell’opera per
rapporto al terreno sistemato, ma la sua sporgenza dal terreno naturale. In
base a questa norma, le costruzioni sporgenti al massimo m 1.50 dal livello del
terreno naturale non perderebbero di conseguenza la qualifica di costruzione
sotterranea qualora il terreno circostante venisse sistemato mediante
escavazione del suolo. Rimarrebbero sotterranee anche se finissero per sporgere
dal terreno così sistemato ben oltre il limite di m 1.50 fissato dall’art. 42
RLE.
Se la norma in esame possa portare a simili conclusioni è questione
che per il momento può restare aperta.
2.3. Le disposizioni sulle costruzioni sotterranee limitano
in genere l’applicabilità delle disposizioni sulle distanze da confine o verso
altri edifici, facilitando l’edificazione a confine o in contiguità. È questo
il principale vantaggio che ne deriva in termini di edificabilità di un fondo.
In quest’ordine di idee l’art. 12 cifra 4 NAPR dispone che le
costruzioni sotterranee possono sorgere a confine verso la proprietà privata.
La facilitazione si applica tanto alle costruzioni principali, quanto alle
costruzioni accessorie.
2.4. In concreto, l'autorimessa verrebbe a sporgere al
massimo m 1.45 dall'attuale livello del terreno del fondo dedotto in edificazione
(part. no. __________ RFD). L’attuale livello del terreno è il frutto di una
sistemazione realizzata oltre vent’anni fa mediante formazione di un
terrapieno, alto al massimo m 1.50 e contenuto da un muro di sostegno
realizzato lungo il vicolo __________. Il municipio ha ritenuto che l’attuale
livello del terreno potesse essere considerato come quello naturale. Fondandosi
sull’art. 9 cifra 3 NAPR ne ha quindi dedotto che l’opera potesse essere
considerata sotterranea. Ad opposta conclusione è invece giunto il Consiglio di
Stato, reputando che la sistemazione si scostasse in modo abnorme dal terreno
circostante e non potesse pertanto essere considerata come terreno naturale
nemmeno a distanza di anni. Le deduzioni della precedente istanza sono di per
sé conformi ai più recenti indirizzi giurisprudenziali e dottrinali (RDAT 1996
I N. 38; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 40/41 LE, N. 1257). Ai fini del
giudizio non occorre tuttavia verificarne il fondamento, poiché anche se non
potessero essere accreditate e l’attuale livello del terreno sovrastante il
muro di sostegno fosse pertanto da considerare come quello naturale, la
sporgenza dell’autorimessa dal terreno non va comunque misurata a partire dalla
sommità di questo muro, ma a partire dal livello del sottostante campo
stradale. Il progetto prevede infatti di eliminare il muro di sostegno ed il
retrostante terrapieno per far posto alla nuova costruzione. L’altezza di
quest’ultima deve di conseguenza essere determinata per rapporto al livello del
terreno situato alla base della facciata rivolta verso il vicolo __________.
Terreno, questo, che essendo stato sistemato in epoca ancor più remota è da
considerare come naturale.
Ne consegue che l’autorimessa in contestazione non può essere
assimilata ad una costruzione sotterranea e non può quindi beneficiare della
facilitazione prevista dall’art. 12 cifra 4 NAPR. Da questa conclusione non
discende tuttavia ancora che la domanda di costruzione debba essere respinta.
- Costruzione accessoria
3.1. Secondo l'art. 9 cifra 1 NAPR di __________, sono considerate
accessorie le costruzioni che non sono computabili nella SUL e non sono
destinate all’abitazione o al lavoro. Le costruzioni accessorie non devono
inoltre superare l'altezza di m 3.
Dal profilo funzionale, la costruzione deve porsi in un
rapporto di subordinazione con una costruzione principale. Dal profilo delle
dimensioni non deve inoltre superare l'altezza suddetta.
Analogamente alle costruzioni sotterranee, anche le
costruzioni accessorie beneficiano di determinate facilitazioni in ordine alle
distanze da confine o verso altri edifici. E' questo il principale e spesso
unico vantaggio che deriva loro dal riconoscimento di tale qualifica.
3.2. Per principio, l'altezza delle costruzioni si misura dal
terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto
(art. 40 LE). Resta riservata ai comuni la facoltà di adottare altri criteri di
misurazione, facendo riferimento a punti fissi od a quote assolute (Scolari,
Commentario, II ed., ad. art. 40/41 LE, N. 1219).
3.3. Nel caso in esame, l'autorimessa raggiunge l'altezza di
m 3.40 in corrispondenza dell'angolo SW. Superando il limite di 3 m fissato dall'art.
9 cifra 1 NAPR, la costruzione non può quindi essere considerata accessoria.
Determinante ai fini della misurazione dell’altezza è il livello del terreno
del vicolo __________. Per i motivi indicati al precedente considerando, la
conclusione non sarebbe diversa nemmeno nel caso in cui si volessero applicare
i criteri di misurazione sanciti dall’art. 9 cifra 3 NAPR.
Manifestamente inapplicabile al caso è d’altro canto
l’esenzione dal computo dell’altezza prevista a favore degli accessi alle autorimesse
interrate dall’art. 20 NAPR, al quale il ricorrente si richiama.
Nemmeno il fatto che l’autorimessa non possa essere considerata
accessoria permette tuttavia di concludere che non possa essere autorizzata.
Significa soltanto che l’opera soggiace alle norme sulle distanze applicabili
alle costruzioni principali.
3.4. Giusta l’art 13 cifra 1 NAPR la distanza minima tra
edifici situati su fondi contigui deve essere pari alla somma delle rispettive
distanze dal confine. Quest’ultime sono stabilite in funzione dell’altezza: 3 m
per altezze sino a m 4.50, 4 m per altezze sino a m 7.50, ecc. Verso edifici
preesistenti, situati rispetto al confine ad una distanza inferiore a quella
prescritta dalle NAPR, va rispettata una distanza minima di 6 m (art. 13 cifra
3 NAPR).
Orbene, verso W l’autorimessa dista soltanto un metro dallo
stabile d’appartamenti, alto almeno 10 m, che sorge sul confine fra le part.
__________ e __________ RFD. È quindi evidente che anche nell’ipotesi più
favorevole al ricorrente la costruzione non rispetta la distanza minima di 6 m
prescritta dall'art. 13 cifra 3 NAPR.
Da questo profilo, la licenza non può quindi essere
rilasciata.
- Indice di occupazione
4.1 L'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto espresso in
per cento tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art.
37 cpv. 2 LE).
La superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla
superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed
accessori. Dal computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e
le gronde, le pensiline d'ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più
lati, nonché le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale, al
massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione
(art. 38 cpv. 3 LE).
Dalla definizione legale della superficie edificata si evince
anzitutto che nel calcolo dell'indice di occupazione sono computate anche le
costruzioni accessorie. Le autorimesse ne sono escluse soltanto se sono
interrate. Per essere considerate tali, stando al testo di legge, devono
rispondere a due condizioni: (a) non devono sporgere dal terreno naturale su
più di un lato e (b) devono avere una copertura praticabile, ricoperta di
vegetazione. Condizione, quest’ultima, che la giurisprudenza del Tribunale
cantonale amministrativo ha ritenuto inesigibile (RDAT 1987, N. 46).
Interrate, secondo la definizione data dalla stessa norma di
legge, sono le costruzioni che non sporgono dal terreno su più di un lato.
Determinante, stando al testo di legge, è il terreno naturale. Se invece che al
terreno naturale ci si possa o ci si debba riferire a quello sistemato come
suggerisce la dottrina (Scolari, op. cit., ad. art. 38 LE, N. 1138, pag. 524) è
questione che può rimanere indecisa, poiché nemmeno in questo caso il giudizio
potrebbe essere favorevole al ricorrente.
2.2 Nel caso in esame, la controversa costruzione sporge ampiamente
dal terreno sia sul lato lungo il vicolo __________ (S/SE) sia sul lato (W)
rivolto verso lo stabile d'appartamenti che sorge sulla part. no. __________
RFD. Sporgendo dal terreno su più di un lato non può quindi beneficiare dell'esenzione
dal computo della superficie edificata prevista dall'art. 38 cpv. 3 LE a favore
delle autorimesse interrate.
Occupando quasi tutta la superficie edificabile della part.
no. __________ RFD l'opera disattende manifestamente l'i.o. del 30% fissato dall'art.
38 NAPR. Non può quindi essere autorizzata.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 40 LE; 9, 12; 35, NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo alla
resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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