AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.273
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00273
Lugano
14 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 settembre 1998 di
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la
decisione 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 maggio
1998, no. E 324, della Sezione degli stranieri in materia di rifiuto del
rilascio del permesso di dimora ai figli __________ e __________
(ricongiungimento familiare);
visti:
-
la risposta 9 ottobre 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
-
lo scritto 12 ottobre 1998 della
ricorrente;
-
la risposta 28 ottobre 1998 della
Sezione degli stranieri;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
colombiana nata l'8 settembre 1966, è giunta in Svizzera il 22 dicembre 1996.
Nel maggio 1997 alla ricorrente è stato rilasciato un
permesso di dimora temporaneo valido fino al 21 giugno 1997 in attesa di
contrarre matrimonio con il cittadino svizzero __________, classe 1929. Il 16
giugno 1997 è stato celebrato il matrimonio. All'insorgente è quindi stato
rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avente
quale termine di scadenza il 15 giugno 1999.
B. Il 12 novembre 1997 sono
entrati nel nostro paese i due figli della ricorrente: __________, nato il 5
maggio 1981 e , nato il 31 marzo 1992, fino ad allora risiedenti a
__________ () accuditi dalla nonna materna __________.
C. a) Il 28 gennaio 1998
__________ ha inoltrato una domanda volta al rilascio dei permessi di dimora in
favore dei propri due figli.
b) Con decisione 27 maggio
1998 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata dalla
ricorrente, osservando che la sua prole non aveva alcun diritto al rilascio
delle summenzionate autorizzazioni e che non vi erano concrete garanzie finanziarie
per il suo mantenimento.
D. Contro tale risoluzione
__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. Essa ha addotto di aver iniziato un'attività lavorativa quale
addetta delle pulizie (cfr. autorizzazione 10 giugno 1998 della Sezione degli
stranieri e contratto di lavoro 9 giugno 1998), e che pertanto essa sarebbe ora
in grado di provvedere al mantenimento della sua prole. Ha inoltre precisato
che al figlio primogenito sarebbe stata offerta la possibilità di iniziare un
apprendistato.
E. Con decisione 9 settembre
1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Il Governo ha in sostanza
ritenuto che non erano dati i presupposti per un ricongiungimento famigliare
giusta l'art. 8 CEDU. L'autorità esecutiva ha evidenziato che la ricorrente
si è allontanata spontaneamente dai propri figli, che questi, essendo sempre
stati accuditi dalla nonna materna (cfr. dichiarazione 22 aprile 1998 della
nonna materna __________), hanno i maggiori interessi familiari, sociali e
culturali nella loro patria, ed inoltre che i permessi in questione sono stati
richiesti dopo oltre un anno di separazione (22 dicembre 1996 - 28 gennaio
1998) e proprio quando il figlio primogenito si sta avvicinando al mondo del
lavoro. L'insorgente non avrebbe dunque mantenuto una relazione stretta ed
intensamente vissuta con i propri figli, essendosi limitata durante il periodo
di lontananza all'invio di soldi. Il Consiglio di Stato ha ritenuto inoltre che
non sussistono interessi famigliari tali da giustificare un mutamento
imperativo dei rapporti esistenti e che non vi sono ostacoli al mantenimento
delle relazioni intrattenute fino ad ora con la nonna.
F. Contro la predetta pronuncia
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Asserisce di essersi allontanata dai figli solamente per intraprendere
un soggiorno turistico in Svizzera di breve durata. La conoscenza del futuro
marito ed il susseguente matrimonio hanno però disposto differentemente.
Contesta di aver atteso oltre un anno prima di ricongiungersi con la propria
prole. Infatti prima della celebrazione del matrimonio essa non era legittimata
a chiedere il rilascio di un permesso di dimora per loro. Considerato che la
famiglia si è riunita nel novembre 1997, la separazione si è protratta per soli
cinque mesi. Asserisce di essersi sempre occupata dei propri figli e di aver
mantenuto con loro uno stretto rapporto malgrado la lontananza. Contesta infine
la dichiarazione 22 aprile 1998 di sua madre __________, in quanto non
veritiera.
Chiede che al gravame sia concesso formalmente effetto sospensivo.
G. All'accoglimento del gravame
si oppongono la Sezione degli stranieri ed il Consiglio di Stato, delle cui
argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a della LALPS dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS
dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il
coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto
che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il
diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori.
Ne consegue che __________, essendo titolare di un permesso di dimora, non ha
alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dai figli in virtù dell'art. 17
cpv. 2 LDDS. Infatti il ricongiungimento familiare è retto dagli art. 38 ss.
OLS che, tuttavia non conferiscono alcun diritto alla ricorrente (DTF 115 Ib 3 consid.
1b).
1.4.
Inoltre dal trattato d'amicizia, di domicilio e di commercio tra la Svizzera e
la Colombia del 2 ottobre 1909 (SR 0.142.112.631) non scaturisce nella
fattispecie alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente può
invece richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre - in particolare - che il membro della famiglia, con il quale lo straniero
afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera: in altre parole, è necessario
che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda
la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157, consid. c). Lo straniero titolare di
un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è
consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un
permesso di dimora abbia il diritto di risiedere in Svizzera, ossia abbia la
certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid.
1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti, __________ è sposata con un
cittadino svizzero: conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, essa ha il
diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e ha quindi il
diritto di soggiornare in Svizzera.
Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è
intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare
un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione
di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al
Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF
122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di
riflesso, attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Ciò vale pure
quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie la madre,
avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella
fattispecie, la ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con i
figli un legame vivo ed intenso. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni
buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame
familiare che lega la ricorrente ai figli. Infatti il ricorso va comunque
respinto nel merito per le ragioni che seguono, nella misura in cui esso è ricevibile.
1.6. Il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm) e la
legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine
essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (no. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non quando questa intromissione
è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico
del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale,
o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (no. 2).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Secondo costante giurisprudenza (DTF 122 II 385
consid 4b, 119 Ib 81 consid. 2c) il genitore che si è separato di sua spontanea
volontà dalla propria famiglia per risiedere in un altro paese, non può dedurre
dall'art. 8 CEDU alcun diritto assoluto volto ad ottenere un'autorizzazione di
soggiorno in favore della propria prole, se ha dei rapporti meno stretti
rispetto a quelli intrattenuti con l'altro genitore o con la persona affidataria
e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Il
ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese
presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli ha intrattenuto le
relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità
della sua venuta in Svizzera. Per valutare tali aspetti, non si deve tener
conto soltanto della situazione passata, ma anche di eventuali cambiamenti
intervenuti e delle prospettive future. Pertanto, l'autorizzazione di soggiorno
in favore della prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata, quando
sono adempiuti i seguenti presupposti (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 IB 81 consid.
4b, nonché 118 Ib 153 consid. 2b per quanto concerne l'art. 17 cpv. 2 LDDS):
-
la
separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore
residente in Svizzera;
-
non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa;
-
la
continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità.
- L'insorgente sostiene, a
torto, che le condizioni per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiute.
3.1. In effetti si deve riconoscere che __________, non
appena celebrato il matrimonio si è subito adoperata per far giungere in Ticino
i propri figli. Considerato che prima del matrimonio essa non era autorizzata a
farsi raggiungere dalla propria prole, la lontananza si è protratta per meno di
cinque mesi, ossia dal 21 giungo 1997 al 12 novembre 1997. Erra quindi il Consiglio
di Stato quando afferma che la lontananza è durata oltre un anno.
Tale fatto non giova comunque alla ricorrente, per i motivi
di cui si dirà.
3.2. Dalle tavole processuali emerge inequivocabilmente che
l'insorgente non ha una relazione intensa e preponderante con i propri figli.
In effetti __________, madre della ricorrente, ha dichiarato che si è sempre
occupata dei propri due nipoti dal giorno della loro nascita. Dalla
dichiarazione 22 aprile 1998 risulta infatti che:
"Sotto giuramento dichiaro:
Che ho avuto sotto la mia vigilanza, custodia e cura
personale, i mie nipoti: __________, dal 05 maggio 1981 fino all' 11 novembre
1997;
__________, dal 31 marzo 1992 fino all' 11 novembre 1997,
dipendendo sempre economicamente dalla loro madre: __________. I rispettivi
padri non hanno mai contribuito economicamente durante la crescita dei
figli."
Dal tenore di questo scritto si evince che l'insorgente non
si è mai occupata dei propri figli prestando loro cura ed assistenza, ma
unicamente provvedendo al loro mantenimento da un punto di vista finanziario.
Ciò non è sufficiente per stabilire una relazione effettivamente vissuta ai
sensi dell'art. 8 CEDU. Al contrario sulla base della dichiarazione
summenzionata si deve concludere che è la nonna materna a mantenere con
__________ e __________ la relazione preponderante e non la loro madre
naturale.
3.3. __________ contesta integralmente il contenuto di questa
dichiarazione. A torto.
A seguito della domanda 28 gennaio 1998 di rilascio del permesso
di dimora per i propri figli, la ricorrente è stata sollecitata dalla Sezione
degli stranieri a documentare con chi vivevano i figli all'estero, allegando
la dichiarazione ufficiale delle competenti autorità con relativa traduzione
(cfr. scritto 17 marzo 1998 della Sezione degli stranieri all'URS di
__________). L'insorgente ha dunque fatto allestire e poi prodotto la
dichiarazione in questione. Pertanto se il suo contenuto non corrispondeva alla
realtà essa non l'avrebbe certamente allegato alla sua domanda.
Si rileva inoltre che tale contestazione non era stata
sollevata dinanzi al Consiglio di Stato. Soltanto dopo che la ricorrente ha
preso conoscenza dei motivi per cui il suo ricorso è stato respinto, essa ha
contestato il contenuto della dichiarazione summenzionata. Il suo comportamento
denota quindi chiari fini processuali.
Infine si osserva che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento
atto a dimostrare la falsità delle affermazioni contenute nello scritto
contestato.
Pertanto lo stesso ha pieno valore probatorio.
3.4. L'insorgente non ha neppure provato di aver mantenuto
una stretta relazione con la propria prole durante la lontananza. Gli asseriti
contatti telefonici non sono stati dimostrati e lo stesso dicasi per i presunti
invii di soldi in __________ al fine di provvedere al loro sostentamento.
Agli atti non figura dunque alcuna prova atta a dimostrare
l'esistenza di una relazione intensamente vissuta tra madre e figli.
3.5. Considerato che la relazione tra nonna e nipoti non ha
dato fino ad oggi problemi di sorta, e neppure la ricorrente lo sostiene, essa
può pertanto continuare a sussistere. Non esistendo interessi preponderanti che
impongano una modifica delle relazioni famigliari esistenti, i due ragazzi
possono continuare a vivere presso la nonna in __________, paese dove hanno
trascorso la loro infanzia e in cui si trovano da sempre i loro principali legami
sociali e culturali.
3.6. In siffatte evenienze la richiesta di rilascio di un
permesso di dimora in favore della propria prole evidenzia l'intenzione della
ricorrente di garantire loro una formazione ed un avvenire professionale
migliori di quelli ottenibili nel proprio paese d'origine.
Tale fatto è stato indirettamente ammesso dalla stessa insorgente,
la quale ha precisato che il figlio maggiore ha ricevuto due offerte per
intraprendere un apprendistato.
Va infine osservato che il mantenimento delle relazioni
personali tra madre e figli non è impedito. Infatti non risulta che l'interessata
abbia incontrato ostacoli nel farsi raggiungere dai propri figli in Svizzera.
Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art.
8 CEDU.
3.7. Pertanto la decisione impugnata non presta il fianco a
critiche, non essendo dati i presupposti per un ricongiungimento familiare ai
sensi dell'art. 8 CEDU. La risoluzione del Consiglio di Stato dev'essere
confermata.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto.
Visto l'esito del gravame la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, nato il 5 maggio 1981 e __________,
nato il 31 marzo 1992, cittadini colombiani, sono tenuti a lasciare il
territorio del Canton Ticino entro il 31 gennaio 1999 notificando la
loro partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster