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Numero d'incarto:
52.1998.180
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.1998.180
Lugano
28 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 giugno 1998 della
Comunione dei comproprietari __________
tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 giugno 1998, del Consiglio di Stato,
n. 2675, che ha respinto l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 30 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha rilasciato
all’Immobiliare __________, la licenza edilizia per la realizzazione di un
complesso abitativo/commerciale sui mapp. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, e
__________ RF di __________;
viste le risposte:
-
7 luglio 1998 del
Consiglio di Stato;
-
7 febbraio 2003 del
municipio di __________;
-
10 marzo 2003
dell’Immobiliare __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10
ottobre 1997 l’Immobiliare __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire due edifici sui mappali __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ RF di __________, oggetto del piano particolareggiato
del quartiere di __________;
che il
progetto prevede l’edificazione di due stabili destinati ad uso residenziale e
commerciale, di un’autorimessa sotterranea
privata
per complessivi 79 posti auto, e sul mapp. __________ RF di proprietà del
municipio, di un autosilo pubblico per 30 posti auto, anch’esso sotterraneo;
che su
quest’ultimo mappale grava una servitù di passo in favore del mapp. n.
__________ RF, di proprietà dei ricorrenti;
che, tra
gli altri vicini, al progetto si sono tempestivamente opposti i ricorrenti, ritenendo
che l’intervento in esame rendesse oltremodo problematico l’accesso al loro
fondo;
che,
raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 marzo
1998, dopo l’esperimento infruttuoso di un tentativo di conciliazione, il
municipio ha rilasciato alla resistente la licenza edilizia, respingendo nel
contempo le opposizioni dei vicini;
che
l’autorizzazione a costruire prevede l’obbligo per l’istante in licenza, di
garantire durante e dopo la fase di cantiere, l’accesso veicolare e pedonale
dei fondi confinanti oggetto di oneri privati (punti 4 e 6 delle condizioni
particolari di competenza comunale allegate alla licenza edilizia 27 marzo
1998);
che il 29
aprile 1998 i ricorrenti si sono aggravati al Consiglio di Stato contro la licenza
edilizia, chiedendo il suo annullamento per i motivi già esposti in precedenza;
che con
giudizio 10 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dai ricorrenti; il Governo
ha in sostanza ritenuto che le censure mosse dagli insorgenti costituissero
delle contestazioni di diritto privato di competenza esclusiva del giudice
civile;
che
contro il predetto giudizio governativo, i ricorrenti insorgono davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento; ribadendo le
censure sollevate in prima istanza, confermano le difficoltà di accesso
lamentate in precedenza ed esigono che il municipio fornisca delle non meglio
precisate garanzie;
che
all’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato senza formulare
osservazioni, la resistente e il municipio con considerazioni che saranno
riprese semmai più avanti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE;
che la
legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività del ricorso sono certe
(art. 43 e 46 PAmm); l’impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere
evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la
licenza edilizia è un atto amministrativo
col quale l'autorità accerta che, al momento della decisione, nessun
impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori progettati;
se la domanda di costruzione corrisponde a tutte le esigenze poste dalla legge
in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio,
come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel
quadro della procedura della licenza edilizia, I'autorità è tenuta a concedere
il permesso sollecitato (art. 2 cpv. 1 LE);
che
essa non deve invece occuparsi di eventuali conflitti di diritto privato
(Scolari, Commentario della legge edilizia, art. 44 N. 5 e rif.; Rep. 1977 97;
RDAT 1982 n. 70 e n. 71);
che
una contestazione di natura civile, può tuttavia determinare la sospensione
della decisione allorquando la soluzione della vertenza risulti determinante ai
fini della licenza edilizia (RDAT 1982 n. 70; Adelio Scolari, La nuova
procedura della licenza di costruzione, in RDAT 1991 II pag. 409);
che
anche in questo caso, non compete all’autorità amministrativa di esprimersi nel
merito di contestazioni di natura civilistica; occorre attendere semplicemente
la conclusione della vertenza civile;
che
dagli atti non risulta che alcuna causa civile sia stata avviata a tutela delle
rivendicazioni degli insorgenti;
che
le contestazioni dei ricorrenti, si riferiscono sostanzialmente alla soluzione
adottata dalla resistente per garantire al loro fondo un accesso sufficiente
durante la fase di cantiere;
che
conformemente alle clausole poste nella licenza edilizia, nella prima fase
della costruzione, il progetto intende conservare l’accesso veicolare attuale,
mentre nella seconda fase, prevede di spostarlo sul lato nord, creando un
portone d’accesso provvisorio nel muro posteriore dell’autorimessa dei
ricorrenti;
che
il progetto definitivo prevede invece di conservare in maniera pressoché integrale
l’accesso esistente all’autorimessa dei ricorrenti, i quali dovranno però transitare
preventivamente all’interno dell’autosilo pubblico;
che
ciò non risulta lesivo di alcuna norma edilizia o di diritto pubblico
applicabile alla procedura della licenza edilizia in esame;
che,
a ben vedere, nemmeno gli insorgenti pretendono una tale violazione, limitandosi
a censurare l’opportunità dell’accesso provvisorio, senza peraltro proporre soluzioni
sostitutive;
che
a prescindere dalle alternative possibili, appare innegabile come l’accesso al
fondo dei ricorrenti - sia esso provvisorio o definitivo - costituisca una
problematica che attiene esclusivamente ai diritti ed agli obblighi derivanti
dalla servitù di passo gravante il mapp. n. __________ RF;
che
l’esame di tali questioni, così come di eventuali garanzie a tutela dei diritti
che ne derivano, quali ad esempio la ripartizione delle spese inerenti la
modifica dell’accesso al garage o l’assunzione di una prova a futura memoria,
incombono esclusivamente al giudice civile e non a quello amministrativo;
che
pertanto le censure ad esse relative, avrebbero dovuto essere dichiarate irricevibili
già nel giudizio del Consiglio di Stato;
che
sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto; la tassa di
giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm), i
quali rifonderanno al comune di __________ e alla resistente, un congruo
importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1, 3, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 900.-- è posta a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno a
titolo di ripetibili fr. 400.-- all’Immobiliare __________ e fr. 500.-- al
comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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