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Numero d'incarto:
52.1998.179
Data decisione, Autorità:
14.09.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00179
Lugano
14 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 giugno 1998 di
patrocinata
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 10 giugno 1998 (n. 2668) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 aprile 1998
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, le
ha revocato il permesso di dimora annuale;
viste le risposte:
-
2 luglio 1998 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato,
-
7 luglio 1998 della Sezione degli
stranieri;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
__________, si è sposata il 21 settembre 1994 nel suo Paese d'origine a
__________ con il connazionale __________ titolare di un permesso di domicilio
in Svizzera dal 1995. A seguito del matrimonio, l'interessata ha ottenuto un
permesso di dimora per vivere con il marito in Ticino, regolarmente rinnovato
con prossima scadenza fissata al 21 settembre 1998. I coniugi si sono stabiliti
a __________ in un appartamento di 1 ½ locali.
Il 18 novembre 1997 la moglie ha promosso una causa di stato
(divorzio/separazione) dinanzi al competente Pretore. Interrogata dalla Polizia
cantonale il 25 marzo 1998 su richiesta della Sezione degli stranieri,
__________ ha dichiarato che il marito ha lasciato l'abitazione coniugale il 20
ottobre 1997, ascrivendogli la colpa di tale separazione.
B. Il 9 aprile 1998 la Sezione
degli stranieri ha revocato il permesso di dimora annuale di __________.
L'autorità ha in sostanza considerato che la condizione atta ad autorizzarla a
vivere in Svizzera, ossia il matrimonio con un cittadino portoghese domiciliato,
era decaduta a seguito dell'intervenuta separazione di fatto con il marito trasferitosi
a __________.
C. Con giudizio 10 giugno 1998
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
In sostanza, il Governo cantonale ha ritenuto che la
straniera era stata posta al beneficio di un permesso di dimora al fine di
vivere con il marito; la separazione intervenuta tra i coniugi ha fatto
pertanto venir meno il presupposto che a suo tempo aveva giustificato il
rilascio del permesso in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. L'Esecutivo
cantonale ha concluso considerando la decisione del Dipartimento corretta dal
punto di vista dell'applicazione del diritto e proporzionata rispetto alla
reale consistenza della fattispecie.
D. Contro la predetta pronunzia
di revoca la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Preliminarmente chiede che al ricorso venga concesso
l'effetto sospensivo. Nel merito, fa valere che i motivi della disunione sarebbero
riconducibili al comportamento del marito. Sostiene inoltre che la decisione
impugnata, oltre ad essere sproporzionata e irrispettosa dei principi
amministrativi e delle norme procedurali, non sarebbe neppure giustificata da
alcun interesse pubblico. Dà inoltre rilevanza alla sua buona integrazione
sociale e lavorativa.
E. Il Consiglio di Stato, e per
esso il Servizio dei ricorsi, si oppone all'accoglimento dell'impugnativa senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuta la Sezione degli
stranieri, con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei considerandi
che seguono.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere, dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce alcun diritto.
Nel caso di specie non occorre tuttavia accertare se la
ricorrente ha diritto al rilascio di un permesso, poiché a ben guardare la
controversa decisione 9 aprile 1998 adottata dalla Sezione degli stranieri si
configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al
21 settembre 1998 che __________ deteneva in quel momento. Posto che per prassi
costante contro questo genere di provvedimenti è proponibile ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art.
100 lett. b n. 3 OG; STF 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e rinvii, in
particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit
des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la competenza di questo
Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è
certamente data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Entrata in Svizzera
per contrarre matrimonio con un connazionale al beneficio di un permesso di
domicilio, __________ ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 17
cpv. 2 LDDS, norma ai sensi della quale lo straniero sposato con una persona in
possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del
permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, ovvero formano una
comunione domestica effettiva e realmente vissuta. Nel Messaggio del Consiglio
federale tale esigenza è stata esplicitata nel senso che, affinché vi sia il
diritto a un permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista
sia giuridicamente che di fatto (cfr. relativamente all'art. 5a del Messaggio,
il cui testo, per quanto qui interessa, è uguale a quello dell'art. 17 cpv. 2
LDDS, FF 1987 III 272 n. 25.21). Con l'adozione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS non si
è in effetti voluto impedire in modo assoluto ai coniugi di avere due domicili
separati, ma evitare che uno straniero potesse continuare a beneficiare di un
permesso di dimora sulla base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente
(cfr. STF 5 febbraio 1993 inedita in re L. consid. 2b con rif.).
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di
dimora può essere revocato quando non venga adempiuta una condizione imposta
all'atto della concessione del permesso; gli impegni assunti dallo straniero
nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,
segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni
impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). Come ha giustamente indicato il
Consiglio di Stato, l'autorità non è obbligata a revocare a priori in ogni caso
il permesso di dimora in modo automatico e indiscriminato, ma deve tener conto,
disponendo in quest'ambito di un potere d'apprezzamento, delle particolari
circostanze della singola fattispecie, prima di decidere se occorra o meno
revocare l'autorizzazione.
- 3.1. Nell'evenienza
concreta, non v'è dubbio che attualmente __________ non vive più con il marito
dal 20 ottobre 1997. I coniugi si stanno del resto dando battaglia nell'ambito
di una causa di separazione/divorzio promossa dalla moglie stessa con petizione
il 18 novembre 1997 (v. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 2) e l'insorgente
non adduce nemmeno che la separazione di fatto sia provvisoria. Venuta meno la
comunione domestica tra gli sposi, è svanito pure lo scopo del soggiorno della
ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato
il rilascio del permesso di dimora. E' quindi a giusto titolo che la Sezione
degli stranieri ha disposto nei confronti della straniera una revoca del
permesso sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
3.2. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata
andrebbe riformata in quanto non giustificata da alcun interesse pubblico,
sproporzionata e irrispettosa di altri principi amministrativi e norme
procedurali essenziali. A torto.
Il Governo cantonale ha indicato che l'insorgente - entrata
in Svizzera il 21 settembre 1994 e separatasi di fatto già dopo poco più di tre
anni, alla fine di ottobre 1997 - ha perso il diritto di dimorare nel nostro
Paese in base al ricongiungimento famigliare a seguito della separazione.
L'Esecutivo cantonale ha pure esposto che giusta gli art. 4 e 16 cpv. 1 LDDS
l'autorità decide liberamente, nei limiti della legge e dei trattati con
l'estero, circa la concessione del permesso tenendo conto degli interessi morali
ed economici del Paese, della situazione del mercato del lavoro e della
proporzione della popolazione straniera, sottolineando che la libera decisione
dell'autorità non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero,
segnatamente la conclusione di un contratto di lavoro o l'affitto di
un'abitazione (art. 8 ODDS). Orbene, visti i principi testé esposti e tenuto
conto dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, a ragione l'autorità inferiore non ha
dato rilevanza al fatto che l'insorgente ha un appartamento, un lavoro, degli
amici, che paga regolarmente imposte e contributi sociali, non ha mai dato adito
a lagnanze di sorta ed è inserita nel nostro tessuto sociale. Poteva semmai entrare
in considerazione la provvisorietà della disunione, come ha addotto l'insorgente
nel gravame davanti all'istanza inferiore. Sennonché nel presente ricorso essa
non solleva più la questione della separazione momentanea. Pone in rilievo soltanto
che la separazione sarebbe dovuta, come asserito dall'insorgente, al comportamento
del marito. Ciò non è comunque di soccorso alla ricorrente ai fini dell'esito
della vertenza. Per pronunciarsi in merito all'adempimento delle premesse dell'art.
17 cpv. 2 LDDS è, in effetti, irrilevante sapere se uno dei due coniugi sia il
principale responsabile della separazione: né il testo dell'articolo, né la sua
origine storica permettono infatti d'imporre ai Cantoni l'obbligo di rilasciare
un permesso di dimora allo straniero che, senza sua colpa, vive separato dal
coniuge in possesso del permesso di domicilio (cfr. FF 1987 III 272, n. 25.21).
Il fatto che il marito avrebbe segnalato la separazione alla Sezione degli
stranieri a suo dire "per scopi decisamente privati" non
consente di approdare a miglior conclusione, dato che determinante ai fini del
giudizio quo alla fondatezza del controverso provvedimento è la certa quanto
palese situazione di disunione tuttora in essere tra i coniugi confermata e
sottoscritta dalla ricorrente stessa il 25 marzo 1998 nel corso suo
interrogatorio davanti alla Polizia cantonale.
Va pure osservato che l'interessata non potrebbe nemmeno richiamarsi
all'art. 8 CEDU. Affinché tale disposizione sia applicabile, è in effetti
necessario che tra lo straniero che richiede un permesso di soggiorno e una
persona della sua famiglia dotata del diritto di risiedere in Svizzera esista
una relazione stretta, che viene effettivamente vissuta (DTF 122 II 1). Orbene,
come testé evidenziato, nella fattispecie in esame la relazione che lega la
ricorrente a suo marito non è più intatta ed essa non può prevalersi dell'art.
8 CEDU: la norma è pertanto inapplicabile.
-
Tutto ben ponderato,
revocando il permesso di dimora alla ricorrente, la Sezione degli stranieri non
ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione
censurata non procede assolutamente da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in
ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché
severa la decisione, sufficientemente motivata, non appare di conseguenza insostenibile.
-
Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene
priva d'oggetto.
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 98a, 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a della
Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere; 9, 17 cpv. 2 LDDS; 8, 16 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________, cittadina portoghese, è tenuta a
lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 ottobre 1998
annunciando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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