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Numero d'incarto:
52.1998.184
Data decisione, Autorità:
12.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00184
Lugano
12 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 luglio 1998 di
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 17 giugno 1998, no. 2773, con la quale il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 18 settembre 1997 con
cui il Municipio di __________ le ha inflitto una multa per violazione
dell'Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19 agosto 1997 __________
ha segnalato per fax al municipio di __________, che lo stesso giorno alle ore
8.45, in località __________, il cane dogo della ricorrente __________ aveva
afferrato al braccio tale __________, provocandogli un dolore sordo e
sporcandogli i vestiti di bava. Il cane circolava senza essere tenuto al
guinzaglio.
In seguito a questa denuncia, l'autorità comunale ha posto
__________ in contravvenzione per aver lasciato vagare liberamente il proprio
cane di grossa taglia, senza tenerlo al guinzaglio come prescritto
dall'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani.
Raccolte le osservazioni della prevenuta, il 18 settembre seguente
il municipio di __________ le ha inflitto una multa di fr. 100.-- per
l’infrazione ascrittale.
B. Con ricorso 7 ottobre 1997,
__________ ha impugnato la multa davanti al Consiglio di Stato, asserendo di
passeggiare sempre con il cane tenuto al guinzaglio. Il 19 agosto 1997 sarebbe
uscita di casa accompagnata dal cane tenuto al guinzaglio. Ad un certo punto
l'animale si sarebbe fermato, osservando attentamente davanti a sé un uomo che
si agitava ad una distanza di 2-3 m. Per prudenza essa avrebbe quindi tenuto il
cane per il collare.
La ricorrente ha infine
messo in evidenza l'indole mansueta dei suoi tre cani, sottolineando che per
prudenza esce sempre e solo con un cane alla volta.
C. Con risoluzione 17 giugno
1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Sentita la ricorrente e
la parte lesa __________, il Governo ha in sostanza ritenuto che la prima
avesse effettivamente commesso l’infrazione addebitatale.
D. Contro la predetta decisione
governativa __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. In sostanza, l’insorgente ribadisce in questa sede
quanto addotto senza successo in prima istanza. Contesta inoltre la
costituzionalità dell'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani, in particolare
dell'obbligo di tenere costantemente i cani al guinzaglio. Tale norma sarebbe
lesiva del principio della proporzionalità, in quanto generica e
indifferenziata, non lasciando spazio ad alcuna eccezione. Nelle zone poco
abitate e frequentate, come ad esempio la località __________, non si
giustificherebbe questa imposizione, essendo già sufficiente il buon senso e
l'educazione della gente. La responsabilità civile di detentori di animali
prevista dal CO disciplinerebbe già la questione, rendendo superflua
un’ulteriore normativa.
E. Con risposte 14 luglio 1998,
il comune di __________ ed il Consiglio di Stato si riconfermano nelle tesi di
fatto e di diritto già esposte, postulando la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 148 cpv. 3, 208 cpv. 9 LOC) e la legittimazione
attiva dell'insorgente sono date. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm),
è dunque ricevibile in ordine.
-
L’ordinanza 22 agosto 1994
del municipio di __________ sulla detenzione dei cani prevede che:
"I cani di qualsiasi razza devono essere tenuti
costantemente al guinzaglio."
Gli atti degli organi dello Stato come pure l'esercizio del
potere legislativo devono essere adeguati agli scopi perseguiti (DTF 96 I 242 e
107 IV 85 ss. allegato 22 pag. 124, ZBl 1978 81). Ciò presuppone che l'atto sia
necessario, che il mezzo utilizzato sia idoneo a raggiungere lo scopo, ed
infine che vi sia un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le
restrizioni necessarie (proporzionalità in senso stretto; DTF 102 Ia 455 e 522,
97 I 508 e riferimenti).
La ricorrente contesta l’adeguatezza della prescrizione in esame.
A torto.
2.1. La necessità di tale norma deriva dalla relativa incontrollabilità
del comportamento degli animali. Essendo il loro comportamento largamente
imprevedibile, la possibilità che essi creino pericolo alle persone è certa.
Ciò vale in particolar modo per i cani di grossa taglia, il cui attacco può
portare a conseguenze gravi o addirittura fatali.
Non giova alla ricorrente osservare che la responsabilità
civile del detentore di animali è già regolata dall’art. 56 CO. Questa norma
disciplina semplicemente le conseguenze che derivano al detentore di un animale
per gli atti illeciti commessi da quest'ultimo. Non preclude affatto al
legislatore comunale la facoltà di emanare norme di comportamento applicabili
ai detentori di animali allo scopo di prevenire incidenti provocati da animali.
2.2. L'obbligo di tenere i cani al guinzaglio è un
provvedimento idoneo ad eliminare il pericolo sopradescritto: in caso di necessità
il detentore dell'animale può intervenire e sventare comportamenti suscettibili
di arrecare danno a terzi. Neppure sotto questo aspetto la norma contestata
presta quindi il fianco a critiche.
2.3. Le restrizioni imposte dall'ordinanza contestata sono in
un rapporto ragionevole con l'interesse pubblico che si vuole salvaguardare e
non vanno oltre lo scopo prefisso.
La misura non si giustifica solo su strade e piazze
assiduamente frequentate dal pubblico, ma anche in luoghi più discosti, dove
più raramente si incrociano delle persone. Anche in questi luoghi le persone
devono potersi muovere liberamente, senza dover temere che un cane, sfuggito al
controllo del suo padrone, possa spaventarle o addirittura aggredirle. La
salvaguardia dell'integrità delle persone e la loro libertà di movimento
rappresentano beni ben più importanti rispetto alla restrizione imposta ai
detentori di cani. A giusta ragione quindi l'imposizione è generica ed estesa a
tutte le circostanze di luogo e di tempo.
Neppure sono immaginabili misure meno incisive, ma che permettano
ugualmente di raggiungere gli obiettivi prefissi. Il buon senso e l'educazione
della gente non rappresentano sufficienti misure di prevenzione. Soprattutto
nelle zone meno frequentate, dove l'incrocio di persone riveste carattere
eccezionale, si impone maggior prudenza. L’occasionalità dell’incontro con
estranei può in effetti indurre l'animale a reagire in modo inusuale ed imprevisto.
Soltanto un costante controllo mediante il guinzaglio può prevenire le
summenzionate situazioni di pericolo.
2.4. Sia come sia, l’obbligo sancito dalla norma in
contestazione non può comunque essere considerato inadeguato nella misura in
cui - come nel caso in esame - ne viene chiesto il rispetto all’interno
dell’abitato, rispettivamente della zona edificabile, nella quale è compresa la
località __________ (zona T2).
- L'insorgente contesta i
fatti così come esposti nel querelato giudizio, asserendo di passeggiare sempre
con un solo cane tenuto costantemente al guinzaglio. A detta della ricorrente,
il Consiglio di Stato avrebbe emesso una decisione arbitraria, avendo esperito
un'istruttoria sommaria, valutato con superficialità le prove agli atti ed
omesso di considerare gli scritti dei signori __________, __________,
__________, __________ e __________. L'autorità di prima istanza si sarebbe poi
lasciata influenzare da elementi contenuti nell'allegato di risposta del comune
di __________, non pertinenti con la presente procedura ed atti a suscitare
dubbi sulla credibilità della ricorrente.
La versione resa dal teste __________, parte lesa, è sempre
stata lineare e priva di contraddizioni. Fin dal primo momento egli ha
dichiarato che il cane non lo aveva morso, bensì che gli aveva solo stretto il
braccio, provocandogli un dolore sordo e lasciando tracce di bava sui vestiti.
La ricorrente sarebbe poi intervenuta per allontanare il cane, prendendolo per
il collare.
Le precise circostanze descritte non possono certamente
essere frutto della fantasia del teste. A differenza della denunciata, questi
non ha invero alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla
realtà. Avendo rinunciato sin dal primo momento a qualsiasi pretesa di
risarcimento, non è dato di vedere per qual motivo dovrebbe dichiarare il
falso, esponendosi al rischio di pesanti conseguenze penali.
La versione della ricorrente, che afferma di passeggiare
sempre con i cani al guinzaglio, è invece contraddetta dalle dichiarazioni
della teste __________. Essa ha infatti riferito di aver sempre visto i cani
della multata circolare senza guinzaglio, ad eccezione di un'occasione durante
le vacanze di Pasqua 1998. Anche __________ (cfr. suo scritto 7 settembre 1997)
in diverse occasioni ha avuto modo di constatare che i cani della ricorrente
vengono lasciati passeggiare senza guinzaglio. Diverse lamentele di questo
genere erano peraltro già pervenute al municipio di __________, che con lettera
21 giugno 1996 aveva ricordato alla ricorrente i suoi doveri di detentrice di
cani, invitandola a tenerli al guinzaglio durante le sue passeggiate.
L'insorgente ha
rimproverato all'autorità di prima istanza di non aver preso in considerazione
le dichiarazioni rese dai signori __________, __________, __________,
__________ e __________. Questa affermazione è priva di fondamento, in quanto
il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata ha preso esplicitamente
posizione in merito a tali scritti (cfr. sentenza impugnata, cifra 3, pag. 8),
rilevando che queste dichiarazioni non chiariscono in alcun modo se la
ricorrente durante le sue passeggiate tiene i propri cani al guinzaglio. Negli
scritti viene solo confermato che i cani della ricorrente sono docili. Tale
aspetto non è però di alcuna rilevanza, in quanto in questa sede trattasi solo
di giudicare se l'insorgente, la mattina del 19 agosto 1997, teneva o meno il
proprio cane al guinzaglio. Solo __________ ha asserito di aver sempre visto la
ricorrente condurre al guinzaglio i propri cani. Si tratta tuttavia della sola
prova a favore della tesi della ricorrente, mentre più numerose e più
dettagliate sono le prove a favore della versione del teste __________.
Pertanto questo Tribunale, valutando liberamente le prove offerte,
giunge al solido convincimento che l'infrazione rimproverata alla ricorrente é
effettivamente da lei stata commessa.
Per il che, il ricorso va respinto e la multa inflitta
confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 107, 148 LOC; 128 regolamento comunale di __________ del 19 ottobre
1992, cifre 1 e 2 ordinanza municipale sulla detenzione dei cani del 22 agosto
1994, 1, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 600.-- sono posti a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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