AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.183
Data decisione, Autorità:
25.09.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00183
Lugano
25 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 luglio 1998 di
__________, agente per sé ed in rappresentanza dei figli
__________, __________, __________ e __________,
contro
la
risoluzione 17 giugno 1998 (n. 2787) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 5 maggio 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
rifiuto del rilascio di un permesso di soggiorno per i figli __________,
__________, __________ e __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) , cittadino
__________ (), è entrato in Svizzera il 30 aprile 1984 quale
stagionale, per ottenere il 15 dicembre 1988 un permesso di dimora annuale, in
seguito regolarmente rinnovato. Dal 30 aprile 1995 ha avuto diritto al permesso
di domicilio con prossimo termine di controllo fissato al 29 aprile 2001.
L'8 gennaio 1981 lo straniero si è sposato a __________ con
la connazionale __________. La moglie e i 4 figli __________, __________,
__________ e __________ sono rimasti nel loro paese d'origine.
Il 14 luglio 1989 il Tribunale di __________ (__________) ha
sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________. L'affidamento dei
figli non è stato legalmente disciplinato. Il 19 febbraio 1996 __________ si è
sposato a __________ con __________. La moglie ha altresì ottenuto un permesso
di dimora annuale per vivere con il marito in Svizzera ed è stata raggiunta
(ricongiungimento famigliare) il 6 marzo successivo dal figlio di primo letto
__________.
b) Il 20 agosto 1996 __________ ha chiesto e ottenuto dalla
competente autorità in materia di stranieri l'autorizzazione di poter fare
entrare in Svizzera la figlia primogenita __________. Egli ha precisato che la
presenza della figlia era finalizzata a semplice visita della durata di 90
giorni. La richiesta era pure corredata dall'autorizzazione rilasciata il 16
luglio 1996 dalla madre. Il 10 dicembre 1996 il padre ha tuttavia richiesto un
permesso di soggiorno per la figlia a titolo di ricongiungimento famigliare,
segnatamente per offrirle la possibilità di studiare in Svizzera. Il 23
dicembre 1996 la Sezione degli stranieri ha respinto la richiesta, perché
verteva su di un ricongiungimento famigliare parziale. La decisione è stata
confermata su ricorso il 23 aprile 1997 dal Consiglio di Stato (n. 1966),
constatando che lo scopo della domanda non era quello di ricongiungersi con la
figlia, bensì per assicurarle un avvenire professionale. La risoluzione è in
seguito cresciuta in giudicato e la figlia è rientrata in __________ il 1°
maggio 1997.
B. a) Il 22 ottobre 1997 __________
ha chiesto un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare per
tutti i suoi 4 figli (__________, __________, __________ e __________).
L'istanza era motivata dal fatto che i figli non avevano più contatto con la
madre e che in Iugoslavia non vi erano parenti in grado di occuparsi di loro,
dato che nel frattempo la nonna presso cui vivevano era deceduta. Su richiesta
della Sezione degli stranieri l'istante ha dichiarato l'8 aprile 1998 di essere
rientrato in Patria mediamente 3 volte l'anno, segnatamente per vedere i figli;
ha pure informato che sarebbe usuale nel proprio paese, con lo scioglimento
dell'unione coniugale, che i rapporti con la ex moglie rispettivamente madre
vengano interrotti e che i figli vengano attribuiti al padre o/e alla di lui
famiglia.
b) Con decisione del 5 maggio 1998 - fondata sugli art. 4,
12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU - la Sezione degli stranieri ha respinto la
domanda di ricongiungimento famigliare per mancanza di contatti particolarmente
stretti; di conseguenza vi era motivo per credere che il padre potesse
continuare ad incontrare i figli come aveva fatto finora.
c) Il 15 maggio 1998 la nonna paterna ha dichiarato di
essersi presa cura dei nipoti, i quali non le hanno mai dato problemi di sorta.
Il 18 maggio 1998 il Tribunale del Comune di __________, su domanda di
__________ ed in presenza della ex moglie e madre degli interessati, ha
affidato quest'ultimi al padre.
C. Adìto da __________, agente
per sé ed in rappresentanza dei suoi 4 figli, il Consiglio di Stato ne ha
respinto il gravame il 17 giugno 1998. Il Governo ha in sostanza confermato la
decisione dipartimentale, considerando che non erano dati i requisiti per
autorizzare il ricongiungimento famigliare giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
Secondo l'Esecutivo cantonale, non sarebbe stato apportato alcun elemento
oggettivo giustificante il ricongiungimento vista la durata pluriennale della
separazione tra padre e figli, l'età di quest'ultimi al momento dell'inoltro
della domanda, la mancanza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente
vissute, nonché il fatto che i figli avrebbero sempre vissuto in Iugoslavia ove
risiede la nonna paterna e la madre con la quale i rapporti non erano stati
interrotti. Il sollecitato permesso servirebbe in sostanza per agevolare
l'avvenire professionale dei giovani. L'autorità ha pure evidenziato che il
padre si era separato volontariamente dai suoi figli, di cui aveva inoltre
intenzionalmente sottaciuto l'esistenza alle autorità svizzere, attendendo in
seguito svariati anni prima di introdurre la domanda di autorizzazione a raggiungerlo
in Svizzera. La decisione dipartimentale appariva pertanto legittima, adeguata
alle circostanze, nonché ossequiosa del principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________, agente per sé ed in rappresentanza dei suoi 4 figli,
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando che a __________, __________, __________ e __________ sia
rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera.
Ritiene la risoluzione
governativa infondata perché il motivo di non chiamare a sé i figli fino
all'ottobre 1997 sarebbe dovuta unicamente all'impossibilità pratica di assicurare
loro un'adeguata assistenza, essendo materialmente impossibile badare a 4 figli
piccoli e nel contempo lavorare. A dimostrazione di ciò egli dà rilevanza al
fatto di aver invitato in Svizzera, pochi mesi dopo il suo secondo matrimonio,
la figlia maggiore affinché conoscesse la nuova moglie e instaurasse con lei
dei rapporti affettivi in modo da poter costituire un solido nucleo familiare.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo
delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la
Confederazione svizzera e la Federazione di Iugoslavia (o la Repubblica di Serbia)
che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini serbi,
accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso a
titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LDDS terzo periodo, i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso
di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. Al
momento della richiesta del permesso di domicilio per vivere con il padre, che
è al beneficio di tale permesso, i 4 figli di __________ avevano
rispettivamente 16, 15, 13 e 9 anni: conformemente alla norma menzionata, di
principio, essi dispongono dunque di un diritto a un permesso di domicilio. Se
dunque la censura di violazione di tale disposto nell'ambito del ricongiungimento
familiare fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso
di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione
dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche
avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in
concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una
questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid.
1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10
lett. a della Legge d'applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia
allo straniero a cui è stato negato il permesso, che al parente con il quale
egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie,
il ricorrente sostiene di avere mantenuto con i figli un legame intenso e vivo.
Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare
più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente
ai figli. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 4), per quanto riguarda
l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso va comunque respinto nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
Il Tribunale federale ha
già avuto modo di constatare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per
regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali.
Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste
unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo
scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è
richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono
separati o divorziati. In questo caso, i figli hanno però diritto di essere
inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con
quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid.
2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai
genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di
conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il
caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e
poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese.
Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un
ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a).
-
L'insorgente sostiene, a
torto, che le condizioni per il ricongiungimento familiare siano adempiute.
__________ ha lasciato nel 1984 di sua spontanea volontà i
propri figli in Iugoslavia presso la moglie per venire a lavorare in Svizzera.
Da allora e sino all'ottobre 1997 padre e figli hanno sempre vissuto separati,
a parte la breve presenza in Svizzera della figlia __________ che è giunta nel
nostro Paese nell'agosto 1996 a scopo di visita per risiedervi sino alla
primavera dell'anno seguente solo perché era in attesa della decisione definitiva
in merito al ricorso inoltrato contro il rifiuto di concederle un permesso di
soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare.
Nel 1989 è stato sciolto per divorzio il matrimonio tra
__________ e la prima moglie. A quel momento, benché l'affidamento dei figli
non fosse stato disciplinato, il ricorrente - che afferma essere d'uso nel suo
paese il loro affidamento al padre -, non ha provveduto a richiedere il loro
ricongiungimento, lasciandone la cura e l'educazione ai nonni paterni in
Iugoslavia dove hanno sempre continuato a vivere. Del resto nemmeno al momento
dell'ottenimento del permesso di dimora (aprile 1988), e ancor di più del
permesso di domicilio (aprile 1995) che gli concedeva esplicitamente il diritto
al ricongiungimento famigliare, egli ha provveduto a presentare tale richiesta.
Nemmeno al momento di risposarsi il 16 febbraio 1996 egli ha presentato tale
domanda, ciò che per contro ha fatto la moglie connazionale facendosi
raggiungere dal figlio __________. E' solo il 10 ottobre 1996, ossia dopo 8
anni dall'ottenimento del permesso di dimora e quasi 2 dal rilascio del
permesso di domicilio, che ha chiesto un permesso ma unicamente per la figlia
__________ (1980) con lo scopo di offrirle un avvenire professionale (v.
risoluzione CdS del 23 aprile 1997). Va pure rilevato che la domanda del 22
ottobre 1997, volta al rilascio di un permesso di domicilio per tutti e 4 i
figli, è stata motivata dal fatto che la nonna paterna era deceduta e che non
avevano più alcun contatto con la madre, senza che vi fossero parenti in grado
di occuparsi di loro. Sennonché l'affermazione del decesso della nonna è risultata
erronea, tanto che la stessa il 15 maggio 1998 ha dichiarato di non aver mai
avuto problemi di sorta con i propri nipoti. Da rilevare anche che il 18 maggio
1998, allorquando era già pendente il ricorso davanti al Consiglio di Stato, la
competente autorità giudiziaria ha affidato i figli al ricorrente e ciò su
richiesta di quest'ultimo e con l'accordo della ex moglie e madre degli
interessati, la quale beneficia di regolare diritto di visita a dimostrazione
che i legami con la stessa esistono effettivamente.
Va anche notato che per giurisprudenza, anche qualora uno dei
genitori vive in Svizzera e il figlio è restato al paese d'origine in cura ad
una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre né la
madre, valgono per analogia i principi menzionati al considerando 2 (STF 26
giugno 1998 inedita in re N. consid. 3b). Una situazione di questo genere
denota di norma una profonda rottura del legami famigliari e dà adito a dubbi
circa l'intensità degli stessi (STF 3 dicembre 1997 inedita in re L. consid.
3b). Dubbi che, nel caso di specie, sono confortati dalle risultanze degli
atti. In effetti, qualora i rapporti tra il padre ed i 4 figli fossero stati
così stretti come da egli asserito, non si vedono i motivi per i quali il primo
abbia atteso oltre otto anni dal suo arrivo in Svizzera quale dimorante e in
seguito quale domiciliato prima di chiedere il ricongiungimento. Egli adduce
invero che sarebbe stato materialmente impossibile badare a quattro figli piccoli
e nel contempo lavorare. Sennonché non va dimenticato che il padre ha lasciato
il proprio Paese per venire a lavorare in Svizzera di sua spontanea volontà e
non ha mai provveduto ad invitare i figli in Svizzera per vacanza al fine di
accertare una loro compatibilità con gli usi e costumi elvetici come pure la
possibilità di accudirli. Inoltre dal fatto che il padre si rechi mediamente
tre volte all'anno per visitare i propri figli, si deve per forza concludere
che, per quanto possano esistere dei contatti tra padre e figli, i medesimi non
sono comunque stati preponderanti rispetto alle relazioni allacciate da quest'ultimi
in __________ con i famigliari che li hanno allevati in questi ultimi nove anni:
segnatamente con la nonna paterna, che è in grado di occuparsi di loro. Inoltre
dal certificato 4 ottobre 1996 e dalle dichiarazioni 15 maggio 1998 risulta che
il padre ha un ruolo principalmente di sostegno economico. Va pure rilevato che
il fatto di mantenere dei rapporti durante gli anni di separazione è del tutto
naturale e non basta, da solo, a conferire a questa relazione famigliare il
carattere preponderante richiesto dalla giurisprudenza (cfr. per analogia STF
14 agosto 1996 inedita in re O. c/DFGP). D'altronde non risulta dalle tavole
processuali che, per rapporto al momento in cui i nonni paterni si sono assunti
la cura dei quattro figli, la situazione famigliare di quest'ultimi sia mutata
al punto da rendere necessario il loro trasferimento in Svizzera presso il padre.
Il presunto decesso del nonno paterno - ancorché non suffragato da alcun
supporto probatorio - non è atto a modificare un cambiamento dei rapporti
attuali, vista in particolare la dichiarazione della nonna paterna nonché il
fatto che almeno la maggiore delle figlie può coadiuvarla nella cura e
l'educazione dei fratelli minori. Il comportamento del padre evidenzia la sua
intenzione che i figli vengano in Svizzera per avere una migliore formazione e
un avvenire professionale migliori di quelli ottenibili nel suo paese
d'origine. Non esistono dunque interessi preponderanti che impongano una modifica
delle relazioni famigliari esistenti, potendo i quattro figli continuare a
vivere presso i famigliari in Iugoslavia, paese dove hanno trascorso la loro
infanzia e in cui si trovano da sempre i loro principali legami sociali e culturali.
Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di
cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della
proporzionalità non è stato violato.
- Occorre ora esaminare se la
decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto
della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza
(n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di
tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per
la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la
protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare,
segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da
quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza
di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2
CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla
Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e
dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera
- appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro
territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia
risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine
che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate
dall'autorità (ibidem).
4.3. Come esposto in precedenza (consid. 1.5.), è da
escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso
permesso od anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partito volontariamente dalla Iugoslavia
ed altrettanto volontariamente si è separato da __________, __________,
__________ e __________. L'art. 8 CEDU non assicura alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare,
se essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo in un
altro Paese. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove, come è il caso in
concreto, l'interessato dimostra con il suo comportamento che il permesso
richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune,
bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91, consid. 4a).
4.4. In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza
di simile diritto anche per il padre, il controverso rifiuto di autorizzazione
di entrare in Svizzera che ha colpito i figli appare conforme all'art. 8 n. 2
CEDU. __________ non ha infatti reso verosimile la sussistenza di interessi
familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In
simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente
origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro
paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a
maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dianzi,
sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera dei 4
figli non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia
ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura
squisitamente economica o di migliori condizioni d'insegnamento onde assicurare
ai figli un futuro professionale sicuro.
4.5. Va infine rilevato che nulla impedisce al padre di
continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con i
propri figli durante tutti questi anni. Non risulta che egli abbia già
incontrato ostacoli di rilievo nel richiedere per la figlia __________, dalla
Svizzera, un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita. Anche da
questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario
valutare la portata dell'omissione da parte di __________ di indicare l'esistenza
dei figli nelle svariate richieste di permesso sottoposte all'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri. Omissione cui l'autorità
inferiore aveva conferito una rilevanza.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere pertanto
respinto.
Tassa e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 16, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a della Legge d'applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere; 3, 18, 28, 43, 46, 60,
61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
Tassa e spese per
complessivi fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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