AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.268
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00268
Lugano
25 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 febbraio 1996 presentato al
Consiglio di Stato dalla
contro
la decisione 12 febbraio 1996 del Dipartimento del
territorio, mediante la quale è stata disposto lo stralcio della ditta
dall'albo delle imprese;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 12
febbraio 1996 il Dipartimento del territorio ha radiato dall'albo delle imprese
la ditta __________, poiché la stessa non ha presentato la documentazione
comprovante il pagamento degli oneri sociali per gli anni 1992, 1993 e 1994;
che avverso tale decisione
la __________ si è aggravata avanti al Consiglio di Stato, adducendo di avere
provveduto a pagare integralmente gli oneri sociali riguardanti gli anni 1992,
1993 e 1994 e di cercare, malgrado le difficoltà insorte nel settore dell'edilizia,
di far fronte ai propri obblighi nel limite delle sue possibilità;
che l'Ufficio lavori
sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio, prendendo posizione sul
ricorso con risposta 28 marzo 1996, ha affermato di non potere verificare se
effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, fossero intervenuti nel
frattempo dei pagamenti;
che, in data 18 settembre
1998 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, facendo riferimento
all'entrata in vigore il 1. maggio 1998 della nuova LEPIC ed in considerazione
del fatto che l'art. 17 cpv. 3 della stessa prevede la possibilità di impugnare
decisioni concernenti le sanzioni direttamente al Tribunale cantonale
amministrativo, ha trasmesso per competenza a questo Tribunale gli atti
relativi al procedimento avviato dalla __________
che, richiesta di
esprimere il suo parere, la nuova Commissione di vigilanza LEPIC (CV), ha
comunicato che la ditta ricorrente al 31 agosto 1998 aveva uno scoperto di fr.
21'782 .-- nei confronti della __________ (previdenza professionale), mentre
sugli scoperti ancora esistenti nel mese di agosto nei confronti di
AVS/AI/IPG/AD, SUVA e imposte alla fonte ha versato negli ultimi mesi almeno
fr. 200'000.--;
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa per economia di giudizio
e che la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 17 cpv. 3 LEPIC,
43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art.
46 PAmm);
che giusta l'art. 4 LEPIC
1989, è fatto in particolare obbligo all'impresa di (lett. e) pagare i
contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni sociali previste dai contratti
collettivi di lavoro; (lett. f) di pagare i contributi INSAI e le trattenute
d'imposta alla fonte;
che nel suo gravame la
ricorrente ha sostenuto di avere saldato i debiti per contributi sociali e
tributi relativi agli anni 1992, 1993 e 1994, in considerazione dei quali era
stata pronunciata la decisione impugnata;
che dalla documentazione agli atti non emerge con sufficiente
chiarezza se gli importi per contributi sociali scoperti, risalenti agli anni
1992, 1993, 1994 siano stati in effetti pagati;
che al proposito, nella sua risposta 9 ottobre 1998 a questo
Tribunale, la CV ha dichiarato che al fine di accertare l'effettiva situazione
occorre richiamare la necessaria documentazione dalla Cassa di compensazione
AVS della Società Svizzera __________, oppure dalla Cassa Cantonale di
compensazione AVS a Bellinzona, dall'INSAI a Bellinzona, dalla __________ a
__________ e dalla Commissione paritetica cantonale per l'edilizia e il genio
civile a Bellinzona e dall'Ufficio imposte alla fonte;
che tale accertamento non incombe a questo Tribunale, che
può, ma non è tenuto a porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere
dalle istanze inferiori (art. 65 PAmm);
che, stando così le cose, la decisione impugnata deve essere
annullata con conseguente rinvio degli atti alla Commissione di vigilanza per
l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario
costruttore, affinché abbia, se del caso, a pronunciare un nuovo giudizio
previo accertamento completo della fattispecie (art. 65 cpv. 2 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 4 lett.e, f, 10, 12, 13 LEPIC 1989, 3 RLEPIC
1989, 17 cpv. 3 LEPIC 1997, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 12 febbraio 1996 del
Dipartimento del territorio è annullata.
1.2. Gli atti vengono inviati alla
Commissione di vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore, per quanto di sua competenza.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster