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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.270
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00270
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 10 settembre 1998 di
__________,
contro
la
decisione 1. luglio 1998 (n. 3080) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 29 maggio 1998
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a titolo cautelativo
e preventivo a tempo indeterminato;
viste le risposte:
- 28 ottobre 1998 del Consiglio di
Stato
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con rapporto 10
ottobre 1997 la Polizia cantonale di __________ ha segnalato al Dipartimento
delle istituzioni di aver colto __________ a circolare in stato di euforia alcoolica
(test alcolimetrico 1.8 permille) alla guida di una vettura il 4 ottobre 1997;
ha aggiunto che questi si era rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue;
che, preso atto del
rifiuto di __________ di sottoporsi a perizia presso il Servizio ticinese di
cura dell'alcolismo (STCA), il 14 maggio 1998 la Sezione della circolazione gli
ha revocato a la licenza di condurre veicoli a motore a titolo cautelativo e
preventivo a tempo indeterminato, stabilendo che l'eventuale riesame sarebbe
stato concesso solo sulla base del rapporto peritale richiesto;
che avverso la predetta decisione, __________ si è aggravato
avanti al Consiglio di Stato, contestando gli accertamenti di fatto sulla base
dei quali il Dipartimento si era pronunciato;
che, con risoluzione 1. luglio 1998, il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, giudicando la misura amministrativa pronunciata
dall'autorità dipartimentale legittima ed adeguata alle circostanze, alla luce
dei rilevamenti di fatto operati dalla polizia e dei precedenti del conducente;
che, con ricorso 10 settembre 1998, __________ ha adito questo
Tribunale, contestando la decisione di revoca, proponendo in sostanza le stesse
argomentazioni già sottoposte al vaglio dell'autorità governativa;
che il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il
gravame, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute
nella decisione impugnata;
Considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 46 cpv.
1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro
15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della
decisione impugnata;
che, a seguito di indagini esperite dalla Segreteria del
Consiglio di Stato, si è potuto appurare che la decisione impugnata è stata
impostata il 3 luglio 1998 alle ore 18.00 presso l'Ufficio di Bellinzona 1 e
che è stata regolarmente distribuita il successivo 6 luglio all'Ufficio di
Bellinzona 5 __________;
che, alla luce di questi rilevamenti, anche tenendo conto
delle ferie (art. 13 PAmm), il gravame in esame, inviato per lettera raccomandata
il 25 settembre 1998 alle ore 19.00, risulta tardivo;
che la tempestività dell'impugnativa costituisce requisito
d'ordine, in assenza del quale il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
Per
questi motivi,
visti
gli art.13, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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