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Numero d'incarto:
52.1998.271
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00271
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 settembre 1998 di
contro
la
decisione 14 luglio 1998, n. 3370, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 febbraio
1996 del Dipartimento del territorio mediante la quale è stata radiata
dall'albo delle imprese la ditta __________
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25 giugno 1994 l'Ufficio
dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio, ha
intimato a __________ un rapporto di contravvenzione per non avere presentato
la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e
delle istituzioni sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro, dei contributi
INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte per l'anno 1993.
Il 22 settembre 1994, richiamato il predetto rapporto di
contravvenzione, lo stesso Dipartimento del territorio ha inflitto all'impresa
__________ una multa di fr. 2'000.-- per mancato adempimento degli obblighi
sanciti dall'art. 4 lett. e, f della LEPIC 19 aprile 1989, considerando che in
precedenza l'impresa era già stata multata per analoga violazione.
B. Con decisione 12 febbraio
1996 il Dipartimento del territorio, preso atto che anche per l'anno 1994 non
era stata presentata la documentazione completa comprovante l'avvenuto
pagamento dei contributi sociali, ha stralciato dall'albo delle imprese la
ditta __________, in applicazione dell'art. 10 lett. a LEPIC 1989.
C. Avverso tale decisione, con
ricorso 26 febbraio 1996, __________ si è aggravato davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento. In quella sede ha addotto che a causa della
crisi economica e dell'edilizia in corso si è trovato in difficoltà con i
pagamenti dei contributi sociali.
Ha indicato che a garanzia dei contributi AVS-INSAI per gli
anni 1992/1993 e 1994/1995 ha acceso due pegni immobiliari sulla casa mapp.
__________ di __________.
Si è quindi impegnato a trasmettere al Dipartimento del
territorio entro il 31 marzo 1996 la prova dell'avvenuto pagamento di tutti i
contributi sociali fino al 31 dicembre 1995, fatta eccezione dei contributi
AVS-INSAI, che ha dichiarato di volere pagare nel corso del corrente 1996,
sottolineando comunque di avere per gli stessi già costituito delle garanzie
immobiliari.
D. Con decisione 14 luglio 1998
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.
L'Esecutivo cantonale ha constatato che il ricorrente, benché
sollecitato a presentare la documentazione di cui all'art. 3 RLEPIC 1989,
comprovante l'avvenuto pagamento degli arretrati, ancora dopo avere ottenuto
due proroghe, non ha fatto fronte a tale richiesta. Considerando anche la sua recidività
nel violare la legge, il Consiglio di Stato ha confermato la necessità di radiare
l'impresa __________ dall'albo delle imprese, provvedimento che in
considerazione della rilevanza dell'infrazione, del comportamento del
denunciato e del tempo intercorso dal compimento dell'infrazione, non è stato
giudicato né eccessivo, né inadeguato. La misura in discussione è stata quindi
ritenuta conforme alla legge e rispettosa dei principi dell'adeguatezza e della
proporzionalità.
D. Con ricorso 25 settembre
1998 __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro la predetta
risoluzione governativa, chiedendone l'annullamento.
Ha sostenuto che il provvedimento di radiazione disattende il
principio dell'adeguatezza e della proporzionalità.
Il Consiglio di Stato non avrebbe infatti tenuto conto che i
contributi scoperti sono garantiti da pignoramenti sulle particelle n.
__________, __________ e __________ di __________, per un ammontare complessivo
di fr. 443'677.05.
Il ricorrente ha altresi segnalato che la particella n.
__________ è stata messa all'incanto.
E. Nelle rispettive risposte il
Consiglio di Stato e il Dipartimento postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del ricorrente
sono pacificamente date (art. 13 LEPIC 19.4.1989, 43 Pamm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 PAmm).
1.2. In considerazione del principio della non retroattività
delle leggi alla fattispecie in esame è applicabile la legge sull'eserci
zio della professione di impresario costruttore del 19 aprile
1989 in vigore fino al 30 aprile 1998 (LEPIC 1989) e il relativo regolamento
(RLEPIC 1989).
- Giusta l'art. 4 LEPIC
1989, è fatto in particolare obbligo all'impresa di (lett. e) pagare i
contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni sociali previste dai contratti
collettivi di lavoro; (lett. f) di pagare i contributi INSAI e le trattenute
d'imposta alla fonte. Lo stesso articolo prevede che il mancato rispetto di
detti obblighi comporta, a dipendenza della gravità, l'ammonimento, la multa o
la radiazione dall'albo.
Ogni iscritto all'albo è
tenuto a presentare, nel corso del primo trimestre di ogni anno, la
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e
delle istituzioni sociali previste dai contratti collettivi di lavoro, dei
contributi INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte, dell'anno precedente
(art. 3 RLEPIC 1989).
Il Dipartimento, su preavviso della Commissione, può pronunciare
contro l'impresa le seguenti misure: a) l'ammonimento, b) la multa sino a fr.
100'000.--, c) la radiazione (art. 10 LEPIC 1989).
Nella commisurazione delle pene si deve considerare la rilevanza
del fatto, l'intensità del dolo, il grado di colpevolezza, nonché il
comportamento in genere del denunciato, come pure del tempo trascorso dal
compimento dell'infrazione (art. 12 LEPIC 1989).
- In sede di ricorso
__________ ha dichiarato che sono pendenti su particelle di sua proprietà
pignoramenti per un totale di fr. 443'677.05, come si evince in effetti dal
documento C da lui stesso prodotto.
La particella n. __________ di __________ è già stata posta
in realizzazione e il pubblico incanto è stato annunciato.
Da questi dati non si rileva però che lo scoperto nei
confronti delle assicurazioni sociali che il ricorrente era tenuto a versare
sia stato effettivamente saldato.
Quanto documenta il ricorrente è semmai la prova manifesta
della sua pesante situazione debitoria, che ben difficilmente gli permetterà di
far fronte agli obblighi cui è tenuto in base all'art. 4 LEPIC 1989.
Lo scoperto nei confronti dell'istituto delle assicurazioni
sociali per contributi paritetici AVS/AI/IPG e i premi INSAI impagati risalgono
oramai agli anni 1994-1995.
Considerato che il ricorrente è stato più volte richiamato a
far fronte ai propri obblighi sotto comminatoria dello stralcio dall'albo delle
imprese, che gli sono già state inflitte due multe quali sanzioni disciplinari
per violazione dei medesimi obblighi, che la sua situazione debitoria è
peggiorata e non offre alcuna garanzia per il futuro, la radiazione pronunciata
dal Dipartimento e confermata dal Consiglio di Stato appare senz'altro adeguata
alla gravità e alla irreversibilità della situazione. Il provvedimento rispetta
quindi il principio della proporzionalità.
Nulla giustifica di concedere ulteriormente fiducia al
ricorrente che già in precedenza, pur beneficiando di proroghe e dilazioni, non
ha saputo far fronte ai propri obblighi.
Le esigenze di tutela dell'ordine professionale e l'interesse
pubblico prevalgono in ogni caso sugli interessi personali del ricorrente.
La decisione impugnata è pertanto immune da violazioni di diritto.
Per il che il ricorso è integralmente respinto. Tasse e spese seguono la
soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 lett.e, f, 10, 12, 13 LEPIC 1989, 3 RLEPIC 1989, 3, 18, 28, 43, 46,
61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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