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Numero d'incarto:
52.1998.227
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00227
Lugano
25 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, vicepresidente
Stefano
Bernasconi e Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del Giudice
Lorenzo Anastasi, impedito
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 agosto 1998 di
contro
la
risoluzione 5 agosto 1998, no. 3636, con cui il Consiglio di Stato ha
respinto l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente il 3 aprile 1998
nei confronti dei municipali e del segretario aggiunto della città di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in data 3 aprile 1998 l'insorgente, agente in qualità di
consigliere comunale, ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza di
intervento contro i municipali ed il segretario aggiunto della città di
__________ in relazione all'assunzione e mantenimento alle dipendenze del
comune per un determinato periodo della signora __________, chiedendo
l'inflizione nei confronti dei denunciati delle sanzioni disciplinari previste
agli art. 197 e 198 LOC;
che con risoluzione 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto
l'istanza;
che il dispositivo n. 2 precisava che
"La presente risoluzione é definitiva, riservato il
diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 (quindici)
giorni dall'intimazione della presente decisione"
che con ricorso 21 agosto 1998 __________ si é aggravato
contro la menzionata risoluzione governativa davanti a questo Tribunale,
chiedendo il suo annullamento ed inoltre che ai municipali vengano inflitte
delle sanzioni disciplinari;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale non ha intimato
il gravame al Governo ed ai municipali interessati;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un
ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato,
nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la
deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di
Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive (cpv. 1;
inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5, pag. 18), riservato a chi è
leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);
che il ricorso del privato cittadino al Tribunale
amministrativo é pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità di
vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente (cfr.
per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la
legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale
amministrativo - la quale fonda nel contempo la competenza a decidere di
quest'ultimo - é data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in
conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 N. 19);
che, nel concreto caso, respingendo l'istanza di intervento
inoltratagli dall'insorgente il Consiglio di Stato non ha modificato la
situazione preesistente: a maggior ragione non ha causato a costui, agente a
tutela di interessi generali, un qualche pregiudizio diretto;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile;
che, a motivo dell'ambigua illustrazione dei rimedi di
diritto esperibili contro il giudicato impugnato di cui al dispositivo n. 2
dello stesso, il Tribunale prescinde dalla riscossione di una tassa di giudizio
(art. 28 PAmm): l'insorgente poteva difatti essere indotto a ritenere che esso
fosse appellabile innanzi a questo Tribunale;
visti
gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si preleva tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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