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Numero d'incarto:
52.1998.260
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00260
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 17 settembre 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 2 settembre 1998 n. 3994 del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 maggio 1998
del Dipartimento del territorio, mediante la quale viene confermato il ritiro
dell'autorizzazione di caccia alta adottato il 24 settembre 1997 dall'Ufficio
caccia e pesca nei suoi confronti;
viste:
-
la risposta 29 settembre 1998 del
Dipartimento del Territorio;
-
la risposta 30 settembre 1998 del
Consiglio di Stato;
-
la lettera 24 febbraio 1999
dell'Ufficio caccia e pesca;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 settembre 1997 gli agenti della polizia della
caccia hanno ritirato la patente annuale di caccia alta a __________,
imputandogli le seguenti infrazioni:
·
l'abbattimento di un capo proibito (camoscio maschio), in quanto
capo catturato in più rispetto al consentito, avendo egli già abbattuto un
altro camoscio maschio;
·
l'omissione dell'iscrizione immediata dell'abbattimento sul foglio
di statistica;
·
l'omissione dell'autodenuncia e della presentazione del capo
abbattuto presso il posto di controllo;
·
la dissimulazione del selvatico (occultamento);
che, con decisione 24 settembre 1997, l'UCP ha confermato il
provvedimento;
che la decisione è stata confermata dapprima dal Dipartimento
del territorio e poi dal Consiglio di Stato, che con giudizio 2 settembre 1998
ha respinto il gravame;
che __________ è quindi insorto con ricorso 17 settembre 1998
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando di essere l'autore
dell'infrazione a seguito della quale gli è stata revocata la patente di caccia
alta;
che per i medesimi fatti
per i quali è stato oggetto della misura amministrativa, il Dipartimento del
territorio, con decisione 15 maggio 1998, n. 74, gli ha inflitto una multa di
fr. 500.-- e gli ha chiesto un risarcimento di fr. 500.--;
che, con ricorso 29 maggio 1998 __________ ha impugnato la
multa davanti al giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale
cantonale amministrativo, ribadendo di non essere l'autore materiale
dell'infrazione;
che, con decisione 26 ottobre 1998, il giudice delegato per
le contravvenzioni ha accolto il gravame, ritenendo che il ricorrente fosse
stato ingiustamente privato dei diritti riconosciuti alla difesa ex art. 6 n. 3
lett. d CEDU, non essendogli stata data la possibilità di sentire i testi in
contraddittorio;
che, a seguito di questo giudizio, l'Ufficio caccia e pesca
ha informato questo Tribunale di non avere intenzione di riassumere il
procedimento contravvenzionale, rispettivamente di revocare la misura
amministrativa di ritiro dell'autorizzazione annuale di caccia alta;
Considerato, in diritto
che il ricorso è
ricevibile in ordine giusta l’art. 48 cpv. 2 LCC;
che lo scritto 24 febbraio 1999 dell’UCP ammette
implicitamente che i fatti posti a fondamento del giudizio governativo qui in
esame non possono essere considerati certi;
che non essendovi certezza sui fatti che suffragano il
provvedimento censurato, il ricorso deve essere accolto, annullandolo assieme
alla decisione governativa che lo conferma;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia, mentre il ricorrente ha diritto a ricevere una congrua indennità a
titolo di ripetibili;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 21, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza sono
annullate:
1.1. la decisione 24 settembre 1997 dell’UCP
1.2. la decisione 14 maggio 1998 del Dipartimento del territorio;
1.3. la decisione 2 settembre 1998, n. 3994, del Consiglio di
Stato;
-
Non si prelevano né tasse né
spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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